1. Tra il 27 e il 30 ottobre 2018 il Nord-Est Italia venne colpito ad un evento meteorologico estremo (un ciclone extratropicale), passato alle cronache col nome di tempesta Vaia, con effetti devastanti soprattutto in Trentino-Alto Adige, Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Lombardia.
Vi furono venti impetuosi con raffiche di oltre i 200 km/h e piogge torrenziali a seguito dei quali vennero abbattuti circa 14-15 milioni di alberi, trasformando enormi estensioni di foreste (prevalentemente di abete rosso) in cumuli di tronchi.
Oltre ad una distruzione paesaggistica di inaudite proporzioni, il passaggio della tempesta lasciò una quantità enorme di piante a terra, habitat ideale per la proliferazione dei parassiti del legno.
Tra questi, quello che letteralmente colonizzò le distese di piante schiantate fu il bostrico tipografo (Ips typographus), ossia un piccolo coleottero (di circa 4-5 mm) naturalmente presente nei boschi, ma diventato una vera e propria emergenza dopo Vaia poiché moltiplicatosi a dismisura.
Il coleottero in questione scava gallerie sotto la corteccia degli alberi, in particolare delle essenze resinose, interrompendo così il naturale flusso della linfa e portando quindi la pianta alla morte per disseccamento nel giro di alcune settimane.
In buona sostanza, la tempesta Vaia ha prodotto un’enorme quantità di legname schiantato e/o danneggiato, fornendo al bostrico l’habitat e il nutrimento ideale per una riproduzione assolutamente incontrollata; una volta moltiplicatosi nelle piante a terra, l’insetto ha infatti iniziato ad attaccare in massa anche i boschi sani sopravvissuti alla furia dei venti, causando danni che, in alcune aree, sono risultati (e risultano) ben superiori a quelli della tempesta stessa.
A rendere la situazione, se possibile, ancor più grave hanno contribuito anche l’aumento delle temperature e la siccità degli anni successivi (come nel 2022), fattori che hanno indebolito le piante, facilitando ulteriormente l’azione del parassita.
Tanto per avere una dimensione della problematica, dalla tempesta Vaia sono stati abbattuti circa 2,5 milioni di metri cubi di legname su una superficie di oltre 12.000 ettari di bosco nella sola Regione Veneto.
A seguire, per effetto dell’epidemia di bostrico tipografo (post Vaia) si stima che l’infestazione abbia causato la morte di oltre 3 milioni di metri cubi di piante solo in Veneto distribuita su oltre 14.000 ettari di foreste regionali, superando quindi nel complesso l’impatto distruttivo iniziale del vento; considerando invece l’intero Nord-Est, il bostrico è arrivato a devastare circa 7 milioni di metri cubi di legname (dati dell’inizio 2025).
Numeri davvero impressionanti che danno l’idea di come alcune aree forestali siano state letteralmente cancellate, divenendo intricati ammassi di legname schiantato in seguito dissecati dal bostrico, legname pure difficile da asportare onde restituire ai pendii le condizioni di normale stabilità create dal soprassuolo arboreo, oltre che un aspetto paesaggisticamente accettabile.
Senza considerare la perdita del valore commerciale delle foreste e del ricavo che si sarebbe potuto realizzare vendendo il legname sul mercato (si consideri che attualmente, stando ai valori registrati dal portale Legnotrentino, il valore medio al metro cubo dell’abete rosso sfiora gli 80 euro).
2. L’effetto domino creato da Vaia e dalla successiva invasione di coleotteri scolitidi ha indotto dapprima la Regione Veneto e, in seguito, lo Stato ad occuparsi della problematica varando delle misure normative eccezionali e di natura temporanea volte a tentare di arginare il problema.
La prima a muoversi, come detto, è stata la Regione che nel settembre 2021 ha approvato delle Linee Guida per la difesa dei popolamenti forestali dal bostrico tipografo.
Come efficacemente chiarito al riguardo in tali Linee guida, “gli aghi delle piante colpite si seccano progressivamente iniziando dai cimali, diventano giallognoli e quindi rossiccio-marroncini, per poi cadere nel giro di alcune settimane, conferendo alle porzioni di bosco attaccate dal parassita una connotazione facilmente distinguibile a colpo d’occhio, soprattutto in fase avanzata. (…) Normalmente, il bostrico tipografo attacca e si riproduce in alberi indeboliti o già morti, tipicamente in alberi schiantati o tronchi tagliati ma con corteccia ancora fresca. Nel corso di importanti attacchi possono essere colpiti anche gli alberi sani (…)”: alla luce di ciò risultava chiaro sin da principio che, proprio per la relativa diffusione, il parassita avrebbe potuto colonizzare anche boschi sani e non limitarsi ad aggredire solamente il legname danneggiato, creando danni potenzialmente enormi al patrimonio forestale.
Di modo che le medesime Linee guida suggerivano in proposito che “la misura più efficace per combattere le infestazioni del bostrico tipografo è la rimozione o scortecciatura degli alberi colpiti e di tutto il potenziale materiale riproduttivo (alberi deboli o caduti, tronchi con corteccia) prima che la nuova generazione di adulti sfarfalli” (cfr. pag. 3), ribadendo anche che “la forma di lotta più efficace contro il bostrico è la rimozione del materiale infestato in tempo utile; la tempistica di intervento è cruciale al fine di abbattere il numero di insetti della generazione successiva intervenendo in tempo utile per distruggere le larve in fase di sviluppo prima dello sfarfallamento. In via generale più permane la massa legnosa abbattuta al suolo a seguito di disturbi quali schianti da vento o da neve, più cresce il rischio di attacchi parassitari ad opera di insetti corticicoli, in particolare scolitidi come Ips typographus. Principale obiettivo quindi è quello di impedire o di limitare la loro moltiplicazione massale che provocherebbe la drastica riduzione del valore residuo del legno e innescherebbe l’avvio di pullulazioni suscettibili di interessare anche le circostanti aree boscate rimaste integre. Secondariamente, l’attenzione va posta alle piante rimaste in piedi ma che presentano condizioni di rischio in quanto danneggiate o esposte a situazioni di stress, quali spesso si presentano a margini delle aree schiantate per l’improvvisa esposizione a condizioni diverse da quelle in cui la pianta è cresciuta”.
In buona sostanza, già a partire dall’anno 2021 la Regione aveva imposto di agire con assoluta tempestività al fine di contenere l’avanzata del bostrico che stava velocemente divorando ettari su ettari di foreste.
Rimaneva, tuttavia, aperto il tema delle procedure autorizzative da seguire per gli abbattimenti forestali che non risultavano assolutamente calibrate per fronteggiare in modo quanto più rapido possibile un problema di tali proporzioni.
3. Difatti, il regime autorizzatorio -per così dire- ordinario che governa i prelievi boschivi è contenuto delle Prescrizioni di massima e Polizia Forestale previste dall’art. 10 del R.D. n. 3267 del 1923 ed approvate con Regolamento regionale n. 2 del 7 febbraio 2020 (in attuazione dell’art. 5 della L.R. n. 52 del 1978 “Legge forestale regionale”).
In particolare, l’art. 6 delle P.M.P.F. calibra nel dettaglio i procedimenti autorizzativi sulla base dell’entità dell’esbosco praticato e della superficie forestale interessata prevedendo controlli via via più penetranti e procedure maggiormente articolate per i tagli più estesi.
Il secondo comma dell’art. 6, peraltro, dispone che “le ripuliture, gli sfolli, l’asportazione di piante secche, schiantate, sradicate, divelte o con fusto spezzato non necessitano di alcun titolo autorizzativo, comunque denominato”, con disposizione che però mal si attagliava a governare l’epidemia da bostrico, risultando nella sostanza ritagliata per eventi fisiologici del tutto marginali ed episodici.
Sicuramente di maggior interesse risulta, invece, il terzo comma secondo il quale “ai fini della tracciabilità del legname sul mercato, in caso di esbosco del materiale schiantato o comunque danneggiato a seguito di eventi calamitosi, il proprietario o conduttore del fondo comunica all’autorità forestale la quantità di massa legnosa oggetto dell’esbosco. L’autorità forestale procede alla presa d’atto della comunicazione, dandone riscontro all’interessato”, perché nel novero degli eventi calamitosi ben possono farsi rientrare anche gli attacchi parassitari.
4. Approdata in seguito all’attenzione nazionale, la questione “bostrico” trovava disciplina positiva nella L. 30 dicembre 2021, n. 234 (Legge finanziaria per l’anno 2022) che, all’art. 1, dai commi 846 a 855, introduceva tutta una serie di importanti misure derogatorie e di semplificazione procedurale atte a governare la fase emergenziale.
In effetti, il comma 846 trattava il tema evidenziando che “al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell’insetto Ips typographus, di seguito denominato « bostrico », in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle già colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, ai commi da 847 a 855 sono individuate le misure di intervento per i territori coinvolti”.
Tra le norme più significative introdotte dalla legge finanziaria, v’è indubbiamente quella recata dal comma 850 in base alla quale “i proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione più adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonché in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale”, nonché quella prevista al comma 847 secondo cui “le regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 850 quale titolo abilitativo al taglio di piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza”.
In sostanza, dunque, a partire dall’1° gennaio 2022, data di entrata in vigore della disposizione testé richiamata (e per i sette anni successivi) per bonificare i boschi anche solo minacciati dal bostrico (quindi, non solo quelli già rinsecchiti) era (e sarà) sufficiente procedere ad una semplice comunicazione all’Autorità regionale, risultando ex lege derogati tutti i regimi autorizzatori ordinariamente previsti e non essendo neppure necessario rispettare le relative prescrizioni vincolistiche, ivi comprese tutte le procedure ambientali di V.I.A., V.A.S. e V.I.N.C.A. (ove applibabili), nonché le altre norme in materia forestale.
Trattasi di disposizioni chiaramente eccezionali che si giustificano con l’assoluta urgenza di intervenire nelle zone colpite dal bostrico onde arrestarne l’avanzata, senza che si renda necessaria alcuna valutazione ex ante neppure da parte dell’Autorità forestale competente.
Insomma, è il caso di dire che il fine giustifica i mezzi, mezzi che nel caso appaiono totalmente liberalizzati e svincolati da ogni tipo di controllo, che non sia meramente successivo e con tutte le evidenti difficoltà di attuare un tale genere di controllo quando i boschi sono stati oramai tagliati.
La finanziaria del 2022 introduce, poi, oltre alla possibilità per la Regione di attivarsi in via sostitutiva (comma 848), disposizioni di rinvio alle misure di accelerazione e semplificazione previste dalle norme di PNRR (comma 849), semplificazioni burocratiche nelle procedure di affidamento lavori (commi 851 – 852) e di valutazione delle offerte anomale (comma 854).
Il tutto nell’ottica di affrontare una vera e propria fase emergenziale con strumenti di natura del tutto straordinaria.
5. Siffatta normativa statale ha trovato, in seguito, recepimento nella Regione Veneto tramite la D.G.R. n. 833 del 12 luglio 2022 con la quale è stata approvata come Allegato “A” la “Strategia regionale per il contrasto del bostrico tipografo (Ips typographus L.) in Veneto”.
Detta Strategia fa innanzitutto richiamo all’art. 7, comma 1, del D.lgs. 34/2018 (T.U. in materia di foreste e filiere forestali), che definisce attività di gestione forestale gli interventi colturali di difesa fitosanitaria, prevedendo al comma 5, lettera a) una speciale deroga al divieto di taglio a raso, a condizione che sia assicurata la rinnovazione naturale o artificiale del bosco.
Inoltre, viene citato l’art. 18 della Legge Forestale Regionale (L.R. n. 52/1978) relativo alla difesa fitosanitaria dei boschi secondo cui “ai proprietari di boschi, attaccati da parassiti e virus, è fatto obbligo di informare l’amministrazione forestale regionale, prendendo le conseguenti iniziative per prevenirne la diffusione, attuando gli interventi ritenuti necessari dagli Ispettorati Dipartimentali delle Foreste”.
Infine, risultano evocati gli artt. 27 e 28 PMPF (Reg. regionale n. 2/2020) i quali impongono nel dettaglio obblighi di informazione dell’Autorità forestale in caso di attacchi parassitari in atto, di intervento al fine di prevenirne la diffusione e di successivo ripristino secondo le prescritte modalità.
Riepilogato il quadro normativo valevole di base in condizioni di sostanziale ordinarietà, vengono in seguito declinate in concreto le disposizioni “speciali”.
Sotto il profilo autorizzativo, quindi, si evidenzia che “in merito alle previsioni del sopra citato comma 850, e con riferimento al contesto del Veneto, si specifica che per quanto attiene la “comunicazione”, questa va identificata nella “comunicazione di esbosco forzoso” di cui all’articolo 6, comma 3, delle vigenti Prescrizioni di Massima e Polizia Forestale (PMPF), adottate ai sensi dell’art. 5 della LR 52/1978 con Regolamento n. 2 del 7 febbraio 2020 e da ultimo aggiornate con Regolamento n. 2 del 15 marzo 2022”.
Più in particolare, poi, la medesima “Strategia regionale per il contrasto del bostrico tipografo (Ips typographus L.) in Veneto” specifica che “ai fini attuativi delle disposizioni di cui alla L. 234/2021 nello specifico contesto del Veneto, si precisa che: – per quanto attiene la “comunicazione, questa coincide con la “comunicazione di esbosco forzoso” di cui all’art. 6, comma 3, delle Vigenti Prescrizioni di Massima e di Polizia Forestale (…). In riferimento all’articolo 6, comma 3, delle PMPF, si specifica che per eventi calamitosi” si intendano tutti quegli eventi che determinano danni di natura biotica oltre che abiotica. – Per “documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione”, si faccia riferimento a quanto riportato nelle “Linee guida regionali per la difesa dei popolamenti forestali dal bostrico tipografo” (…)” (cfr. pagg. 33 – 34).
In tal modo, dunque, tramite il recepimento delle disposizioni della legge finanziaria del 2022 in ambito regionale, si conferma che il taglio dei boschi attaccati dal parassita non richiede alcun previo espletamento di procedure autorizzative di sorta, essendo bastevole procedere con una mera comunicazione (potendosi, quindi, prescindere dalla redazione del progetto di taglio con connessa martellata forestale dei singoli esemplari), fermo restando che si dovrà in ogni caso osservare quanto stabilito dalle Linee guida regionali del 2021 le quali, in questo senso, fungono da normativa tecnica alla quale conformare l’intervento forestale.
Per concludere, in caso di conclamata minaccia da bostrico, per il taglio del bosco risulta sufficiente, in deroga ad ogni procedimento e/o assenso amministrativo ordinariamente previsto:
i) segnalare l’operazione di taglio mediante comunicazione di esbosco di cui all’art. 6 delle PMPF e ciò ai fini della tracciabilità del legname (in ossequio alla richiamata legge statale che non prevede ulteriori adempimenti), tracciabilità peraltro ampiamente sorvegliata dalla normativa EUTR (Reg. UE 995/2010) ed EUDR (Reg. UE 1115/2013);
ii) attenersi, nelle operazioni da eseguire, alle prescrizioni recate nei documenti tecnici specialistici costituiti, in Veneto, dalle Linee guida regionali del settembre 2021 sopra richiamate che forniscono il modus operandi.
6. Stante il regime sopra indicato, se ne devono trarre tutte le opportune conseguenze anche a livello sanzionatorio.
In effetti, se si procede in deroga alla Legge Serpieri va da sé che non si possono applicare le relative sanzioni (art. 26) e neppure quelle per la violazione delle PMPF regionali che ne costituiscono il Regolamento attuativo.
A tal riguardo va, in vero, chiarito che la violazione delle richiamate Prescrizioni di massima e di Polizia forestale, emanate ai sensi degli artt. 8 e 10 del R.D. n. 3267/1923, risulta di norma sanzionata dal successivo art. 26 della legge Serpieri il quale, per l’appunto, punisce “coloro che nei boschi vincolati per scopi idrogeologici (…) taglino o danneggino piante o arrechino altri danni in contravvenzione alle prescrizioni emanate dal Comitato forestale ed alle altre disposizioni impartite dalle autorità (….)”.
Nel caso si dovrà, viceversa, far riferimento non alle prescrizioni valevoli ordinariamente, ossia le PMPF regionali (di cui al Regolamento regionale n. 2 del 2020 e s.m.i.), bensì quelle speciali e derogatorie previste in attuazione dell’art. 1, comma 850, della L. n. 234/2021, la cui eventuale violazione però non appare disciplinata dalla legge in maniera specifica.
Si tratta, come visto, dei “documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica”, documenti tecnici che la Regione ha indicato, con la citata DGR n. 833/2022, nelle “Linee guida regionali per la difesa dei popolamenti forestali dal bostrico tipografo” la cui inosservanza non parrebbe sanzionabile alla medesima stregua di una violazione delle PMPF.
Invece, se non si procede alla prevista comunicazione di esbosco forzoso, per effetto del rinvio di cui all’ultimo comma dell’art. 6 delle PMPF all’art. 3 della L. n. 950/1967 la sanzione applicabile risulterà quella pecuniaria prevista da siffatta disposizione.
Si tratta, tuttavia, di una sanzione abbastanza modesta (pagamento di una somma minima di lire 100.000 e massima di lire 1.000.000) e non certo in grado di impensierire gli eventuali contravventori.
In definitiva, che sia stata approntata una normativa agevolata al massimo per fronteggiare l’epidemia di bostrico post-Vaia è sicuramente un dato positivo, anche se occorre considerare che in tal modo viene sostanzialmente demandata al soggetto titolare delle superfici forestali ogni possibile verifica sia in relazione alla sussistenza dell’attacco epidemico che ai rischi di relativa diffusione, il che potrebbe prestarsi ad applicazione elusiva e non corretta della normativa richiamata.
Non solo, ma anche la delicata valutazione del numero delle piante da tagliare e di quelle che, invece, meritano di essere rilasciate in bosco rimane alla fine appannaggio esclusivo del proprietario forestale risultando tale scelta possibile fonte di non improbabili contenziosi successivi con l’Autorità forestale.
In tale ottica, forse sarebbe stato preferibile non liberalizzare del tutto l’esbosco delle piante interessate dagli attacchi del parassita, creando piuttosto un sistema di agile verifica preventiva da parte della P.A. con nulla osta magari assoggettato a forme di silenzio assenso con formazione in tempi ravvicinati, in modo tale da evitare possibili applicazioni strumentali della normativa, oltre che verifiche successive di difficile attuazione, posto che risulta evidentemente difficoltoso, magari dopo anni, stabilire se attacco del bostrico vi è stato e che dimensioni lo stesso possa aver assunto.
Stefano Canal
*Il contributo riprende l’intervento sul tema svolto al convegno organizzato dal Consorzio Triveneto delle Imprese Forestali tenutosi a Belluno il 21 novembre 2025.