Sommario: 1. Premessa; 2. La Legge Regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17; 3. Le previsioni Decreto Legislativo – 08/11/2021, n. 199; 4. Conclusioni.

 

1.    Premessa

È noto che nell’attuale periodo storico l’attenzione alla salvaguardia dell’ambiente e alla transizione verso fonti di energia sostenibili sta raggiungendo un livello senza precedenti. Ciò sia per la crescente consapevolezza delle conseguenze negative del cambiamento climatico e la necessità di trovare soluzioni alternative alle fonti energetiche tradizionali, sia al fine di ridurre i costi energetici e aumentare l’indipendenza del nostro Paese nei confronti di altri paesi produttori.

Tale sensibilità ha comportato il proliferare di interventi normativi sul tema, da parte sia del legislatore europeo e nazionale sia delle Regioni. In questo articolo esploreremo alcune complessità legate alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra su area agricola, mettendo in luce le norme giuridiche che ne regolamentano la realizzazione in Veneto.

Infatti, la Legge regionale Veneto del 19 luglio 2022, n. 17, si propone di individuare aree idonee o presuntivamente non idonee alla realizzazione di impianti fotovoltaici a terra, in applicazione del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199 “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili[1], al fine espresso “di preservare il suolo agricolo quale risorsa limitata e non rinnovabile[2].

L’obiettivo di tale disciplina è dunque quello di contemperare gli interessi in gioco, tenendo in considerazione da un lato la necessità di conseguire, anche attraverso la tecnologia fotovoltaica, i tetti minimi di produzione di energia da fonti rinnovabili imposti dal PNIEC ( Piano nazionale integrato per l’energia ed il clima)[3] e dalla “normativa pianificatoria vincolante dell’Unione europea[4] e statale in materia di energia” e, dall’altro, la tutela dell’ambiente, del paesaggio, del patrimonio storico-artistico, delle tradizioni agroalimentari locali e della biodiversità.

L’obiettivo del presente breve lavoro è dunque quello inquadrare le possibilità e i vincoli di intervento per la Regione Veneto nella disciplina che regola la realizzazione di impianti fotovoltaici con moduli ubicati a terra, tenuto conto della normativa “vincolante dell’Unione europea e statale in materia di energia” e in particolare del Decreto legislativo del 8 novembre 2021, n.199[5] che rappresenta la cornice all’interno del quale ogni normativa regionale deve necessariamente muoversi.

 

2.    La Legge Regionale Veneto 19 luglio 2022, N. 17

La Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17, individua all’art. 3 gli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra, articolandoli in tre categorie di tutela: il patrimonio storico-architettonico e del paesaggio, l’ambiente e l’agricoltura. Lo stesso art. 3 contiene poi un lungo elenco di presunta inidoneità per ciascuna delle tre categorie.

A sua volta l’art. 7 individua le aree con indicatori di idoneità che si sostanziano principalmente in : aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica; terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie; superfici di tutte le strutture edificate, ivi compresi capannoni industriali e parcheggi; aree interessate da discariche o lotti di discarica chiusi e ripristinati, da miniere, cave o lotti di cave non suscettibili di ulteriore sfruttamento; aree già interessate da processi di urbanizzazione o dalla realizzazione di opere pubbliche o di attrezzature o impianti di interesse pubblico, nonché le relative aree di pertinenza e di rispetto; siti ove sono già installati impianti della stessa tipologia e in cui vengono realizzati interventi di modifica che non aumentano l’area perimetrale dell’impianto, o comunque qualificabili come non sostanziali.

Dall’art. 7 si ricava, in sostanza, che in area agricola (che non sia destinata a cava, discarica ecc..) l’unica ipotesi di idoneità per impianti fotovoltaici nuovi collocati a terra (oltre agli interventi di modifica che possono costituire potenziamento ma non aumentano l’area perimetrale dell’impianto) è quella di “terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie;”

E’ dunque necessario valutare come tali previsioni si rapportino con la disciplina del Decreto Legislativo del 8 novembre 2021, N.199 e in particolare con il comma 8 dell’art. 20 che, nelle more della pubblicazione dei necessari decreti di attuazione del Ministro della transizione ecologica, definisce come “idonee” una gamma di aree ben più ampia della predetta normativa regionale, e tra queste: le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere e le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 350 metri.

 

3.    Le previsioni Decreto Legislativo – 08/11/2021, N.199

Il Decreto Legislativo 8 novembre 2021, N.199 trova la sua genesi nella legge 22 aprile 2021, n. 53, recante “Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l’attuazione di altri atti dell’Unione europea – Legge di delegazione europea 2019-2020[6] ed è stato preceduto dall’intesa tra lo Stato e le autonomie locali (comprese le Regioni)[7] .

Al fine di accelerare il percorso di crescita sostenibile del Paese, recando disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, il citato decreto legislativo definisce, tra gli altri importanti strumenti, all’art. 20 anche la “Disciplina per l’individuazione di superfici e aree idonee per l’installazione di impianti a fonti rinnovabili” che incide direttamente sulle procedure autorizzative individuate dall’articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28[8].

In particolare, detto articolo identifica due discipline normative, una a regime (e quindi tendenzialmente definitiva) e una transitoria (applicabile nelle more dell’adozione della disciplina a regime).

a) La disciplina a regime prevede l’adozione – previa intesa in sede di Conferenza unificata con le autonomie locali – di uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica (di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali) con il seguente contenuto:

– stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili aventi una potenza complessiva almeno pari a quella individuata come necessaria dal PNIEC per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo delle fonti rinnovabili;

– dettare i criteri per l’individuazione delle aree idonee all’installazione della potenza eolica e fotovoltaica indicata nel PNIEC, stabilendo le modalità per minimizzare il relativo impatto ambientale e la massima porzione di suolo occupabile dai suddetti impianti per unità di superficie, nonché dagli impianti a fonti rinnovabili di produzione di energia elettrica già installati e le superfici tecnicamente disponibili;

– indicare le modalità per individuare superfici, aree industriali dismesse e altre aree compromesse, aree abbandonate e marginali idonee alla installazione di impianti a fonti rinnovabili.

– ripartire la potenza installata o da istallare fra Regioni e Province autonome, prevedendo sistemi di monitoraggio sul corretto adempimento degli impegni assunti e criteri per il trasferimento statistico fra le medesime Regioni e Province autonome;

– tenere conto, nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, privilegiando l’utilizzo di superfici di strutture edificate, quali capannoni industriali e parcheggi, nonché di aree a destinazione industriale, artigianale, per servizi e logistica e verificando l’idoneità di aree non utilizzabili per altri scopi, ivi incluse le superfici agricole non utilizzabili, compatibilmente con le caratteristiche e le disponibilità delle risorse rinnovabili, delle infrastrutture di rete e della domanda elettrica, nonché tenendo in considerazione la dislocazione della domanda, gli eventuali vincoli di rete e il potenziale di sviluppo della rete stessa.

Solo successivamente all’adozione dei decreti del Ministro della transizione ecologica sopra indicati e solo conformemente ai principi e ai criteri ivi stabiliti, le Regioni individueranno, entro 180 giorni con proprie leggi, le aree idonee.

Tale precisazione è importante, perché la Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17 ha una valenza in qualche modo anticipatoria di una procedura (stabilita dal Decreto Legislativo 08/11/2021, N.199 che la Legge Regionale stessa richiama quale presupposto normativo) che è ancora in fieri e che comunque è vincolante per la Regione stessa.

Non si può infatti dimenticare che il comma 4 dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 precisa quanto segue: “Nel caso di mancata adozione della legge di cui al primo periodo, ovvero di mancata ottemperanza ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1, si applica l’articolo 41 della legge 24 dicembre 2012, n. 234”.

Tale ultima Legge citata regola la partecipazione dell’Italia alla formazione e all’attuazione della normativa e delle politiche dell’Unione europea. L’articolo 41, nello specifico, disciplina i “Poteri sostitutivi dello Stato” e ne autorizza l’intervento “sostitutivo” al fine di porre rimedio all’eventuale inerzia (o non corretta attivazione) delle Regioni.

Questo significa che qualsiasi normativa regionale (anche se precedente ai Decreti del Ministro della transizione ecologica di cui sopra, come la Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17) dovrà necessariamente essere conforme o conformarsi “ai principi, ai criteri e agli obiettivi stabiliti dai decreti di cui al comma 1”, pena l’intervento sostitutivo dello Stato. Tale approccio interpretativo è convalidato anche dalla recente sentenza della Corte Costituzionale 27/10/2022, n. 221 che nel giudizio di legittimità costituzionale della legge Regione Lazio 11 agosto 2021, n. 14 ha ricordato: “La dichiarazione d’inammissibilità delle odierne censure non esonera di per sé la Regione Lazio, ove ne ricorrano i presupposti, dall’adeguare la normativa regionale alla sopravvenuta disciplina statale dettata, in attuazione della richiamata legge di delega, dall’art. 20 del d.lgs. n. 199 del 2021. Del resto, della necessità di una «piena attuazione» di tale normativa statale si è mostrata consapevole la stessa Regione Lazio nell’atto di costituzione in giudizio”.

E aggiunge: “Le finalità cui mira la normativa statale, pertanto, non tollerano eccezioni sull’intero territorio nazionale, sicché le regioni non possono sospendere le procedure di autorizzazione, né subordinarle a vincoli o condizioni non previste dalla normativa statale (ex multis, sentenze n. 77 del 2022, n. 177 del 2021, n. 258 del 2020 e n. 177 del 2018): è soltanto nella sede del procedimento unico delineato dall’art. 12 del d.lgs. n. 387 del 2003, infatti, che «può e deve avvenire la valutazione sincronica degli interessi pubblici coinvolti e meritevoli di tutela, a confronto sia con l’interesse del soggetto privato operatore economico, sia ancora (e non da ultimo) con ulteriori interessi di cui sono titolari singoli cittadini e comunità, e che trovano nei principi costituzionali la loro previsione e tutela. La struttura del procedimento amministrativo, infatti, rende possibili l’emersione di tali interessi, la loro adeguata prospettazione, nonché la pubblicità e la trasparenza della loro valutazione”[9].

Va in ogni caso precisato che a norma del comma 7 del dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021:” Le aree non incluse tra le aree idonee non possono essere dichiarate non idonee all’installazione di impianti di produzione di energia rinnovabile, in sede di pianificazione territoriale ovvero nell’ambito di singoli procedimenti, in ragione della sola mancata inclusione nel novero delle aree idonee.”Questo significa che la inidoneità di un’area va sempre considerata come una semplice ipotesi o una presunzione che può essere superata  all’interno del Procedimento autorizzativo

b) La disciplina transitoria (applicabile nelle more dell’adozione della disciplina a regime).

Il Comma 8 dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021 prevede una disciplina transitoria applicabile nelle more dell’individuazione delle aree idonee da operare, come detto, sulla base dei criteri e delle modalità stabiliti dai Decreti del Ministro della transizione ecologica sopracitati.

In particolare, ai fini che rilevano nel presente lavoro, sono considerate tra le altre in ogni caso aree idonee al fine di realizzare impianti fotovoltaici a terra: i siti in cui, senza variazione dell’area occupata sono eseguiti interventi di modifica sostanziale per rifacimento, potenziamento o integrale ricostruzione; le aree dei siti oggetto di bonifica; le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale , o le porzioni di cave e miniere non suscettibili di ulteriore sfruttamento.

Inoltre “In assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42:1) le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere;2) le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, questi ultimi come definiti dall’articolo 268, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento;3) le aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 350 metri .c-quater) fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter), le aree che non sono ricomprese nel perimetro dei beni sottoposti a tutela ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, né ricadono nella fascia di rispetto dei beni sottoposti a tutela ai sensi della parte seconda oppure dell’articolo 136 del medesimo decreto legislativo. Ai soli fini della presente lettera, la fascia di rispetto è determinata considerando una distanza dal perimetro di beni sottoposti a tutela di sette chilometri per gli impianti eolici e di un chilometro per gli impianti fotovoltaici. Resta ferma l’applicazione dell’articolo 30 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.

Ciò che rileva a prima vista è che la Legge regionale Veneto del 19 luglio 2022, n. 17 non fa alcun riferimento alla disciplina transitoria introdotta dal citato d.lgs. n. 199/2021, e si pone dunque il problema di capire, da un lato, come interpretare tale silenzio e, dall’altro, in quale rapporto inquadrare le rispettive previsioni in caso di contrasto interpretativo.

Infatti, l’art. 10 della legge regionale, alla Rubrica “Disposizioni Transitorie” regola soltanto la ripartizione di normativa tra i procedimenti già iniziati prima dell’entrata in vigore della Legge Regionale e per i quali risulti completa la documentazione ai fini dell’istruttoria, che restano disciplinati dalla precedente normativa regionale e quelli che invece rientrano nell’alveo e nella competenza della Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17

In realtà nella RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE di presentazione della Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17, che pur non avendo valore normativo può essere un utile strumento interpretativo, si fa espresso riferimento:

  • al procedimento di individuazione delle aree presuntivamente idonee e non idonee previsto dall’art. 20 del Decreto Legislativo 08/11/2021, N.199[10];
  • al carattere vincolante dei principi e dei criteri espressi nei Decreti del Ministro della transizione ecologica[11];
  • all’applicazione della disciplina transitoria nella parte in cui fornisce un elenco di aree considerate idonee[12].

Dalla stessa RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE di presentazione della Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17, si ricava la evidente volontà (e non potrebbe essere diversamente) del Legislatore regionale di muoversi all’interno della cornice vincolante del Decreto Legislativo 08/11/2021, N.199 e nei limiti degli spazi da questo concessi alla competenza delle Regioni[13].

Se ne ricava, dunque, che con l’entrata in vigore della Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17, non si viene a derogare alla disciplina transitoria di cui al comma 8 dell’art. 20 del Decreto Legislativo 08/11/2021, N.199 e quindi, nelle more, quelle ivi indicate vanno considerate in ogni caso come aree idonee. La previsione dell’art. 7 della Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17 quali aree idonee dei “terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie”, non si sostituisce ma si aggiunge alle aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale o dal medesimo impianto/stabilimento ecc..ovvero alle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 350 metri e a tutte le altre previsioni di cui al comma 8 dell’art. 20 del Decreto Legislativo 08/11/2021, N.199.

A conferma ancora la RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE di presentazione della Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17 ribadisce: “Peraltro nelle more dell’emanazione dei criteri, l’articolo 20 stesso fornisce già un elenco di aree considerate idonee, tra cui: le aree dei siti oggetto di bonifica; le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal medesimo impianto o stabilimento; negli anni 2021 e 2022 l’elenco è stato più volte modificato, e sempre in direzione di una progressiva estensione delle tipologie di aree qualificate come idonee”.

Va anche ricordato che a norma del comma 6 dell’art. 20 del Decreto Legislativo 08/11/2021, N.199, “Nelle more dell’individuazione delle aree idonee, non possono essere disposte moratorie ovvero sospensioni dei termini dei procedimenti di autorizzazione.”

Resta infine da evidenziare che la lettera c-ter) del comma 8 dell’art. 20 del Decreto Legislativo 08/11/2021, N.199, nell’individuare come idonee per gli impianti fotovoltaici a terra anche in aree classificate agricole quelle racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale o dal medesimo impianto/stabilimento ecc., ovvero alle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 350 metri, precisa: “in assenza di vincoli ai sensi della parte seconda del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42”. Questo significa che sola la presenza di vincoli di cui alla Parte seconda (Beni culturali) del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 ostano alla qualificazione come idonee di dette aree e non la presenza di vincoli di cui alla Parte terza (Beni paesaggistici).

 

4.    Conclusioni

Abbiamo visto che la Legge regionale Veneto del 19 luglio 2022, n. 17, individua all’art. 3 gli indicatori di presuntiva non idoneità delle aree utilizzabili per la realizzazione degli impianti fotovoltaici a terra e all’art. 7 le aree con indicatori di idoneità.

Tuttavia, è necessario tenere a mente che nel fare ciò, il legislatore regionale si muove all’interno della cornice vincolante del Decreto Legislativo del 08 novembre 2021, n.199 e nei limiti degli spazi da questo concessi alla competenza delle Regioni.

La disciplina statale, infatti, non ammette alcuna deroga e/o limitazione per opera della normativa regionale, nemmeno nelle more della pubblicazione dei decreti attuativi necessariamente richiesti.

Se ne ricava, dunque, che con l’entrata in vigore della Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17, non si viene a derogare (né si potrebbe) alla disciplina transitoria di cui al comma 8 dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021e quindi, nelle more, quelle ivi indicate vanno considerate in ogni caso come aree idonee. La previsione dell’art. 7 della Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17 quali aree idonee dei “terreni agricoli abbandonati o incolti, che non siano stati destinati a uso produttivo da almeno cinque annate agrarie”, non si sostituisce alla norma statale, né limita l’ambito di applicazione, ma si aggiunge ad essa. Ciò significa che alle aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale ecc., ovvero alle aree adiacenti alla rete autostradale entro una distanza non superiore a 350 metri e a tutte le altre previsioni di cui al comma 8 dell’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, si devono considerare idonee anche le aree agricole che rispettino i requisiti stabiliti dalla Regione Veneto.

Data “la chiara volontà del legislatore statale di delineare una disciplina uniforme per l’installazione degli impianti a fonte rinnovabile, al fine precipuo di scongiurare applicazione difformi a livello locale[14], non è quindi accoglibile un’interpretazione che, alla luce della normativa regionale di attuazione, restringa l’area di idoneità stabilita dalla normativa statale, peraltro di «Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili».

E in ogni caso, si ricorda che dopo l’adozione – previa intesa in sede di Conferenza unificata con le autonomie locali – dei decreti del Ministro della transizione ecologica (di concerto con il Ministro della cultura, e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali) previsti dall’art. 20 del d.lgs. n. 199/2021, la Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17 dovrà comunque adeguarsi ai principi, ai criteri e agli obiettivi ivi stabiliti pena l’intervento sostitutivo dello Stato.

Aldo Campesan

Dario Campesan

 

[1] Art. 1 “FINALITA’” Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17

[2] Art. 1 “FINALITA’” Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17

[3] Il PNIEC è il risultato di un articolato percorso che può dirsi iniziato dal lavoro preliminare predisposto dal Ministero dello Sviluppo economico unitamente al Ministero dell’Ambiente e della tutela del territorio e del mare e al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, con la collaborazione e il coinvolgimento dei più importanti organismi pubblici operanti sui temi energetici e ambientali (GSE, RSE, Enea, Ispra, Politecnico di Milano), seguito dall’invio della bozza nel giugno del 2019 alla Commissione europea, che ha formulato le proprie valutazioni e raccomandazioni in una valutazione organica anche dei Piani presentati dagli altri Stati membri dell’Unione.

Il Piano Nazionale Integrato per l’Energia e il Clima trova la sua Fonte giuridica nel REGOLAMENTO (UE) 2018/1999 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO dell’11 dicembre 2018[3] che stabilisce: “la necessaria base legislativa per una governance dell’Unione dell’energia e dell’azione per il clima affidabile («meccanismo di governance»), inclusiva, efficace sotto il profilo dei costi, trasparente e prevedibile che garantisca il conseguimento degli obiettivi e dei traguardi a lungo termine fino al 2030 dell’Unione dell’energia, in linea con l’accordo di Parigi del 2015 sui cambiamenti climatici derivante dalla 21a Conferenza delle parti alla Convenzione quadro delle Nazioni Unite sui cambiamenti climatici («accordo di Parigi»), attraverso sforzi complementari, coerenti e ambiziosi da parte dell’Unione e degli Stati membri, limitando la complessità amministrativa”.

In particolare, l’Articolo 3, comma, sotto la rubrica “Piani nazionali integrati per l’energia e il clima prevede:

“1. Entro il 31 dicembre 2019, quindi entro il 10 gennaio 2029 e successivamente ogni dieci anni, ciascuno Stato membro notifica alla Commissione un piano nazionale integrato per l’energia e il clima. I piani contengono gli elementi di cui al paragrafo 2 del presente articolo e all’allegato I. Il primo piano copre il periodo 2021-2030, tenuto conto della prospettiva a più lungo termine. I piani successivi coprono ciascuno il decennio immediatamente successivo al periodo coperto dal piano precedente.

[4] Si vedano: la direttiva 2018/2001/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili; la direttiva 2019/944/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 5 giugno 2019, relativa a norme comuni per il mercato interno dell’energia elettrica e che modifica la direttiva 2012/27/UE; il regolamento (UE) 2021/1119 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 giugno 2021, che istituisce il quadro per il conseguimento della neutralità climatica e che modifica il regolamento (CE) n. 401/2009 e il regolamento (UE) n. 2018/1999 (“Normativa europea sul clima”);Da ultimo REGOLAMENTO (UE) 2022/2577 DEL CONSIGLIO del 22 dicembre 2022che istituisce il quadro per accelerare la diffusione delle energie rinnovabili

[5] DECRETO LEGISLATIVO 8 novembre 2021, n. 199 (in Suppl. ordinario n. 42 alla Gazz. Uff., 30 novembre 2021, n. 285). – Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili, modificato dal D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla Legge 27 aprile 2022, n. 34 e successivamente dal D.L. 18 novembre 2022, n. 176, convertito con modificazioni dalla Legge 13 gennaio 2023, n. 6.

[6] Ed in particolare nell’articolo 5, con il quale sono stabiliti princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2018/2001/UE e l’articolo 12, recante princìpi e criteri direttivi per l’attuazione della direttiva 2019/944/UE.

[7] Resa nella seduta del 7 ottobre 2021 ai sensi dell’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, resa nella seduta del 7 ottobre 2021

[8] L’Art. 18 del Decreto Legislativo 08/11/2021, N.199 ha sostituito il comma 2 dell’art. articolo 4 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 prevedendo: ”I regimi di autorizzazione per la costruzione e l’esercizio degli impianti a fonti rinnovabili sono regolati dai seguenti articoli, secondo un criterio di proporzionalità: a) comunicazione relativa alle attività in edilizia libera di cui all’articolo 6, comma 11;b) dichiarazione di inizio lavori asseverata di cui all’articolo 6-bis;c) procedura abilitativa semplificata di cui all’articolo 6;d) autorizzazione unica di cui all’articolo 5.».  3. A seguito dell’entrata in vigore della disciplina statale e regionale per l’individuazione di superfici e aree idonee ai sensi dell’articolo 20, con decreto del Ministero della transizione ecologica, di concerto con il Ministero della cultura, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’ sono aggiornate le linee guida per l’autorizzazione degli impianti a fonti rinnovabili di cui all’articolo 12, comma 10, del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387”.

[9] Si veda sentenze della Corte Costituzionale n. 69 del 2018 e n. 177 del 2021; in senso analogo, sentenza n. 177 del 2018, nonché, più in generale, con riferimento alle competenze primarie delle regioni a statuto speciale e delle province autonome, sentenza n. 117 del 2022

[10] Dalla RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE di presentazione della Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17: In sua attuazione, l’articolo 20 del decreto legislativo n. 199 del 2021 affida a uno o più decreti del Ministro della transizione ecologica di concerto con il Ministro della cultura e il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all’articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, di stabilire principi e criteri omogenei per l’individuazione delle superfici e delle aree idonee e non idonee all’installazione di impianti a fonti rinnovabili. Nella definizione della disciplina inerente le aree idonee, i decreti dovranno tener conto delle esigenze di tutela del patrimonio culturale e del paesaggio, delle aree agricole e forestali, della qualità dell’aria e dei corpi idrici, conformandosi ai principi e ai criteri direttivi già definiti all’articolo 5 della legge di delegazione europea; alle regioni, poi, sulla base di detta disciplina, competerà individuare le aree idonee”.

[11] Dalla RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE di presentazione della Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17: “Ne consegue l’intendimento del legislatore regionale di introdurre una nuova disciplina regionale, che aggiornando i limiti posti dalla disciplina regionale del 2013, operi una sintesi, nel senso di individuare le condizioni che consentano di integrare la produzione di energia rinnovabile con le caratteristiche ambientali e di ecosistema, con il patrimonio storico-architettonico ed in particolare, con i profili di qualità e distintività delle pratiche agricole del nostro territorio; quanto sopra ponendosi in linea con il quadro normativo statale di riferimento.

[12] Dalla RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE di presentazione della Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17:Peraltro nelle more dell’emanazione dei criteri, l’articolo 20 stesso fornisce già un elenco di aree considerate idonee, tra cui: le aree dei siti oggetto di bonifica; le cave e miniere cessate, non recuperate o abbandonate o in condizioni di degrado ambientale; le aree classificate agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale, compresi i siti di interesse nazionale, nonché le cave e le miniere; le aree interne agli impianti industriali e agli stabilimenti, nonché le aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri dal mede simo impianto o stabilimento; negli anni 2021 e 2022 l’elenco è stato più volte modificato, e sempre in direzione di una progressiva

estensione delle tipologie di aree qualificate come idonee”.

[13] Dalla RELAZIONE AL CONSIGLIO REGIONALE di presentazione della Legge regionale Veneto 19 luglio 2022, n. 17: “Con il presente progetto di legge, si vuole pertanto, rivendicando spazi per l’esercizio di titoli di competenza del legislatore regionale, alla luce ed in recepimento ed aderenza al quadro normativo come sopra tratteggiato, anche nelle more della assunzione dei decreti attuativi, intervenire con una normativa regionale che si colloca in questo mutato quadro di priorità (fonti rinnovabili-tutela del suolo-tutela del paesaggio) e che favorisca l’installazione di impianti nelle aree con indicatori di idoneità, come già individuati o individuabili e nel contempo, individui indicatori di presuntiva non idoneità di alcune aree, secondo una ratio di espressione di valori da tutelare, in regime di contemperamento con l’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili, assumendo come criterio guida della disciplina e della sua attuazione, l’insegnamento della Corte costituzionale. Sul punto infatti già la sentenza n. 69 del 2018 e, a regime, la sentenza n. 177 del 2012 evidenzia come “secondo un orientamento costante di questa Corte, nella disciplina relativa all’autorizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, le Regioni non possono imporre in via legislativa vincoli generali non previsti dalla disciplina statale. Una normativa regionale, che non rispetti la riserva di procedimento amministrativo e, dunque, non consenta di operare un bilanciamento in concreto degli interessi, strettamente aderente alla specificità dei luoghi, impedisce la migliore valorizzazione di tutti gli interessi pubblici implicati e, di riflesso, viola il principio, conforme alla normativa dell’Unione europea, della massima diffusione degli impianti da fonti di energia rinnovabili”; quanto sopra evidenziandosi come la “individuazione di aree non idonee non comporta un divieto assoluto, bensì …serve a segnalare una elevata probabilità di esito negativo delle valutazioni”; se ne inferisce la ammissibilità della previsione di meri indicatori di idoneità/non idoneità delle aree di insediamento, da cui discende la valutazione in concreto, a fronte delle diverse istanze e con riguardo alle aree su cui queste vengono ad insistere ed agli indicatori che caratterizzano tali aree, delle diverse tipologie e soluzioni progettuali, così come del dimensionamento, anche in termini di potenza, degli impianti e degli eventuali limiti di distanze da altri impianti insistenti sul territorio. Nello stesso senso anche la Adunanza del Consiglio di Stato, in sede di pronuncia, resa con parere 843 del 11 maggio 2021, in ordine alla legittimità del Programma energetico ambientale della Lombardia e degli atti di indirizzo attuativi, nel senso che gli stessi sono risultati ragionevolmente graduati e differenziati, tra aree agricole di pregio ed altre aree agricole, fra divieti e limiti, relativi alle fonti di energia rinnovabile, in modo da raggiungere un punto di equilibrio tra le esigenze di sviluppo della produzione di energia da fonti rinnovabili e le esigenze di salvaguardia della produzione agricola e del valore eco-sistemico più generale, insito nelle aree agricole.”

[14] Citando quanto affermato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri giudizio di legittimità costituzionale in via principale nella citata sentenza della Corte Costituzionale – 27/10/2022, n. 221.

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