Secondo l’art. 39, comma 2, del codice di rito amministrativo, “le notificazioni degli atti del processo amministrativo sono comunque disciplinate dal codice di procedura civile e dalle leggi speciali concernenti la notificazione degli atti giudiziari in materia civile”.

Si tratta di un rinvio integrale e mobile.

Quello che vale per il processo civile vale dunque anche per il processo amministrativo.

Dal 1 marzo 2023 è entrata in vigore la riforma del processo civile che ha interessato anche la materia delle notificazioni, riformando l’art. 3 – bis della lege 21 gennaio 1994, n. 53 (oltre al suo art. 4) e introducendo anche un nuovo art. 3- ter.

Vale la pena segnalare le novità che più possono interessarci.

In primo luogo, secondo quanto stabilito dal nuovo art. 3 – ter, la notificazione per via telematica non è più alternativa alla notificazione ordinaria, per posta o a mani. In particolare, solo se il destinatario fosse una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all’iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e non avesse eletto il domicilio digitale di cui all’articolo 6-quater del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, l’avvocato potrebbe eseguire la notificazione con le modalità ordinarie.

Quanto alle pubbliche amministrazioni, poiché il nuovo art. 3 – bis stabilisce: “Fermo restando quanto previsto dal regio decreto 30 ottobre 1933, n. 1611, in materia di rappresentanza e difesa in giudizio dello Stato, la notificazione alle pubbliche amministrazioni è validamente effettuata presso l’indirizzo individuato ai sensi dell’articolo 16-ter, comma 1-ter, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221”, gli account di posta elettronica certificata iscritti al registro IPA debbono ritenersi alternativi a quelli iscritti nel registro delle pubbliche amministrazioni conservato dal Ministero della Giustizia (precedentemente, invece, per effetto dell’art. 28, d.l. 16 luglio 2020, n. 76, ciò era consentito solo nel caso di mancata iscrizione al registro tenuto dal Ministero della Giustizia da  parte della amministrazione destinataria della notifica). È altresì equipollente anche la notificazione nel registro eventualmente indicato al registro delle imprese.

Particolare attenzione occorre prestare ai controinteressati, per il caso in cui essi siano soggetti non tenuti a dotarsi di un account p.e.c. e a iscriverlo nei pubblici registri (INI-PEC).

Il fatto che costoro non siano tenuti non significa che non lo possano fare.

In tal caso si iscriverebbero al registro INAD di cui trattano l’art. 6 -quater e l’art. 3 – bis, d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.

Anche in tal caso, la notificazione per le vie ordinarie è possibile solo per il caso in cui non sia possibile la notificazione telematica (e dunque il soggetto non abbia eletto domicilio digitale nei registri INAD).

Attenzione, dunque, a quando impugnate il permesso di costruire rilasciato al vicino. Se fosse iscritto al registro INAD e voi gli notificaste il ricorso per via ordinaria, la notifica sarebbe nulla e in caso di mancata costituzione il gravame rischierebbe di essere dichiarato irricevibile.

Francesco Volpe

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