Indice
1) Parte prima: breve sintesi della normativa in tema di tutela ambientale:
1.1) i principi del diritto europeo;
1.2) il danno ambientale nel Codice dell’Ambiente.
2) Parte seconda: la legge spagnola n. 19 del 30 settembre 2022 :
2.1) il cambio di paradigma;
2.2) la disciplina.
3) Parte terza: qualche considerazione conclusiva sulla laguna veneta
3.1) la tutela attuale
3.2) qualche idea per il futuro.
PARTE PRIMA
Breve sintesi della normativa in tema di tutela ambientale
1.1) I principi del diritto Europeo
Nell’ambito del diritto ambientale europeo risultano particolarmente rilevanti gli Articoli 11, che detta il principio generale della tutela dell’ambiente, e da 191 a 193, che costituiscono il titolo XX dedicato all’ambiente, del trattato sul funzionamento dell’Unione europea (TFUE).
Alla luce di tali norme l’Unione europea dispone delle competenze per intervenire in tutti gli ambiti della politica ambientale, come ad esempio l’inquinamento dell’aria e dell’acqua, la gestione dei rifiuti e i cambiamenti climatici. Tuttavia il suo campo d’azione è limitato, per quanto ci impegna con riguardo alla tutela ambientale, dal principio di sussidiarietà[1] che rimanda agli stati membri la realizzazione dei principi con eventuali procedure di infrazione in caso di violazione degli stessi[2].
I principi cardine a livello europeo per la tutela ambientale, enucleati anche a seguito delle elaborazioni giurisprudenziali, sono i seguenti: prevenzione, precauzione, “chi inquina paga”, correzione del danno alla fonte, sviluppo sostenibile.
L’approfondimento dei principi esula dallo scopo delle presenti note, ci si limita qui a richiamarli per il loro successivo utilizzo in queste note.
1.2) La disciplina del danno nel Codice dell’Ambiente
Nell’ambito del diritto ambientale la parte sesta (artt. 298 bis – 318) del Codice dell’Ambiente contiene le norme “in materia di tutela risarcitoria contro i danni all’ambiente”, norme che sono diretto recepimento della direttiva 2004/35/CE[3] sulla responsabilità ambientale in materia di prevenzione e riparazione del danno ambientale.
In particolare l’art. 300 prevede che sia “danno ambientale qualsiasi deterioramento significativo e misurabile, diretto o indiretto, di una risorsa naturale o dell’utilità assicurata da quest’ultima”, precisando poi che “ai sensi della direttiva 2004/35/CE costituisce danno ambientale il deterioramento, in confronto alle condizioni originarie, provocato:
a) alle specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria … omissis …;
c) alle acque costiere ed a quelle ricomprese nel mare territoriale mediante le azioni suddette, anche se svolte in acque internazionali;
d) al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana a seguito dell’introduzione nel suolo, sul suolo o nel sottosuolo di sostanze, preparati, organismi o microrganismi nocivi per l’ambiente.”
Tale normativa pare più limitativa del precedente art. 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, istitutiva del Ministero dell’Ambiente, che aveva introdotto nel nostro ordinamento la figura giuridica del danno ambientale definito come “qualunque fatto doloso o colposo in violazione di disposizioni di legge o di provvedimenti adottati in base a legge che comprometta l’ambiente arrecando danno, alterandolo, deteriorandolo o distruggendolo, in tutto o in parte, ed obbliga l’autore del fatto al risarcimento nei confronti dello Stato”.
L’ampiezza della norma del 1986 si intende appieno alla luce della definizione di ambiente contenuta nella nota sentenza del 30 dicembre 1987 n. 641 della Corte Costituzionale, con la quale si affermava che: “l’ambiente costituisce un bene immateriale unitario, sebbene a varie componenti ciascuna delle quali può anche costituire isolatamente e separatamente oggetto di cura e tutela, ma tutte nell’insieme riconducibili ad unità”. Il fatto che l’ambiente possa essere considerato bene fruibile in varie forme, così come essere oggetto di varie norme per la tutela dei suoi componenti, non fa venir meno la sostanzialità di “bene unitario” precisato dall’ordinamento. Si può, quindi, affermare che l’ambiente rappresenta un valore primario e assoluto protetto da norme di rango costituzionale (artt. 9, 32 Cost.) già prima dell’emanazione dell’art. 18, L. 349/86, e della riforma della carta costituzionale, intervenuta con la legge costituzionale n. 3 del 2001, che ha introdotto la parola ambiente nel testo della Costituzione.
Pare quindi di potersi dire che la disciplina vigente sia del tutto inadeguata alle esigenze di tutela ambientale attuali[4]. Segnatamente l’art. 300 del Codice dell’Ambiente limita, per quanto ci occupa, la definizione di danno ambientale al deterioramento solo di: specie e agli habitat naturali protetti dalla normativa nazionale e comunitaria; acque costiere e quelle ricomprese nel mare territoriale; al terreno, mediante qualsiasi contaminazione che crei un rischio significativo di effetti nocivi, anche indiretti, sulla salute umana. Tali limitazioni, che sono in contrasto con la visione dell’ambiente come bene unitario, non paiono adeguate alle esigenze di tutela attuali e nemmeno del tutto rispettose delle indicazioni della Corte Costituzionale.
Ulteriore aspetto rilevante si ha nell’art. 309 il quale prevede che, oltre a enti pubblici – vale a dire regioni, le province autonome e gli enti locali, anche associati – e persone fisiche o giuridiche qualificate[5], anche le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, sono riconosciute titolari dell’interesse di cui al comma 1 e possono quindi presentare “depositandole presso le Prefetture – Uffici territoriali del Governo, denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente a norma della parte sesta del presente decreto.”
Tale estensione dal punto di vista delle legittimazione attiva di un soggetto che non è il titolare del diritto azionato costituisce un importante appiglio per quanto diremo.
PARTE SECONDA
La legge spagnola n. 19 del 30 settembre 2022
2.1) Il cambio di paradigma
Anche il preambolo alla legge[6] spagnola n. 19 del 30 settembre 2022 dà conto della inadeguatezza della legislazione spagnola vigente rispetto ai problemi del diritto ambientale:
“Le ragioni per l’approvazione di questa legge sono duplici: da un lato, la grave crisi socio-ambientale, ecologica e umanitaria vissuta dal Mar Menor e dagli abitanti dei suoi comuni costieri; dall’altro, l’inadeguatezza dell’attuale sistema di tutela giuridica, nonostante gli importanti strumenti e misure normative implementati negli ultimi venticinque anni.”
Per quanto ci riguarda l’elemento interessante è la presa d’atto della inadeguatezza degli strumenti giuridici tradizionali rispetto alle difficoltà ambientale, ecologiche e umane che si manifestano nel mondo attuale.
La legge si pone quindi l’obiettivo di essere un salto di qualità nella prospettiva dell’adozione di un nuovo modello giuridico-politico, in linea con gli indirizzi giurisprudenziali più avanzati.
La legge è anche un tentativo di risposta “alle esigenze della nuova era geologica in cui il nostro pianeta è entrato: l’Antropocene. Nel XXI secolo, il grave danno ecologico causato dal modello di sviluppo umano ci obbliga ad aumentare la nostra responsabilità nei confronti dell’ambiente naturale. Allo stesso tempo, riconoscere i diritti al Mar Menor come entità naturale rafforza e amplia i diritti delle persone che vivono nell’area lagunare e le cui vite sono minacciate dal degrado ecologico: i cosiddetti diritti bioculturali.
La grande sfida che il diritto ambientale deve affrontare oggi è quella di raggiungere un’efficace protezione della natura, delle culture umane e degli stili di vita ad essa strettamente associati.”
D’altro canto in Spagna la Seconda Sezione della Corte Suprema, con la sentenza del 30 novembre 1990, n. 3851/1990, ha argomentato che la “differenziazione tra danni che colpiscono la salute umana e rischi che danneggiano altre specie animali o vegetali e l’ambiente è dovuta in gran parte al fatto che l’uomo non si sente parte della natura, ma piuttosto una forza esterna destinata a dominarla o conquistarla per metterla al suo servizio. Vale la pena ricordare che la natura non consente un uso illimitato e che costituisce un capitale naturale che deve essere protetto“.
L’idea per superare l’inadeguatezza degli strumenti giuridici esistenti è quindi il passaggio da un sistema antropocentrico ad un sistema ecocentrico[7]. Tale passaggio viene compiuto dalla legge spagnola conferendo personalità giuridica all’ecosistema lagunare del Mar Menor, affinché possa essere dotato, in quanto soggetto di diritto, di una propria carta dei diritti, basata sul suo intrinseco valore ecologico e sulla solidarietà intergenerazionale, garantendone così la tutela per le generazioni future.
Tale prospettiva, estranea alla tradizione italiana[8], viene coltivata da qualche tempo al di fuori dell’Europa e possiamo citare alcuni casi:
– la Corte Suprema di Giustizia della Colombia, con Sentenza STC4360-2018, ha riconosciuto il fiume Rio Cauca (e il suo bacino) come “soggetto di diritti” alla integrità, salvaguardia, mantenimento e restauro, ordinando alle autorità di adottare misure di protezione;
– analoghi riconoscimenti sono stati accordati in Nuova Zelanda al fiume Whanganui (Te Awa Tupua Act 2017).
D’altro canto numerose Costituzioni approfondiscono la questioni ecologica da punti di vista innovativi, tra questi Francia, Svizzera, Montenegro, Bolivia, Ecuador[9]. In particolare:
– la Costituzione del Montenegro dichiara, all’art. 1, che “Il Montenegro è uno stato democratico, sociale ed ecologico“;
– i principi ecologici fondamentali nella Costituzione dell’Ecuador includono: il principio di prevenzione e precauzione (art. 396), il principio in dubio pro natura (art. 395, co. 4); la consultazione preventiva obbligatoria delle popolazioni locali per le decisioni che hanno un impatto ambientale (c.d. consulta previa) (art. 398). Gli articoli 71-74 della Costituzione sanciscono, inoltre, i diritti della Pachamama (la Madre Terra), tra cui si rinvengono in particolare: il diritto al rispetto della propria esistenza e cicli vitali; il diritto alla rigenerazione e al ripristino; il divieto di attività lesive, come modificazioni genetiche e distruzione di ecosistemi;
– in Francia alla “Carta dell’ambiente” è stato conferito valore di testo fondamentale mediante la Legge costituzionale n. 2005-205 del 1° marzo 2005.
Approfondiamo però ora la legge spagnola.
2.2) La disciplina
L’articolo 1 della legge cosi dispone: “Viene dichiarata la personalità giuridica della laguna del Mar Menor e del suo bacino, e viene riconosciuto come soggetto di diritto.”
In tal modo viene creata una nuova entità nel mondo giuridico che non è né la persona fisica, né la persona giuridica, ma un ecosistema soggetto di diritto.
La creazione di tale nuova entità pone due problemi: quali diritti ha e chi agisce per essa?
Alla prima domanda risponde l’articolo 2 della legge secondo il quale il Mar Menor e il suo bacino sono riconosciuti come aventi diritto alla protezione, alla conservazione, alla manutenzione e, ove opportuno, al ripristino. Inoltre è riconosciuto loro il diritto di esistere come ecosistema e di evolversi naturalmente, il che include tutte le caratteristiche naturali dell’acqua, le comunità di organismi, il suolo e i sottosistemi terrestri e acquatici che formano parte della laguna del Mar Menor e del suo bacino.
Il predetto articolo 3 prosegue poi specificando il contenuto dei diritti suindicati in questo modo:
a) Diritto di esistere ed evolversi naturalmente: il Mar Menor è governato da un ordine naturale o legge ecologica che gli consente di esistere come ecosistema lagunare e come ecosistema terrestre all’interno del suo bacino. Il diritto di esistere implica il rispetto di questa legge ecologica per garantire l’equilibrio dell’ecosistema e la sua capacità di autoregolazione di fronte agli squilibri causati dalle pressioni umane, principalmente provenienti dal bacino idrografico;
b) Diritto alla protezione: Il diritto alla protezione implica limitare, interrompere e non autorizzare quelle attività che rappresentano un rischio o un danno per l’ecosistema;
c) Diritto alla conservazione: il diritto alla conservazione richiede azioni volte a preservare le specie e gli habitat terrestri e marini e la gestione delle aree naturali protette associate;
d) Diritto al ripristino: Il diritto al ripristino richiede, una volta verificatosi il danno, azioni di riparazione nella laguna e nel suo bacino idrografico, che ripristinino le dinamiche naturali e la resilienza, nonché i servizi ecosistemici associati.
Tali contenuti non rappresentano una svolta rispetto ai principi europei già visti, la vera svolta è costituita dall’art. 6 sulla rappresentanza.
L’articolo 6 prevede che: “qualsiasi persona fisica o giuridica ha il diritto di difendere l’ecosistema del Mar Menor e potrà far valere i diritti e i divieti previsti dalla presente legge e dalle disposizioni che la sviluppano mediante un’azione intentata presso il Tribunale o la Pubblica Amministrazione competente.
La presente azione legale sarà intentata per conto dell’ecosistema Mar Menor in qualità di vero interessato. La persona che avvia tale azione e la cui richiesta viene accolta avrà diritto al rimborso di tutte le spese sostenute nel contenzioso, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, gli onorari degli avvocati, le spese processuali, le parcelle dei periti e le parcelle dei testimoni, e sarà esonerata dalle spese processuali e dalle cauzioni relative alle misure cautelari.”
Come si vede si va ben oltre quanto abbiamo visto nella parte prima con riferimento ai principi europei, consentendo la tutela dell’ecosistema del Mar Menor senza attendere il manifestarsi dei danni ambientali e/o di quelli alla salute umana ma valutando anche in via preventiva e precauzionale le ipotesi di danno. E ancora più importante ciò può essere fatto da qualsiasi persona fisica o giuridica.
Tale disciplina non elimina tutte le difficoltà applicative[10], a partire dalla anticipazione dei relativi costi, tuttavia non può non essere vista come un importante passo avanti verso una tutela più efficace degli ecosistemi.
PARTE TERZA
Qualche considerazione conclusiva sulla laguna veneta
3.1) La tutela attuale
Sin dalla emanazione delle leggi 5 marzo 1963 n. 366, Nuove norme relative alle lagune di Venezia e Marano-Grado, e 16 aprile 1973, n. 171 Interventi per la salvaguardia di Venezia, la laguna Veneta è stata oggetto di attenzione e la sua salvaguardia è obiettivo di interesse nazionale.
In particolare, dopo la successiva legge 29 novembre 1984, n. 798 Nuovi interventi per la salvaguardia di Venezia, si sono succeduti 9 provvedimenti[11] sino al D.L. n. 104 del 14.08.2020, art. 95, Legge di conversione n. 126 del 13 ottobre 2020, con il quale è stata istituita l’Autorità per la Laguna di Venezia – Nuovo Magistrato alle acque, che è diventata pienamente operativa solo in questi giorni con l’ultimo decreto attuativo del M.I.T. del 13 febbraio 2026.
A tale autorità sono attribuite “tutte le funzioni e competenze relative alla salvaguardia della città di Venezia e della sua laguna e al mantenimento del regime idraulico lagunare”, con una dotazione di 100 unità di personale. Gestisce inoltre il MOSE e ha competenze per promuovere “lo studio e la ricerca volti alla salvaguardi di Venezia e della sua laguna”.
Ha inoltre molteplici competenze tra le quali:
– approvazione del programma triennale per la tutela della laguna, del programma unico integrato e del programma di gestione e manutenzione del MOSE;
– attività di progettazione e gestione coordinamento e alta sorveglianza su tutti gli interventi di salvaguardia dell’ambito lagunare;
– attività di gestione e manutenzione ordinaria e straordinaria del MOSE;
– gestione e tutela del demanio marittimo lagunare
– funzioni di Polizia lagunare;
– gestione delle aree, delle acque e dei canali di competenza statale;
– regolazione della navigazione della laguna di Venezia;
– rilascio delle concessioni o autorizzazioni per lo scarico di rifiuti e gestione dei relativi canoni;
– depurazione delle acque.
Come si vede le competenze sono numerosissime ma non escono dal perimetro dell’usuale schema da un lato della redazione di piani e relazioni che spesso non portano ad azioni concrete, dall’altro della concentrazione di risorse per attività autorizzative e amministrative che, pur necessarie, non sono sufficienti per raggiungere gli obiettivi dichiarati.
3.2) Idee per il futuro
La pur apprezzabile razionalizzazione dei precedenti enti – Consorzio Venezia Nuova, Costruzioni Mose Arsenale – ComarS.c.ar.l., Magistrato delle Acque – non impedisce di considerare che il livello di tutela che offre la legge spagnola 19/2022 è ben superiore a quello di cui gode ora la laguna veneta e ciò principalmente per la circostanza che l’ecosistema del Mar Menor è soggetto di diritti propri.
La proposta per il futuro potrebbe quindi essere, alla luce della legislazione spagnola e della giurisprudenza sviluppata in varie parti del mondo, di aderire ad una interpretazione ecocentrica del nostro sistema giuridico, con il che la categoria di soggetto giuridico dovrebbe essere ampliata per includere le entità naturali, sulla base delle evidenze fornite dalle scienze della vita e dalla ecologia, scienze che ci consentono di stabilire una concezione dell’essere umano come parte integrante della natura.
D’altro canto, al di là dell’apparente difficoltà giuridica di accogliere questa tesi, nell’ordinamento italiano esistono già soggetti di diritto diversi dalle persone fisiche, soggetti completamente frutto dell’invenzione umana e privi di materialità quali le persone giuridiche. Non pare quindi maggiormente difficile riconoscere dei diritti a qualcosa che invece esiste in natura come la laguna veneta, anche in adempimento dei principi europei in tema di diritto ambientale sopra richiamati, non ultimo il principio di prevenzione che sicuramente è più efficacemente applicato dalla legge spagnola di tutela del Mar Menor rispetto al sistema vigente che impone – salvi gli aspetti autorizzativi in relazione ai progetti di opere o interventi soggetti alle varie tipologie di valutazione ambientale quali Valutazione di incidenza, VIA, VAS, AIA ecc. – di dover attendere la manifestazione dei danni ambientali prima di poter intervenire e inoltre dà una definizione restrittiva del danno ambientale.
Quanto alla difficoltà relativa alla rappresentanza del soggetto giuridico laguna veneta, comunque il Codice dell’Ambiente prevede già il potere per le organizzazioni non governative che promuovono la protezione dell’ambiente, di cui all’articolo 13 della legge 8 luglio 1986, n. 349, di agire[12] a tutela di diritti non propri, sicché se non si vuole aderire alla soluzione “spagnola” della legittimazione diffusa vi sono altre plausibili possibilità nella individuazione dei soggetti che possono rappresentare i diritti della laguna veneta.
In ogni caso pare oramai indispensabile un cambio di paradigma che ci riporti ad un rapporto più equilibrato con la natura, della quale siamo una piccola parte.
Massimiliano Stiz
Abstract: il presente contributo muove dalla considerazione che la legislazione e la giurisprudenza a livello comparativo danno evidenza della tendenza oramai diffusa di riconoscere la personalità giuridica agli ecosistemi come mezzo per la loro più efficace tutela. Il presente contributo quindi offre nella prima parte una breve sintesi delle norme relative alla tutela ambientale in ambito italiano ed europeo. Si prosegue poi con l’esame della legge spagnola n. 19 del 30.09.2022, ciò con particolare riferimento agli aspetti innovativi riferibili al riconoscimento della personalità giuridica del Mar Menor, laguna salmastra della regione di Mursia. Nella terza parte, anche alla luce della recentissima emanazione del decreto che rende operativa l’Autorità per la laguna di Venezia, si confronta la disciplina di detta Autorità con la disciplina spagnola.
[1] Il principio di sussidiarietà non mira a limitare la competenza dell’UE sulla base della situazione specifica di uno Stato membro, ma richiede solo che l’azione proposta possa, in ragione delle sue dimensioni o dei suoi effetti, essere realizzata meglio a livello dell’UE e che le disposizioni specifiche inerenti a vari settori, compreso il mercato interno, siano stabilite dai trattati (causa C-508/13, Estonia contro Parlamento e Consiglio, par. 53).
[2] Si ricorda che le autorità competenti in materia ambientale non possono invocare l’art. 191, par. 2, TFUE nel settore dell’ambiente per imporre misure preventive e correttive in mancanza di un riferimento normativo nazionale (causa C-534/13, Fipa Group e a., par. 40-41; causa C-254/08, Futura Immobiliare e a., par. 40-41; causa C-254/08, Futura Immobiliare e a, par. 48; causa C-172/08, Pontina Ambiente, par. 33).
[3] L’evoluzione del concetto di responsabilità per danno all’ambiente a livello europeo fino alla direttiva comunitaria 2004/35/CE è passata attraverso molteplici tappe. In particolare:
– Il libro verde sul risarcimento per danni all’ambiente del Maggio 1993. Con il libro verde la Comunità esamina l’utilità della responsabilità civile quale mezzo adatto per imputare la responsabilità per costi legati al risanamento ambientale, per imporre standard di comportamento e per obbligare coloro che causano l’inquinamento a sostenere i costi del danno conseguente. Le tre linee fondamentali sulle quali si radicava la proposta sono state individuate in un regime generale fondato sulla colpa, in un regime speciale (per le attività a rischio aggravato) ancorato sulla responsabilità oggettiva e in un fondo di indennizzo per danni non imputabili a soggetti individuati, alimentato con i contributi dei settori economici interessati e gestito nel rispetto del principio di sussidiarietà.
– La Convenzione di Lugano del Consiglio d’Europa del Giugno 1993, con la quale si propone una legge modello sulla responsabilità civile che, con ratifica degli stati, sarebbe entrata in vigore negli ordinamenti interni. Viene introdotta per la prima volta una definizione giuridica espressa di ambiente, le cui componenti fondamentali comprendono non solo le risorse naturali (biotiche, abiotiche e paesaggistiche) suscettibili di danno, ma anche l’interazione fra le medesime, nonché il paesaggio e il patrimonio culturale; la responsabilità viene fondata sul nesso causale fra attività e danno; il bene-ambiente è riparabile attraverso misure preventive di salvaguardia e di rimessa in ripristino, ma non viene prevista la risarcibilità in termini monetari. In generale, si può dire che l’ambito di applicazione delle prescrizioni sulla responsabilità civile ha, quindi, un’estensione notevolmente più rilevante di quella definita di volta in volta dagli accordi internazionali.
– Il libro bianco del 9 Febbraio 2000. Con il libro bianco sulla responsabilità ambientale, la Commissione decide di dettare un regime più ampio, tale da coprire sia i danni tradizionali che quelli all’ambiente. Il termine danno ambientale viene impiegato in due accezioni specifiche (come danno alla biodiversità e come danno sotto forma di contaminazione di siti); i soggetti responsabili sono le persone che esercitano il controllo sull’attività che ha occasionato il danno. L’irretroattività e la responsabilità oggettiva per il danno causato da attività intrinsecamente pericolose e la responsabilità per colpa per il danno alla biodiversità causato da attività non pericolose costituiscono i principi cardine sui quali si basa il libro bianco, il cui aspetto indubbiamente più significativo è costituito, però, dall’affermazione dell’importanza dello strumento della financial responsibility.
[4] Per una disamina complessiva dell’attualità del Codice dell’Ambiente si rimanda a Francesco De Leonardis, “Interrogativi e prospettitve per una riforma della codificazione ambientale” in Diritto Amministrativo, Giuffrè, fasc.4, 1 dicembre 2025, pag. 1021.
[5] La norma fa riferimento e persone fisiche o giuridiche che sono o potrebbero essere colpite dal danno ambientale o che vantino un interesse legittimante la partecipazione al procedimento relativo all’adozione delle misure di precauzione, di prevenzione o di ripristino previste dalla parte sesta del Codice dell’Ambiente.
[6] Il testo è reperibile alla pagina https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2022-16019
[7] Per un analisi quasi filosofica Nicola Dimitri, “Doppio movimento. Riflessioni filosofico-giuridiche su soggetto e responsabilità nel contesto della trasformazione tecnologica e della crisi climatica”, Europa e Diritto Privato, fasc.2, 1 giugno 2025, pag. 270; per una analisi più puntuale del quadro normativo e delle evoluzioni giurisprudenziali Lucrezia Anzanello, “Dal riconoscimento dei diritti della natura al contenzioso sui cambiamenti climatici”, Rivista Giuridica dell’Ambiente 2 – 2025, pag. 261; per una prospettiva sul costituzionalismo ecologico Covados Fernandez Dos Santos, “La natura come soggetto di diritti: un cambio di paradigma”, dal sito https://www.abogacia.es/it/publicaciones/blogs/blog-derecho-ambiental/la-naturaleza-como-sujeto-de-derechos-un-cambio-de-paradigma/
[8] Sul punto pare significativo il Quaderno predisposto dal servizio studio della Corte Costituzionale – reperibile sul sito della Corte https://www.cortecostituzionale.it/ – in occasione del IV incontro quadrilaterale con i Tribunali Costituzionali della Spagna, del Portogallo e il consiglio Costituzionale della Francia, 22 – 24 giugno 2023 Roma, dal titolo “I diritti delle future generazioni: ambiente e salute” sia per il titolo che riconduce all’antropocentrismo nonostante il contenuto dei contributi, sia per l’assenza di casi italiani.
[9] Per una elencazione più estesa si veda Giacomo Giorgini Pignatello, “I diritti della natura: la personalità giuridica degli ecosistemi”, in Silvae.it Rivista Tecnico-Scientifica Ambientale dell’Arma dei Carabinieri n. 1/2025 pag. 75, al sito https://www.carabinieri.it/media—comunicazione/silvae/la-rivista/home.
[10] Al proposito significativo che per quanto reperibile al momento non ci siamo ancora sentenze o azioni concrete promosse sulla base della legge in esame. Vi è stata invece la sentenza del Tribunale Costituzionale spagnolo n. 142 del 20 novembre 2024, che ha dichiarato la legittimità costituzionale della legge 19/2022 e alla quale si rinvia per le interessanti argomentazioni sul punto; in questa sede ci si limita a considerare che la legge 19/2022 comporta sicuramente una torsione inedita in ambito europeo nei sentieri consueti del diritto con una forte carica innovativa.
[11] Per l’elenco e i testi normativi si consulti il seguente link: https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:1984-11-29;798!vig=.
[12] Al proposito, richiamando quanto detto sopra, si rimanda all’art. 309 del Codice dell’Ambiente con riguardo alla possibilità per le associazioni in parola di depositare denunce e osservazioni, corredate da documenti ed informazioni, concernenti qualsiasi caso di danno ambientale o di minaccia imminente di danno ambientale e chiedere l’intervento statale a tutela dell’ambiente nei limiti della disciplina vigente.