Mi rivolgo ai Colleghi, per partecipare loro questa mia preoccupazione.

Sto studiando, in questi giorni, l’art. 3, d.l. 7 luglio 2022, n. 85, che ha introdotto un nuovo rito nel processo amministrativo.

In un articolo di prossima pubblicazione cercherò di esaminare i molti profili problematici di questa disposizione, ma mi pare urgente segnalare questa cosa.

Al nuovo rito si applica l’art. 119 c.p.a. Pertanto, vi è (anche) la dimidiazione dei termini processuali (salvi quelli di notifica del ricorso, dei motivi aggiunti e dell’incidentale).

Tuttavia, le fattispecie a cui il nuovo rito si applica sono estremamente indeterminate. Esse toccano tutti quei ricorsi che abbiano “ad oggetto qualsiasi procedura amministrativa che riguardi interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR”.

Il PNRR, peraltro, ricade in campi di applicazione assai ampi: ambiente, energia, fonti rinnovabili, istruzione, università, tecnologia, agricoltura…

Ebbene, un ricorso contro il diniego di permesso edilizio opposto a chi voglia costruire una centrale a biometano che, per altri aspetti, goda di un finanziamento PNRR, forse è una procedura che riguarda interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse PNRR. Lo stesso, forse, si può dire per il ricorso del terzo contro il medesimo permesso edilizio (questa volta, se rilasciato) o per un ricorso contro l’esito di una procedura di selezione universitaria, quando il posto messo a concorso sia stato finanziato con fondi PNRR.

Non è detto, pertanto, che il nuovo rito si applichi solo alle procedure di gara pubblica, alle espropriazioni o alle procedure di rilascio del finanziamento propriamente detto.

Esso può avere una estensione molto più ampia, capace di spingersi fino a fattispecie procedimentali che, finora, non sarebbero state considerate “accelerate” e che possono entrare in rilievo, ai fini dell’applicazione della nuova disposizione, in quanto procedimenti dipendenti, direttamente o indirettamente, dal procedimento di finanziamento stesso.

In ragione di tutto ciò, non è neppure scontato che il ricorrente, in siffatte materie, sia a conoscenza dell’esistenza di un siffatto finanziamento.

Allo scopo, dunque, di evitare di dover invocare l’incerto istituto dell’errore scusabile, mi permetto di consigliare ai Colleghi di non depositare mai più il ricorso oltre il quindicesimo giorno dalla notificazione.

Francesco Volpe

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