E’ convinzione comune tra gli operatori del diritto e non solo che, solitamente, il Legislatore legiferi tanto e male e che la giurisprudenza, di conseguenza, sia chiamata a porre rimedio alle inadempienze altrui, nel tentativo di rendere l’applicazione concreta delle norme più equilibrata (se più giusta, pare troppo) rispetto a ciò che altrimenti sarebbe.
L’esperienza della ristrutturazione invece, sembra essere opposta: il Legislatore cerca a fatica di inseguire la giurisprudenza e quando pare di averla raggiunta, questa si sposta, non sempre in avanti, occasionando l’ennesima rincorsa, destinata al medesimo inutile risultato.
Questo disallineamento tra norme e giurisprudenza finisce per incidere negativamente e dolorosamente, sui destinatari finali di una ristrutturazione, che anche in conseguenza d’una insana relazione tra imprenditori e funzionari pubblici, vedono svanire il sogno geneticamente insito nei nati nella Penisola, di diventare proprietari di casa coi sacrifici di una vita.
Come non pensare infatti, agli inconsapevoli quindicimila acquirenti delle unità immobiliari realizzate a Milano, ai quali non interessa certo se l’intervento edilizio che produrrà l’ambita dimora andasse qualificato come ristrutturazione edilizia ovvero come nuova costruzione e neppure se il titolo dovesse essere il permesso di costruire o la Scia. Costoro sanno soltanto che avevano dato dei soldi per quella casa e che, in essa, sognavano di festeggiare il prossimo Natale[1].
Per provare a comprendere la disciplina normativa attuale, è necessario partire da lontano. Prima del Testo Unico Edilizia del 2001, la classificazione degli interventi edilizi era contenuta nell’articolo 31 della legge 5 agosto 1978 n°457, che -dopo avere definito alle lettere precedenti le manutenzioni ordinarie e straordinarie, il restauro ed il risanamento conservativo – alla lettera d) riconduceva nell’ambito della ristrutturazione edilizia, gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che avrebbero potuto portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. E tra detti interventi, comprendeva espressamente il ripristino o la sostituzione di alcuni elementi costitutivi dell’edificio, la eliminazione, la modifica e l’inserimento di nuovi elementi ed impianti.
Fino al Testo Unico Edilizia quindi, con la ristrutturazione era possibile aggiungere, eliminare, sostituire alcuni elementi o impianti dell’immobile, ma non si poteva certo procedere alla demolizione integrale del fabbricato ed alla sua successiva ricostruzione, configurandosi in questo caso un intervento di nuova costruzione. Per questa ragione in quegli anni, era frequente vedere nei cantieri muri perimetrali assai fatiscenti che sembravano sfidare le leggi della fisica, forme di ancoraggio dei solai ai fatiscenti perimetrali non sempre rassicuranti, l’apoteosi della tecnica del “cuci e scuci” quale forma per rimediare agli ammaloramenti dei muri in sasso.
Il concetto di ristrutturazione dal perimetro così ristretto muta sensibilmente con l’avvento del Testo Unica Edilizia approvato con D.P.R. 6 giugno 2001 n°380, il cui articolo 3, dopo avere nuovamente definito, alle lettere a) b) e c), le manutenzioni, ordinaria e straordinaria, il restauro ed il risanamento conservativo, alla lettera d), ribadiva, sulla scia di quanto disponeva già il citato articolo 31 della legge n°457/78, che la ristrutturazione edilizia era l’insieme degli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente. Ma, subito dopo, aggiungeva che, nell’ambito degli interventi di ristrutturazione edilizia, dovessero ritenersi compresi anche quelli consistenti nella demolizione e successiva fedele ricostruzione di un fabbricato identico, quanto a sagoma, volumi, area di sedime e caratteristiche dei materiali, a quello preesistente, fatte salve le sole innovazioni necessarie per l’adeguamento alla normativa antisismica.
Il TUEd dunque, sussume per la prima volta all’interno del concetto di ristrutturazione edilizia, la demolizione integrale dell’edificio, purchè seguita dalla fedele ricostruzione (cd. “demoricostruzione”). La “fedeltà” richiesta però, doveva essere assoluta, nel senso che l’edificio preesistente e quello nuovo dovevano coincidere quanto a sagoma, volume, sedime e caratteristiche dei materiali.
La modifica, eliminando il divieto dell’integrale demolizione dell’esistente, ha certamente favorito le ristrutturazioni, per quanto la pretesa assoluta fedeltà fosse un limite troppo gravoso, che spesso ostacolava un utile processo di rinnovamento dell’edificato, senza contenere il sempre crescente consumo di suolo. L’imprenditore edile che non riusciva ad adeguare gli immobili esistenti alle esigenze abitative dei propri clienti, finiva giocoforza per preferire le costruzioni su aree non ancora edificate, contribuendo per questo all’abbandono dei centri storici, verso nuove aree di espansione.
Di ciò il Legislatore si rende prontamente conto e con il D.Lgs. 27 dicembre 2002 n°301, interviene sulla lettera d) dell’articolo 3, per eliminare tutti i limiti prima imposti alla ricostruzione, ad eccezione della volumetria e della sagoma preesistenti. Dal 2003 dunque, in regime di ristrutturazione edilizia, si poteva demolire e ricostruire rispettando soltanto la volumetria e la sagoma. Era possibile così mutare l’area di sedime, i prospetti con la relativa forometria, e le caratteristiche dei materiali.
La disciplina così modificata resterà in vigore fino al 2013, quando il perimetro della ristrutturazione viene nuovamente ampliato. Succede infatti, che l’articolo 30, comma 1, lettera a), del D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla Legge 9 agosto 2013, n. 98, intervenga sull’articolo 3, lettera d) del TUEd per espungere dalla definizione di ristrutturazione il rispetto della sagoma. In questo modo, la demolizione e ricostruzione di edifici non sottoposti ai vincoli del D.lgs. n°42/2004, viene sottoposta all’unico limite imposto dalla volumetria preesistente, perché anche la sagoma diviene un parametro modificabile. Ciò non valeva però, per gli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 e successive modificazioni, per i quali gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituivano interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove fosse rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente. In questa occasione, il Legislatore ha ricompreso espressamente nella ristrutturazione edilizia anche gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché ne fosse possibile accertarne la preesistente consistenza.
Il Legislatore ha così rafforzato il proprio favor per la ristrutturazione edilizia, come modello di intervento che riutilizza il patrimonio edilizio esistente, adattandolo alle sopravvenute esigenze abitative, e che contribuisce a ridurre il consumo di nuovo suolo. Modello il cui utilizzo è reso particolarmente vantaggioso dal titolo edilizio semplificato, la SCIA, che lo può legittimamente sostenere.
Con il Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120, il Legislatore ha modificato ancora la definizione di ristrutturazione edilizia, ammettendo anche gli incrementi volumetrici, seppure nei soli casi espressamente previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali, anche per promuovere interventi di rigenerazione urbana. Dopo l’area di sedime, i prospetti, le caratteristiche costruttive e la sagoma, cade pure il parametro della volumetria. Per gli immobili sottoposti a tutela ai sensi del Codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, ad eccezione degli edifici situati in aree tutelate ai sensi degli articoli 136, comma 1, lettere c) e d), e 142 del medesimo D.lgs. (giusta previsione dell’articolo 28 del D.L. n°17/2022 convertito in legge n°34/22) nonché, fatte salve le previsioni legislative e degli strumenti urbanistici, a quelli ubicati nelle zone omogenee A di cui al decreto del Ministro per i lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, o in zone a queste assimilabili in base alla normativa regionale e ai piani urbanistici comunali, nei centri e nuclei storici consolidati e negli ulteriori ambiti di particolare pregio storico e architettonico, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti restano interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove siano mantenuti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente e non siano previsti incrementi di volumetria.
Questa è la disciplina oggi vigente, della quale dovremmo anzitutto considerare il significato letterale, in rigorosa applicazione del criterio interpretativo di cui all’articolo 12 delle preleggi, e pure l’intenzione del Legislatore, come desumibile dai lavori preparatori, che, secondo la Corte costituzionale, costituiscono un criterio ermeneutico affidabile (Corte Costituzionale n°146/24; 38/25; 64/25).
E così facendo, quanto al profilo letterale, dovremmo qualificare come ristrutturazione edilizia gli interventi rivolti a trasformare gli organismi edilizi mediante un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, comprensivi degli interventi di demolizione e ricostruzione di edifici esistenti con diversi sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche e pure con incrementi volumetrici nei casi previsti dalla legislazione vigente o dagli strumenti urbanistici comunali.
Mentre, quanto all’intenzione del Legislatore, dovremmo considerare che nella Relazione illustrativa alla legge di conversione del Decreto legge 76/20, l’obiettivo dichiarato era quello di rimuovere gli ostacoli burocratici allo sviluppo della rigenerazione urbana per consentire significativi interventi sul patrimonio edilizio esistente ed anche per migliorare le prestazioni energetiche e di sicurezza antisismica degli edifici. Nella Relazione si legge in particolare, che “lo specifico obiettivo di realizzare le condizioni normative indispensabili per promuovere interventi diffusi di recupero e di qualificazione del patrimonio edilizio e lo sviluppo di più ampi processi di rigenerazione urbana”. Per questo, secondo il Legislatore “occorre anche intervenire sull’apparato normativo vigente, rimuovendo le limitazioni e le rigidità che si incontrano laddove si voglia intervenire sull’edificato esistente”.
Il Legislatore era pienamente cosciente della posizione assunta dalla giurisprudenza e della necessità, della quale non ha fatto mistero alcuno, di superarla normativamente.
Tanto si ricava agevolmente dal passaggio ove si affronta il tema dei limiti di distanza tra edifici e pareti finestrate imposti dall’allora vigente articolo 2 bis, comma 1 ter, del TUEd, che recepiva la posizione prevalente della giurisprudenza, nel senso di consentire il rispetto delle distanze legittimamente preesistenti, anche se inferiori a quanto previsto nel DM 1444/68, solo a condizione che la nuova costruzione presentasse le medesime caratteristiche di sagoma e sedime dell’edificio originario. Per questo profilo, il Legislatore ha ritenuto che “questa previsione risulti significativamente limitante rispetto ai possibili processi di rigenerazione urbana che ben potrebbero richiedere la trasformazione planivolumetrica degli edifici, legata, per esempio, alla differente destinazione d’uso prevista per gli stessi (per esempio da artigianato di servizio a residenziale) o alla necessità di migliorare le caratteristiche architettoniche e i requisiti tecnici degli edifici.”. Lo stesso Legislatore non ha mancato neppure di rilevare come quella disciplina impedisse altresì di riconoscere premialità volumetriche incentivanti, delle quali usufruire nella ricostruzione dell’edificio.
La volontà del Legislatore di superare le posizioni assunte dalla giurisprudenza si ricavano ancora più chiaramente allorchè lo stesso, nella predetta relazione illustrativa, ha spiegato che la modifica alla lettera d) dell’articolo 3 del TUEd, si poneva, come primo obiettivo “quello di consolidare quanto stabilito dal Legislatore con il decreto legislativo 27 dicembre 2002, n. 301 e con il decreto-legge 21 giugno 2013 n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013 n. 98 (ma che è stato disconosciuto da talune posizioni giurisprudenziali anche recenti), vale a dire che gli interventi di ristrutturazione costruttiva possono prevedere che l’edificio da riedificare presenti sagoma, prospetti, sedime e caratteristiche planivolumetriche e tipologiche differenti rispetto a quelle originarie”.
La giurisprudenza tuttavia, sembra non valorizzare correttamente il dato normativo, restando ancorata ad una nozione di ristrutturazione, che non tiene conto della volontà del Legislatore di favorire gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, evitando nuovo consumo di suolo.
La Cassazione Penale (III Sezione, 6 ottobre 2022 n. 1670), confrontandosi con il testo previgente dell’articolo 3, lettera d) del TUEd, riteneva che costituivano interventi di ristrutturazione edilizia soltanto quelli finalizzati al recupero dei fabbricati preesistenti, di cui fosse conservata traccia, dovendo l’immobile oggetto di ristrutturazione presentare, all’esito, caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quello del corpo di fabbrica preesistente[2].
Tutto ruotava dunque, sulla ritenuta necessità che il nuovo edificio conservasse traccia delle caratteristiche funzionali o identitarie del preesistente; parametro questo oggettivamente assai fumoso, non comprendendosi quanto dovesse essere ampia detta traccia. Per essere ancora più chiari, ci si è chiesti legittimamente quanto, anche sotto il profilo numerico, i due edifici, vecchio e nuovo, dovessero coincidere[3].
La posizione della Cassazione penale (III Sezione, 8 maggio 2024 n. 18044), non muta neppure dopo la modifica dell’articolo 3, lettera b) del TUEd, ad opera del D.L. n. 76/2020, perché il tratto distintivo della ristrutturazione viene ancora individuato negli interventi “finalizzati al recupero di fabbricati preesistenti di cui sia conservata traccia, dovendo l’immobile oggetto di ristrutturazione presentare caratteristiche funzionali o identitarie coincidenti con quelle del corpo di fabbrica preesistente”[4].
Sulla stessa scia si colloca il giudice penale di Milano (decreto del 22 gennaio 2024), il quale, occupandosi di una delle vicende venute alla ribalta della cronaca di questi ultimi mesi, assume che nonostante le “modifiche normative ampliative della nozione di ristrutturazione edilizia… permane comunque la ratio qualificante l’intervento edilizio, che postulando la preesistenza di un fabbricato da ristrutturare, è comunque finalizzata al recupero del medesimo, pur con le ammesse modifiche di esso”. Per questo giudice allora, occorre accedere ad una “interpretazione della definizione dell’intervento di ristrutturazione edilizia di cui alla lettera d) dell’art. 3, comma 1, d.P.R. n. 380/2001, che sia aderente alla (e non tradisca la) finalità di conservazione del patrimonio edilizio esistente, finalità che contraddistingue tale intervento rispetto a quelli di “nuova costruzione” di cui alla successiva lettera e), e non si presti all’elusione degli standard urbanistici vigenti al momento della riedificazione ed applicabili in caso di nuova costruzione”[5].
La Cassazione penale (III Sezione, 6 marzo 2024, n. 11999) giunge pure all’eccesso di qualificare nuova costruzione, anziché ristrutturazione edilizia, la trasformazione di un campo da tennis, in campo da padel, ritenendo che quest’ultimo si differenzi dal primo perché per esso sarebbe necessaria la realizzazione di un massetto di cemento ove allocare il tappeto in fibra sintetica e la posa in opera delle barriere in vetro temperato, in luogo della tradizionale recinzione in maglia metallica.
Tanto basta a comprendere come in realtà il criterio identificativo della ristrutturazione, secondo la Cassazione penale, vada ben oltre la presenza di una “traccia identitaria o funzionale” e si ponga in stridente contrasto con il dato normativo di riferimento e con le intenzioni del Legislatore.
Sulla stessa scia della Cassazione penale, si pone anche la giurisprudenza del Consiglio di Stato (VI Sezione, 23 febbraio 2023 n. 1827), allorchè ritiene che l’elemento caratterizzante la ristrutturazione dalla nuova edificazione debba rinvenirsi nella trasformazione del territorio già compiuta, che può avvenire sia con modalità conservativa, sia con modalità sostitutiva della preesistente struttura fisica, attraverso un insieme sistematico di opere che possono portare ad un organismo in tutto o in parte diverso dal precedente. E per questa via, fa rientrare tra gli interventi di nuova costruzione la trasformazione di un rudere (già casa cantoniera) in abitazione con ampliamento delle superfici, dei volumi e modifica delle sagome e dei prospetti[6].
L’indirizzo è seguito anche dai giudici amministrativi di primo grado. Così si esprime ad esempio, il Tar Sicilia, Palermo (20 luglio 2023, n. 2409), con una pronuncia nella quale, occupandosi della demolizione di un edificio con contestuale ricostruzione a distanza di 150 metri circa dalla precedente area di sedime, assume che l’intenzione del Legislatore, come ricavabile dai lavori preparatori della legge di conversione del Decreto Legge 76/2020, di favorire la ristrutturazione come strumento di rigenerazione urbana e di contenimento del consumo di nuovo suolo, verrebbe disattesa ove si consentisse di ricostruire l’edificio demolito “in luogo del tutto diverso, più o meno distante dal primo”[7]. Di fatto, per il Tribunale siciliano, l’avere traslato un fabbricato di 150 m costituisce nuova costruzione e non ristrutturazione, benché la norma oggi sia chiarissima nell’ammettere le modifiche di sagoma e di sedime. Peraltro, nella Regione Veneto, una norma specifica, l’articolo 41, comma 4 quater, della legge 11/04, impone lo spostamento dei fabbricati fino a 200 m quando gli stessi insistono all’interno delle fasce di rispetto stradali, nell’ambito di interventi che vengono qualificati come ristrutturazione edilizia anziché nuova costruzione.
Nei medesimi termini si pone anche il Tar Lombardia, Milano (7 agosto 2024, n. 2353), quando assume che, in materia di edilizia ed urbanistica, si fuoriesce dall’ambito di ristrutturazione edilizia e si rientra in quello della nuova costruzione quando fra il precedente edificio e quello da realizzare al suo posto, non vi sia alcuna continuità, producendo il nuovo intervento un rinnovo del carico urbanistico che non presenta più alcuna correlazione con l’edificazione precedente[8]. Sembra così perdersi il riferimento alla traccia, richiedendosi la necessità d’una correlazione tra l’esistente ed il nuovo.
Senonché, il Consiglio di Stato, anche di recente, ha fatto proprio il principio della Cassazione, valorizzando nuovamente il concetto delle tracce identitarie e/o funzionali della costruzione preesistente, che devono essere mantenute in sede di ricostruzione[9].
In conclusione, pare evidente come la vigente disciplina della ristrutturazione edilizia e la giurisprudenza si pongano su piani diversi, nel senso che la prima spinge per sussumere in essa tutti gli interventi sul patrimonio edilizio esistente, facendo venire meno nel corso degli anni i limiti (di sagoma, di sedime, di caratteristiche costruttive e di volumetria) prima previsti. La seconda invece, si muove nella direzione opposta, restando ancorata ad una definizione di ristrutturazione che valorizza il mantenimento dell’esistente e vede nel mancato rispetto di quei limiti (oggi, si ripete, inesistenti), un indizio che spinge verso il concetto di nuova costruzione.
La posizione giurisprudenziale sconta il limite di poggiarsi su un concetto assai indefinito qual è indubbiamente quello che fa perno sulla nozione di traccia identitaria e/o funzionale, in assenza di parametri qualitativi e quantitativi certi, che solo il Legislatore potrebbe introdurre e che, non sarà certo un caso, lo stesso ha deciso di non prevedere.
In questo quadro, tutt’altro che rassicurante, nel quale è facile che si insidino, come in effetti si sono insediate, le interpretazioni “secundum pecuniam” con le interessate compiacenze tra imprenditori ed amministratori, si è da più parti auspicato un nuovo intervento del Legislatore che, partendo dalle vicende milanesi, facesse chiarezza sulla nozione di ristrutturazione, andando in qualche modo a sanare le situazioni esistenti (c.d. Salva Milano).
L’ipotesi si è arenata per gli sviluppi dell’inchiesta penale, ma l’intenzione non è certamente svanita. Occorre tuttavia augurarsi che l’iniziativa non venga condotta unicamente sulla spinta del clamore generato dai noti fatti di cronaca, per evitare di replicare quella che fu la reazione del sistema a tangentopoli, quando dietro la forma della legge 109/94 sugli appalti di lavori, si (mal)celava in realtà un testo di pubblica sicurezza, lontano sotto più profili dai principi comunitari.
Sullo sfondo, rimane il dramma dei 15 mila acquirenti delle unità immobiliari sorte per effetto di quella che la giurisprudenza ritiene non essere una ristrutturazione edilizia, che vedono rinviato, chissà ancora per quanto, il sogno di una vita e che finiscono così per pagare, da inconsapevoli, un prezzo ancora più alto di quello che la giustizia porrà carico di quanti hanno tentato di trarre profitto dall’illecita applicazione delle norme.
Daniele Maccarrone
*Relazione svolta dall’avv. Daniele Maccarrone al seminario tenutosi a Verona l’11 aprile 2025, dal titolo “La ristrutturazione edilizia oggi… e domani (“salva Milano”). Come viene declinata nella giurisdizione amministrativa e in quella ordinaria”, organizzato dall’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti.
[1] Secondo Il Sole 24 Ore, “Senza Salva Milano stangata sui cantieri: casa a rischio per quasi 40mila persone” di Giuseppe Latour e Sara Monaci “Oltre 39mila persone, poco meno di 15mila famiglie e 420 cantieri coinvolti, tra progetti autorizzati e ancora da autorizzare”.
[2] Nel caso concreto, la Corte ha escluso che potesse verificarsi la ristrutturazione edilizia l’abbattimento di taluni edifici rurali, ubicati in zona agricola, accessoria ad una casa colonica e la successiva realizzazione con aumento di cubatura, di un complesso residenziale formato da dieci villini ed un parcheggio costituito da ventiquattro stalli con copertura fotovoltaica.
[3] Il fabbricato ricostruito, i cui muri perimetrali coincidevano, per il 15%, con quelli dell’edificio preesistente, conservava traccia nel senso voluto dalla citata giurisprudenza? Ed un immobile ricostruito non fedelmente, con una destinazione urbanistica diversa per il 50% della superficie originaria manteneva traccia funzionale dell’edificio preesistente?
[4] Nel caso concreto, si trattava di intervento di ristrutturazione che, al posto dell’unico edificio preesistente (avente destinazione commerciale) prevedeva la realizzazione di due edifici (consistenti in cinque villini), senza rispettare l’area di sedime, la sagoma e la volumetria preesistenti.
[5] Nel caso concreto, l’intervento edilizio consisteva nella previa totale demolizione di due vecchi fabbricati a destinazione produttiva e terziaria e nella realizzazione in sostituzione di un complesso immobiliare composto da due torri residenziali, per un totale di 113 appartamenti, 50 box e 50 posti auto.
[6] La sentenza, quanto alla nozione di ristrutturazione edilizia, fa perno sui precedenti giurisprudenziali della Cassazione (sentenza 6 ottobre 2022, n. 1670) e dello stesso Consiglio di Stato (sentenza 4 febbraio 2020 n. 907).
[7] Il Tar Sicilia, Palermo, considera tutt’ora valida la distinzione tra ristrutturazione edilizia e nuova costruzione, nel senso di individuare la ristrutturazione in una serie di interventi rivolti a trasformare organismi edilizi e la nuova costruzione in una trasformazione del territorio non caratterizzata dalla preesistenza di un manufatto; con la conseguenza che il concetto di ristrutturazione non può ontologicamente prescindere dall’apprezzabile traccia di una costruzione preesistente, mancando la quale non si ravvisa il tratto distintivo e fondamentale che caratterizza la ristrutturazione rispetto alla nuova edificazione, atteso che la ristrutturazione è strumentale alla sempre più avvertita esigenza di contenere il consumo di suolo.
[8] In termini pure, Tar Campania, Napoli, 8 aprile 2024 n. 2278
[9] Quarta Sezione, 3 aprile 2025 n. 2876; 2 maggio 2024, n. 4005.