Ricorre quest’anno il bicentenario della nascita di Giuseppe Zanardelli[1]: due secoli in cui molto è cambiato nel Foro e attorno al Foro.

Di primo acchito verrebbe naturale liquidare il pensiero di Zanardelli come “acqua passata”, legata ad un contesto storico e professionale che non ci appartiene.

Internet e l’intelligenza artificiale dovevano ancora conquistare il pianeta e con esso le forme della nostra vita, individuale e collettiva, cioè le forme della convivenza e del conflitto, dell’altruismo e della violenza, della libertà e della solidarietà, delle garanzie e dell’arbitrio.

Ora che le forme della polis si sono plasmate sulla misura delle lunghezze tecnologiche assistiamo ad uno straordinario aumento di occasioni di vita ma pure di domande su come la società possa padroneggiare questi mezzi strepitosi secondo un fine umano.

Sono domande che interpellano anche la professione forense. Sulla giostra delle immaginazioni riguardo all’avvocato del futuro sta girando di tutto, a cominciare dal superamento dell’ordine e delle associazioni, viste come reliquati corporativi del tempo che fu.

Bisognerebbe fermare la giostra e accordarsi su qualche premessa, di contenuto e di metodo.

In questo ci è di aiuto un discorso memorabile che Zanardelli tenne il 15 febbraio 1875 in occasione della prima adunanza annuale del Collegio degli Avvocati di Brescia.

Per non smarrirci in premesse, “l’avvocatura può dirsi essere non una professione soltanto ma una istituzione, che si lega con vincoli invisibili a tutto l’organamento politico e sociale. L’avvocato senza avere pubblica veste, senza essere magistrato, è strettamente interessato all’osservanza delle leggi, veglia alla sicurezza dei cittadini, alla conservazione delle libertà civiche, porta la sua attenzione su tutti gli interessi, ha gli occhi aperti su tutti gli abusi, ed è chiamato a segnalarli senza usurpare i diritti delle autorità[2].

In maniera più esplicita, “la professione dell’avvocato equivale ad una vera magistratura”[3], che esige l’indipendenza come linfa vitale. E “mezzo efficace, sicura guarentigia di tale indipendenza fu mai sempre considerata l’autonomia del Foro, che è quanto dire il diritto di reggersi da sé stesso, senza alcuna ingerenza amministrativa di estranee autorità[4].

Per questo l’indipendenza del Foro non solo “è un diritto per l’avvocato: il mantenerla e rivendicarla è in pari tempo per esso un dovere[5].

La dimensione ordinamentale, disegnata dal Zanardelli con parole così appassionate, rimane una visione che ha durata per le istituzioni dell’avvocatura, siano esse gli enti ordinistici o le associazioni forensi: “le istituzioni libere si nutrono di diffidenze ed è alla possibilità degli abusi che devono intendere gli sguardi[6].

Diffidenti per natura verso tutto ciò che mira a conculcare le libertà e con esse i diritti e le facoltà in cui si esplicano, perché “le istituzioni sono fatte per i giorni del pericolo e dell’abuso[7].

Enrico Gaz

 

[1] Giuseppe Zanardelli (Brescia, 26 ottobre 1826 – Toscolano Maderno, 26 dicembre 1903), avvocato, Presidente dell’Ordine degli Avvocati di Brescia, docente universitario, Ministro dei Lavori Pubblici, Ministro dell’Interno, Ministro della Giustizia (considerato il padre del Codice del Commercio e del Codice Penale dell’Italia unitaria) e Presidente del Consiglio dei Ministri.

[2] G. ZANARDELLI, L’avvocatura – Discorsi (con alcuni inediti), Milano, Giuffrè, 2003, p. 47.

[3] Ibidem, p. 48.

[4] Ibidem, p. 125.

[5] Ibidem, p. 139.

[6] Ibidem, p. 10.

[7] Ibidem, p. 138.