1. Due sentenze, depositate a poche settimane di distanza e in ordinamenti diversi, segnano il punto di partenza di questo lavoro. La prima è la pronuncia del TAR Lazio, Sez. III-bis, 2 febbraio 2026, n. 1895, che censura l’automatismo privo di riserva di umanità in un concorso PNRR: il sistema informatizzato non aveva rilevato un requisito che il candidato aveva pur dichiarato, e il giudice ha annullato, affermando che nelle procedure algoritmiche «non può essere pretermessa la riserva di umanità». La seconda è la decisione del Landgericht di Monaco I del 28 maggio 2026, che tra le prime in Europa qualifica il gestore di un motore di ricerca come autore diretto dell’illecito per i contenuti generati dalla propria intelligenza artificiale, là dove la «Panoramica con IA» aveva ecceduto le proprie fonti, generando asserzioni in esse non contenute.

In effetti, prese isolatamente, le due decisioni appaiono parallele e nulla più: l’una pubblicistica e amministrativa, l’altra civile e privatistica; l’una sull’algoritmo deterministico di una procedura concorsuale, l’altra sul modello generativo di un colosso tecnologico. È accostandole che si coglie qualcosa di diverso, e cioè la prova che il diritto sta convergendo, per vie distinte, su un medesimo principio. La tesi che si intende dimostrare è, appunto, questa: il discrimine della responsabilità, tanto della pubblica amministrazione quanto dell’operatore privato, non discende dalla categoria dell’atto, deterministico o generativo, decisione o supporto, bensì dall’effettività del giudizio umano che ha preceduto o accompagnato la diffusione dell’output. La riserva di umanità, elaborata dal giudice amministrativo come presidio contro l’automatismo privo di oversight, si afferma per questa via come categoria generale del diritto dell’intelligenza artificiale, idonea a ordinare il contenzioso pubblicistico non meno della responsabilità civile dell’operatore privato.

Il metodo è dichiaratamente comparatistico e funzionale, non meramente esegetico. Comparatistico, perché solo l’accostamento di ordinamenti e plessi giurisdizionali diversi rivela il principio comune che ciascuno, da solo, lascerebbe in ombra. Funzionale, perché l’indagine non si arresta alla qualificazione formale degli atti e dei soggetti, ma ne ricerca la ratio operativa: chi risponde, e a quali condizioni, quando la macchina sbaglia.

2. Le due pronunce citate in apertura pongono -a ben vedere- una domanda: chi risponde quando la macchina sbaglia? In generale, la giurisprudenza amministrativa italiana -dalle pronunce del TAR Lazio del 2017 sino a quelle del 2026- ha dato a tale interrogativo sempre la medesima risposta, pur affinandone via via la formulazione: risponde chi ha introdotto la macchina nel circuito giuridico senza assicurare un controllo umano effettivo. In sostanza, la cosiddetta «riserva di umanità», lungi dall’essere l’ultima invenzione lessicale del 2026, è la definizione più matura (ed essa stessa frutto dell’evoluzione tecnologica e giuridica) di un principio che percorre l’intero arco giurisprudenziale degli ultimi dieci anni.

2.1. La grammatica della decisione algoritmica nasce (tra l’altro) con la sentenza del TAR Lazio, sez. III-bis, 21 marzo 2017, n. 3769,[2] in una controversia sull’accesso all’algoritmo che governava il software della mobilità del personale docente per l’anno scolastico 2016/2017[3].

Invero la qualificazione del codice sorgente (rectius dell’algoritmo) come documento amministrativo non è tanto una scelta tecnica, quanto di trasparenza e di adeguamento della natura di atto amministrativo (informatico) all’evoluzione tecnologica; riconducendo l’algoritmo al regime dell’art. 22, lett. d), L. n. 241/1990, esso viene assoggettato ipso facto alla trasparenza, all’accesso[4] e, in ultima analisi, al controllo giurisdizionale propri dell’azione autoritativa.

2.2. Il salto di qualità si compie nel 2019, con la sentenza del Consiglio di Stato n. 2270/2019[5] e con le sentenze gemelle nn. 8472, 8473 e 8474[6], rese sempre sul medesimo automatismo della mobilità docenti.

La peculiarità di tali pronunce risiede nella circostanza per cui il Consiglio ammette e anzi «incoraggia» la decisione algoritmica per le procedure seriali e standardizzate, ma la subordina a condizioni che ne fanno una species dell’agire amministrativo, non un’eccezione ad esso. Il fondamento è enunciato nella sentenza n. 2270/2019 con una formula destinata a far scuola: «la regola tecnica che governa ciascun algoritmo resta pur sempre una regola amministrativa generale, costruita dall’uomo e non dalla macchina, per essere poi (solo) applicata da quest’ultima, anche se ciò avviene in via esclusiva». Ne discende che la regola algoritmica «possiede una piena valenza giuridica e amministrativa» e «deve soggiacere ai principi generali dell’attività amministrativa», dalla pubblicità e trasparenza alla ragionevolezza e proporzionalità.

E su tale premessa, la coeva sentenza n. 8472/2019 articola compiutamente i due «elementi di minima garanzia per ogni ipotesi di utilizzo di algoritmi in sede decisoria pubblica»: «a) la piena conoscibilità a monte del modulo utilizzato e dei criteri applicati; b) l’imputabilità della decisione all’organo titolare del potere, il quale deve poter svolgere la necessaria verifica di logicità e legittimità della scelta e degli esiti affidati all’algoritmo».

Da qui i tre cardini che dottrina e giurisprudenza successiva hanno eretto a statuto della materia: i) la conoscibilità, che si completa nella comprensibilità («informazioni significative sulla logica utilizzata»); essa è già intesa, nella sentenza n. 2270/2019, «secondo una declinazione rafforzata del principio di trasparenza», -non fine a sé stesso, ma presidio del diritto di difesa e condizione di sindacabilità- e ad essa il giudice affianca l’esigenza che «la regola algoritmica» sia «soggetta alla piena cognizione, e al pieno sindacato, del giudice amministrativo»; ii) la non esclusività della decisione algoritmica, per cui «deve comunque esistere nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatica», l’human in the loop che il 2026 ribattezzerà “riserva di umanità”; iii) la non discriminazione algoritmica, volta a impedire che dai dati in ingresso si propaghino nell’output effetti discriminatori[7].

Già nel 2019, dunque, l’opacità si profila(va) come vizio autonomo del metodo, e non come semplice difetto di motivazione del singolo atto. Nel frattempo l’orizzonte giurisprudenziale si arricchisce, sul versante dell’accessibilità del codice e dell’applicazione dei cardini oltre il filone della mobilità, di una nutrita giurisprudenza di merito che ne attesta la tenuta[8].

2.3. Il terzo passaggio è segnato ancora dal Consiglio di Stato, con la sentenza n. 881/2020[9], che porta a compimento un’apertura già contenuta in nuce nelle (proprie e sopra descritte) sentenze gemelle del 2019. Il principio è netto: «Né vi sono ragioni di principio, ovvero concrete, per limitare l’utilizzo all’attività amministrativa vincolata piuttosto che discrezionale, entrambe espressione di attività autoritativa svolta nel perseguimento del pubblico interesse». In sostanza, anche «l’esercizio di attività discrezionale, in specie tecnica, può in astratto beneficiare delle efficienze» offerte dallo strumento tecnologico, purché restino fermi i cardini della conoscibilità e dell’imputabilità.

Ma attenzione: finché l’algoritmo applica una regola vincolata, il funzionario che ratifica senza comprendere produce un danno relativamente circoscritto: la regola è predeterminata e l’errore, almeno in teoria, è ricostruibile a ritroso. Quando l’algoritmo entra nel territorio della discrezionalità, fosse pure tecnica, la posta cambia, perché ciò che il funzionario dovrebbe controllare non è più la corretta esecuzione di un calcolo, ma la ragionevolezza di una valutazione, proprio quel giudizio che la macchina non compie e che l’essere umano è chiamato a esercitare.

Tale apertura, ineccepibile sul piano dei principi, sposta perciò in avanti il problema : non più la trasparenza del codice sorgente, ma l’effettività del controllo umano sul merito della scelta. In sostanza, la giurisprudenza successiva sull’accesso al codice sorgente, che prosegue ininterrotta nel quinquennio 2020-2024,[10] tiene fermi i principi già espressi ma non risolve l’interrogativo sul quando il contributo umano sia reale e quando si riduca a una firma apposta su un esito non compreso.

2.4. Il traguardo del decennio si ha con la sentenza del TAR Lazio n. 1895/2026[11], resa su un concorso PNRR: con essa la riserva di umanità cessa di essere aspirazione costituzionalmente orientata e diventa criterio operativo di annullamento. Il candidato aveva dichiarato in domanda il requisito per la riserva del 30 per cento, ma in una sezione «erronea» del modulo, e il sistema automatizzato non lo aveva rilevato. Il Collegio muove dal principio, valido per le procedure non automatizzate, secondo cui la dichiarazione di un requisito in una parte impropria del modulo non ne preclude la valutazione, e lo estende all’automazione: «identico principio deve valere nelle procedure automatizzate in cui non può essere pretermessa la riserva di umanità», cosicché «identica regola deve valere nelle procedure algoritmiche in virtù del principio della riserva di umanità o human oversight». Il ricorso è accolto: se l’Amministrazione dispone già dei dati necessari, non può trincerarsi dietro l’automatismo per negare un diritto.

La pronuncia fonda il controllo umano «negli artt. 3, 24 e 97 Cost.», nella L. n. 241/1990 e nel Codice dell’amministrazione digitale, e richiama espressamente i succitati precedenti del Consiglio di Stato nn. 8472 e 2270 del 2019: la definizione di riserva di umanità non è una rottura, ma la sintesi giurisprudenziale dell’ultimo decennio. Quanto al Regolamento (UE) 2024/1689 e alla L. n. 132/2025, la sentenza ne esclude l’applicazione diretta ratione temporis, pur riconoscendo all’AI Act il valore di «fonte di indirizzo interpretativo» in quanto qualifica «ad alto rischio» i sistemi impiegati nei procedimenti di selezione e impone «una supervisione umana effettiva», profilo su cui si tornerà al § 3.

Un tale pronunciamento non resta isolato. Tra le altre[12], il TAR Lombardia sez. V, con la sentenza n. 1602/2026 dell’8 aprile 2026 – nel richiamare espressamente il precedente romano- ribadisce che il ricorso a procedure automatizzate «non può tradursi in una delega integrale del potere decisionale» nei procedimenti connotati da profili valutativi o discrezionali.

2.5. A ben vedere dunque le quattro fasi di evoluzione giurisprudenziale sin qui citate non sembrano solamente una mera progressione cronologica, ma evidenziano che il discrimine non è (più solo) la qualificazione formale dell’atto, ma l’effettività del giudizio umano che ha preceduto o accompagnato l’output: risponde chi ha introdotto la macchina senza garantire quel giudizio.

E dunque il vero terreno di conflitto non è più se l’algoritmo sia conoscibile, questione ormai consolidata, ma se, dietro la qualificazione di «mero supporto», si celi una decisione assunta dalla macchina e soltanto ratificata dall’uomo.

3. Se la giurisprudenza amministrativa ha costruito in un decennio la grammatica della decisione algoritmica, il diritto positivo l’ha, da ultimo, tradotta in norma: tra le altre, la L. n. 132/2025, ha offerto al difensore norme di legge da invocare in luogo della sola elaborazione pretoria.

3.1. In tale contesto vi sono in particolare due norme di cornice, peraltro anteriori all’irruzione dell’intelligenza artificiale.

L’art. 3-bis della L. n. 241/90, rubricato «Uso della telematica», il quale stabilisce che le PPAA «agiscono mediante strumenti informatici e telematici, nei rapporti interni, tra le diverse amministrazioni e tra queste e i privati». Ad esso si affianca l’art. 12 del Codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. n. 82/2005), per il quale le amministrazioni, «nell’organizzare autonomamente la propria attività», utilizzano le tecnologie dell’informazione «per la realizzazione degli obiettivi di efficienza, efficacia, economicità, imparzialità, trasparenza, semplificazione e partecipazione nel rispetto dei principi di uguaglianza e di non discriminazione». Sono disposizioni che autorizzano lo strumento informatico, ma non disciplinano la decisione algoritmica: è su di esse che la giurisprudenza del decennio ha costruito la linea sopra descritta, ma è proprio la loro genericità (come si dirà al § 4) a impedire che fungano, da sole, da base legale della decisione amministrativa affidata all’algoritmo.

3.2. L’evoluzione tra la norma “di cornice” a quella di dettaglio si coglie anzitutto con l’art. 30 del Codice dei contratti pubblici, rubricato «Uso di procedure automatizzate nel ciclo di vita dei contratti pubblici», la quale non solo ammette ma incoraggia l’automazione, prevedendo che le stazioni appaltanti «provvedono, ove possibile, ad automatizzare le proprie attività ricorrendo a soluzioni tecnologiche, ivi incluse l’intelligenza artificiale»; e, soprattutto, il comma 2, lettera a), impone di «assicurare la disponibilità del codice sorgente, della relativa documentazione, nonché di ogni altro elemento utile a comprenderne le logiche di funzionamento»[13]. In particolare, si nota come i tre cardini elaborati dal Consiglio di Stato nel 2019 trovino codificazione testuale nel comma 3, che subordina le decisioni automatizzate ai principi di «conoscibilità e comprensibilità» (lett. a), di «non esclusività della decisione algoritmica, per cui comunque esiste nel processo decisionale un contributo umano capace di controllare, validare ovvero smentire la decisione automatizzata» (lett. b) e di «non discriminazione algoritmica» (lett. c); il comma 5, da ultimo, impone la pubblicazione, nella sezione «Amministrazione trasparente», dell’elenco delle soluzioni tecnologiche utilizzate.

L’importanza del passaggio è considerevole, poiché la disponibilità del codice sorgente non è più, dopo il 2023, un approdo interpretativo, ma obbligo di legge.

3.3. Dalla norma di settore si passa, con la L. 23 settembre 2025, n. 132[14] alla norma trasversale. L’art. 14, dedicato all’«uso dell’intelligenza artificiale nella pubblica amministrazione», stabilisce al comma 1 che le amministrazioni utilizzano l’IA «assicurando agli interessati la conoscibilità del suo funzionamento e la tracciabilità del suo utilizzo», e al comma 2 che «l’utilizzo dell’intelligenza artificiale avviene in funzione strumentale e di supporto all’attività provvedimentale, nel rispetto dell’autonomia e del potere decisionale della persona che resta l’unica responsabile dei provvedimenti e dei procedimenti in cui sia stata utilizzata l’intelligenza artificiale». La riserva di umanità riceve così consacrazione legislativa generale: la persona «resta l’unica responsabile».

Il consolidamento -come noto- non si arresta alla pubblica amministrazione. L’art. 13 estende il medesimo statuto alle professioni intellettuali, prevedendo che l’utilizzo dell’IA «è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera», norma che fonda, sul versante forense, l’obbligo di verifica dell’output (§ 7 infra). L’art. 15 presidia, a sua volta, l’attività giudiziaria, riservando «sempre al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti». L’art. 20, infine, designa l’Agenzia per l’Italia digitale e l’Agenzia per la cybersicurezza nazionale quali Autorità nazionali per l’intelligenza artificiale, ferma restando l’attribuzione alla Banca d’Italia, alla CONSOB e all’IVASS del ruolo di autorità di vigilanza del mercato.

3.4. Residua il livello sovranazionale, del Regolamento (UE) 2024/1689 (c.d. AI Act), del quale interessa qui evidenziare soprattutto cosa non preveda. Anzitutto l’art. 113 ne scandisce l’applicazione per fasi, sicché solo una parte delle disposizioni è oggi pienamente efficace; gradualità che il recente Omnibus digitale sull’IA[15] ha, da ultimo, ulteriormente dilatato, differendo l’applicazione degli obblighi sui sistemi ad alto rischio, motivando il rinvio proprio con il ritardo degli standard tecnici e dei quadri nazionali di governance e valutazione della conformità.

Sul piano dei rimedi, l’AI Act non istituisce alcuna azione giurisdizionale individuale, prevedendo per la parte vigente il solo reclamo all’autorità di vigilanza del mercato e facendo «salvi» gli altri rimedi nazionali ed unionali (art. 113 e considerando 170). Ne deriva che il Regolamento non sostituisce il sindacato giurisdizionale amministrativo, ma -in qualche modo- lo integra con un sistema di governance pubblica (affidato, da noi, alle Autorità designate dall’art. 20 della L. n. 132/2025) che affianca i rimedi ordinari senza soppiantarli. Il giudice conserva, perciò, la pienezza del sindacato, e il cittadino l’accesso alla tutela.

In sostanza, il quadro positivo si presenta come una stratificazione che pare coerente ed evolutiva: l’autorizzazione generale dello strumento (art. 3-bis L. n. 241/1990 e art. 12 CAD), la codificazione di settore dei tre cardini con obbligo di disponibilità del codice (art. 30 d.lgs. n. 36/2023), la consacrazione trasversale della riserva di umanità e della responsabilità della persona (artt. 13, 14 e 15 L. n. 132/2025), l’innesto europeo che presidia la governance senza toccare i rimedi (AI Act).

4. Acquisito che la conoscibilità dell’algoritmo è principio consolidato, residua il quesito in relazione all’attività discrezionale e cioè la distinzione tra l’elaborazione dell’algoritmo (e quindi la “decisione” dello stesso) e quando esso si limita a “supportare” chi decide: ciò che non appare una mera questione nominalistica, poiché da essa discende l’accessibilità del codice sorgente, la concreta sindacabilità del provvedimento e, in ultima analisi, la possibilità di una difesa effettiva. Invero il discrimine tra «decisione algoritmica» e «algoritmo di mero supporto», nella forma enunciata dal Consiglio di Stato nelle decisioni del giugno 2025, appare una qualificazione formale destinata a cedere sotto la pressione di un criterio funzionale: ciò che conta non è “l’etichetta” apposta dall’Amministrazione, ma il dato sostanziale e cioè se il funzionario abbia concretamente esercitato un giudizio effettivo e autonomo rispetto all’output, oppure si sia limitato ad una mera ratifica.

4.1. In effetti e nel volgere di due giorni, nel giugno 2025, il Consiglio di Stato deposita due pronunce che apparentemente muovono in direzioni opposte: da un lato, la Sezione IV, con la n. 4857 del 4 giugno 2025[16], conferma il diniego di accesso al codice sorgente della piattaforma telematica di e-procurement impiegata in una gara, sul presupposto che «nel caso in esame non venga in rilievo una decisione amministrativa algoritmica, ma, più limitatamente, un algoritmo di mero supporto alle decisioni che restano rigorosamente affidate al fattore umano».

Dall’altro lato, la Sezione VI, con la n. 4929 del 6 giugno 2025 (resa invero non in materia di appalti ma di accesso al fascicolo aziendale agricolo, in un contenzioso sui contributi gestiti «mediante l’applicazione di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata a livello informatico centrale») afferma il principio opposto sul piano funzionale: «non sono opponibili – a maggior ragione nei confronti di un diritto quale quello all’accesso agli atti amministrativi, costituente una articolazione fondamentale del principio di trasparenza – le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo, nell’esercizio dell’attività amministrativa, di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata», con la conseguenza che l’Amministrazione «non può trincerarsi dietro la non conoscibilità dei meccanismi informatici di gestione».

4.2. La qualificazione dell’algoritmo «di supporto» pare, però, puramente formalistica: nella stessa vicenda della n. 4857/2025 era stata la stessa piattaforma a rilevare la difformità dell’impronta prodotta dalla concorrente: che la determinazione sia stata imputata alla Commissione nulla dice, allora, sull’effettività del giudizio umano, perché se l’organo si limita a recepire l’esito tecnico della macchina la «netta discontinuità» rispetto all’algoritmo della mobilità docenti si assottiglia, dato che in entrambi i casi è stata la macchina a produrre il dato dirimente[17].

4.3. È in tale contesto che si collocano le pronunce del 2026 sulla riserva di umanità: se lo human oversight richiede[18] un controllo effettivo e non una mera ratifica, allora il funzionario che recepisce un esito che non ha compreso non è affatto «nel loop», e l’etichetta «di supporto» non può schermare né l’accesso né il sindacato giurisdizionale.

Il criterio applicato dalla sentenza n. 4857/2025 (distinzione tra «decisione algoritmica» e «algoritmo di mero supporto») pare quindi contraddetto sul piano funzionale, da pronunce coeve e successive che guardano a ciò che la macchina ha effettivamente fatto nella catena decisionale.

Il criterio funzionale viene rafforzato anche dalla giurisprudenza di altri Paesi europei. Il Tribunal Supremo spagnolo, Sala Terza, con la sentenza dell’11 settembre 2025, n. 1119/2025 (caso BOSCO, su ricorso della Fundación Civio), ha riconosciuto il diritto di accedere al codice sorgente dell’applicazione «BOSCO», impiegata dall’amministrazione per verificare i requisiti del bono social eléctrico dei consumatori vulnerabili[19]. La Corte riconosce che l’algoritmo «definisce in modo automatizzato» la spettanza del beneficio, cosicché la sua rilevanza è «di natura decisoria», trattandosi di «una decisione totalmente automatizzata, adottata da una macchina»; e da tale natura fa discendere la peculiare esigenza di trasparenza che orienta il bilanciamento verso l’ostensione del codice.

In altre parole, la Corte suprema spagnola adotta esattamente il criterio funzionale secondo cui l’etichetta «strumento» non resiste quando l’algoritmo, di fatto, decide. Si badi, tuttavia, che il pronunciamento non si esaurisce nella qualificazione: riconosciuta la natura decisoria, il Tribunal Supremo spagnolo concede l’ostensione facendo prevalere, nel bilanciamento, la normativa di trasparenza (artt. 14 e 16 della Ley 19/2013) sul diritto di proprietà intellettuale, là dove la succitata sentenza n. 4857/2025 nega l’accesso anche in forza del distinto vaglio di stretta indispensabilità dell’art. 35 del d.lgs. n. 36/2023 (§ 4.2). Il criterio funzionale, dunque, disarma l’etichetta di «supporto», ma è sul terreno del bilanciamento che i due orientamenti divergono. Tale precedente si salda, sul versante della responsabilità, con il Landgericht di Monaco di cui infra § 5.

4.4. Il quadro sin qui descritto si chiude con il difetto di base legale dell’automatismo, inteso come vizio autonomo di violazione di legge. Il riferimento è al TAR Veneto, Sez. III, 21 ottobre 2025, n. 1845[20], secondo cui il fondamento della decisione amministrativa algoritmica non può rinvenirsi nella potestà di autorganizzazione né nelle «norme generali della legge n. 241/1990 e del codice dell’amministrazione digitale», e segnatamente nel generico art. 3-bis della L. n. 241/1990; ne deriva che «la gestione automatizzata del procedimento amministrativo è consentita solo quando vi sia una legge dello Stato che espressamente lo preveda».

Tale conclusione, prosegue il Collegio, «trova oggi ulteriore conferma» nell’art. 14 della L. n. 132/2025 (pur non applicabile alla fattispecie concreta ratione temporis), che vuole l’IA «in funzione strumentale e di supporto» e lascia la persona «unica responsabile dei provvedimenti»[21]. Decisivo è il rilievo che la norma evoca i principi di trasparenza e di non esclusività (la riserva di umanità), «già immanenti nell’ordinamento» e ricondotti alla n. 8472/2019 del Consiglio di Stato. Dopo la L. n. 132/2025, dunque, il difetto di base legale espressa e la violazione della riserva di umanità diventano violazione di legge positiva (art. 14 in combinato con l’art. 3-bis L. n. 241/1990) e non più elaborazione pretoria.

4.5. L’output dell’intelligenza artificiale, come i §§ che precedono dimostrano, non sostituisce il giudizio umano né nella decisione amministrativa né nella prova processuale. E la delicatezza ed attualità della tematica emerge dalla posizione ad esempio di Consip, relativamente al proprio piano di impiego dell’intelligenza artificiale lungo l’intero ciclo di vita dei contratti pubblici, che consente di ridurre l’analisi di un’offerta da settimane a minuti, l’attenzione va rivolta alla verifica umana affinchè essa non si riduca a ratifica dell’operato dell’IA[22].

5. Sul versante comparatistico (ed è qui che emerge la seconda decisione da cui è scaturita la presente riflessione) in tale ottica occorre segnalare una delle prime pronunce in Europa che ha qualificato il gestore di un motore di ricerca come autore diretto dell’illecito per i contenuti generati dalla propria intelligenza artificiale. Il Landgericht München I, con l’ordinanza cautelare del 28 maggio 2026, inibisce a Google (pena la sanzione coercitiva di cui al § 890 ZPO, fino a 250.000 euro per violazione) la diffusione di affermazioni lesive del diritto della personalità imprenditoriale di due case editrici, comparse nella funzione «Panoramica con IA»[23]. La decisione rileva sotto due profili: la qualificazione della responsabilità e il regime europeo dei rimedi.

5.1. Con riguardo al primo aspetto, il Landgericht costruisce la responsabilità per gradi crescenti, attingendo alla giurisprudenza del Bundesgerichtshof (Corte federale di giustizia tedesca; d’ora in avanti, BGH). Al gradino più basso sta la semplice indicizzazione, cui il BGH riconosce un Haftungsprivileg, cioè una responsabilità indiretta attenuata, perché la funzione del motore di ricerca è infrastrutturale e la sua relazione con i contenuti altrui è «tecnica e automatizzata». Un gradino più su sta la funzione di completamento automatico (Autocomplete), cui lo stesso BGH aveva già ascritto una responsabilità più intensa, poiché i suggerimenti sono un «prodotto proprio dell’elaborazione algoritmica del gestore»[24]. La «Panoramica con IA» non si limita a indicizzare o a suggerire, ma «genera enunciati nuovi e autonomi» che non rispecchiano alcuna delle fonti citate in calce. È qui che opera il criterio decisivo dello Zu-Eigen-Machen (letteralmente il «far proprio», cioè l’appropriazione del contenuto altrui o prodotto dalla macchina, tale da far rispondere chi lo diffonde come autore diretto), affermando che: «talune delle affermazioni più lesive […] non si trovavano in nessuna delle fonti indicate come riferimento; la “Panoramica” le aveva generate autonomamente». In altre parole, la macchina non riproduce le fonti: eccede, generando contenuti. E l’eccedenza ha trasformato il gestore da intermediario in autore, che «ha fatto propri (“zu eigen gemacht”)» quei contenuti e «risponde come autore diretto dell’interferenza». Né vale l’obiezione della presenza dei link delle fonti: per il c.d. principio del Titelseitenleser[25] la «Panoramica» è «un’unità comunicativa chiusa, comprensibile di per sé, priva di disclaimer», sì che ammettere il contrario «significherebbe svuotare la “Panoramica” della sua stessa utilità commerciale».

5.2. Con riguardo al secondo aspetto si osserva come il Landgericht prende atto che nessuna delle normative eurounitarie sottragga il caso al rimedio giurisdizionale ordinario. L’AI Act, per la parte già in vigore, non istituisce alcuna azione individuale, prevedendo «solo la facoltà di presentare reclamo all’autorità di vigilanza del mercato, “fatti salvi” gli altri rimedi» (considerando 170); ed è la conferma, sul testo tedesco, di quanto anticipato al § 3. La disciplina europea presidia la governance, ma lascia impregiudicata la tutela giurisdizionale[26].

5.3. In definitiva, la sentenza di Monaco offre, sul versante civile, lo stesso criterio elaborato dalla giurisprudenza amministrativa italiana su quello pubblicistico: a imputare la responsabilità non è la qualificazione formale dell’attore (intermediario o autore, supporto o decisione) ma l’effettività del controllo umano sull’output diffuso. Lo Zu-Eigen-Machen e la riserva di umanità appaiono come due costruzioni diverse per la soluzione del medesimo problema funzionale[27].

6. I paragrafi che precedono hanno illustrato filoni giurisprudenziali (quella amministrativa italiana e spagnola sulla legalità algoritmica e quella civile tedesca sulla responsabilità da output dell’IA generativa) che impiegano concetti diversi per approdare alla medesima conclusione: la responsabilità dipende dall’effettività del controllo umano, non dalla qualificazione formale dell’atto: la riserva di umanità (TAR Lazio n. 1895/2026) e lo Zu-Eigen-Machen (Landgericht München I) sono costruzioni distinte che tentano di risolvere il medesimo problema: la responsabilità funzionale da output algoritmico[28].

6.1. La simmetria appare evidente: il GA non deve chiedersi (più) se l’algoritmo sia «decisione» o «supporto», ma se il funzionario preposto abbia su di esso esercitato un giudizio effettivo. Il giudice civile tedesco non si chiede infatti se il gestore sia «intermediario» o «autore», ma se la macchina abbia ecceduto le fonti generando un contenuto nuovo. In entrambi i casi il discrimine è funzionale e non categoriale, cosicché il funzionario che ratifica senza comprendere ovvero il gestore che diffonde senza verificare sono, sul piano dell’imputazione, la medesima figura, riconducibile a chi ha introdotto la macchina nel circuito giuridico senza assicurare un controllo umano effettivo.

La convergenza, del resto, non è soltanto bilaterale: il Tribunal Supremo spagnolo, nel caso BOSCO (supra § 4), riconosce la natura decisoria dell’algoritmo oltre l’etichetta di «mero strumento» e ne impone l’ostensione, applicando lo stesso criterio funzionale. E poiché la decisione BOSCO, come le decisioni gemelle italiane del 2019, si radica nel nucleo eurounitario delle decisioni individuali automatizzate (art. 22 del Reg. UE 2016/679), il criterio funzionale e la supervisione umana si rivelano una tendenza transnazionale: la grammatica comune con cui ordinamenti diversi rispondono all’unico interrogativo, ovvero chi risponde quando la macchina sbaglia[29].

6.2. Residua da verificare se l’impostazione tedesca sia trasponibile nel diritto italiano, e la proiezione che qui più interessa è, naturalmente, quella pubblicistica. La logica di Monaco, che imputa la responsabilità a chi ha immesso la macchina senza assicurare un controllo umano effettivo, si potrebbe infatti applicare alla responsabilità della P.A. per danni da automatismo (artt. 2043 c.c. e 30 c.p.a.): l’amministrazione che decide in via algoritmica senza riserva di umanità non solo emana un atto illegittimo (§ 4), ma si potrebbe esporre a responsabilità risarcitoria, nella quale l’effettività del controllo umano diventa il parametro della colpa[30].

7. Dal criterio funzionale, e dalla categoria che se ne è tratta, discendono conseguenze concrete su tre versanti: l’avvocato, il giudice e il contraddittorio.

7.1. Per il difensore, l’obbligo di competenza dell’art. 14 del Codice deontologico forense si estende oggi alla verifica critica dell’output dell’IA, e trova un fondamento positivo nell’art. 13 della L. n. 132/2025, che ammette l’IA nelle professioni al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto e vi annette l’obbligo informativo verso il cliente[31]. Ne deriva che la citazione giurisprudenziale inesistente resta illecito integralmente imputabile a chi la deposita, non scaricabile sulla macchina. Il rischio, del resto, non è solo dell’avvocato: anche la motivazione del provvedimento può esserne intaccata, come mostra la citata sentenza del TAR Marche n. 758/2026, dove il sospetto ha colpito la relazione di un R.U.P., ritenuta generata con l’IA e recante «sentenze inesistenti o inconferenti». È lo scenario che l’art. 14 della L. n. 132/2025 presidia sul versante pubblico, speculare all’art. 13 per le professioni (cfr. § 3): l’IA resta «in funzione strumentale e di supporto», ma «la persona resta l’unica responsabile dei provvedimenti»[32].

Sulla censurabilità della condotta, la giurisprudenza è ormai concorde; ciò che deve trattenere il difensore è piuttosto la disparità delle conseguenze, che a parità di condotta oscilla dall’irrilevanza sanzionatoria alla condanna con segnalazione all’Ordine. Nel giudizio penale la Corte di cassazione, dinanzi a citazioni frutto di «probabile allucinazione informatica», si limita a rilevarle e a dichiarare inammissibile il ricorso, senza sanzione, mancando nel rito uno strumento pari all’art. 96 c.p.c.[33]. In altre materie invece, quello strumento opera con intensità crescente, dalla condanna pecuniaria senza coinvolgimento dell’Ordine, nel civile di merito, sino alla condanna accompagnata dalla segnalazione disciplinare, in appello, mentre un precedente amministrativo si arresta alla trasmissione all’Ordine senza condanna[34].

Ed è tale imprevedibilità, più della singola pronuncia, a rilevare: e l’onere di verifica in capo al difensore si fa sempre più stringente. E dopo l’art. 13 della L. n. 132/2025 quell’onere ha un fondamento positivo: la condanna ex art. 96 per mancata verifica dell’output non è più elaborazione pretoria, ma sanzione di una violazione di legge. Conviene perciò tenere distinti tre piani di responsabilità: il processuale (art. 96 c.p.c.), il deontologico (art. 14 CDF, con trasmissione all’ordine) e il civile verso il cliente (art. 1176, comma 2, c.c., in combinato con l’art. 13 della L. n. 132/2025).

7.2. Al giudice il tema si presenta rovesciato, non più come uso improprio da sanzionare, ma come autolimitazione da imporsi. La delibera plenaria del Consiglio superiore della magistratura dell’8 ottobre 2025 riafferma la centralità insostituibile dell’esperienza processuale umana e la natura meramente probabilistica dell’output, e, sino all’operatività dei sistemi certificati attesa per l’agosto 2026, vieta l’impiego di sistemi non certificati nell’attività giudiziaria in senso stretto, ammettendolo per le sole attività a basso rischio, quali la ricerca, la sintesi e la classificazione[35].

Il quadro si salda con l’art. 15 della L. n. 132/2025, che riserva «sempre al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove».

E tuttavia, oltre al divieto, si annida un ulteriore rischio che -allo stato- nessuna norma presidia: il conformismo giudiziario. Una macchina addestrata a restituire l’orientamento maggioritario tende a sterilizzare il dissenso minoritario, dal quale l’evoluzione del pensiero giuridico ha però storicamente tratto alimento.

7.3. E se la decisione, dell’amministrazione e, sempre più, del giudice, è concorsa da strumenti algoritmici, il contraddittorio non può più esaurirsi sui fatti e sulle norme, ma deve estendersi ai metodi e agli strumenti che concorrono a formare detta decisione, sino a chiedere conto del se e del come un algoritmo sia intervenuto, a pretenderne la conoscibilità, a eccepirne l’opacità. È questo il contenuto nuovo del diritto di difesa nell’età algoritmica, e la traduzione operativa dell’intera indagine: la riserva di umanità non è soltanto criterio di legittimità del provvedimento, ma regola del giusto processo.

8. Le due sentenze da cui il lavoro ha preso le mosse, in apparenza parallele, si rivelano quindi due volti del medesimo principio. La giurisprudenza amministrativa italiana, costruita in un decennio dal 2017 al 2026 (e quella spagnola si pone in linea), e la prima pronuncia europea sulla responsabilità del gestore di un motore di ricerca per l’output di intelligenza artificiale generativa (quella tedesca), convergono su un criterio che non è tecnico-formale, ma funzionale: la responsabilità, della pubblica amministrazione come dell’operatore privato, non dipende dalla categoria dell’atto (algoritmo deterministico o modello generativo, decisione o supporto), bensì dall’effettività del giudizio umano che ha preceduto o accompagnato la diffusione dell’output, dei cui eventuali errori ne risponde colui cui l’output stesso è riferibile (la p.a. o l’operatore). Così la responsabilità funzionale da output algoritmico è capace di ordinare con un unico criterio il contenzioso pubblicistico e la responsabilità civile dell’operatore privato.

Su questa base la riserva di umanità, nata in via pretoria come presidio contro l’automatismo privo di controllo, si eleva a categoria generale del diritto dell’intelligenza artificiale. Si badi: detta riserva di umanità non è un argine tecnofobico, né una resistenza nostalgica al progresso, ma un argine etico e deontologico nonché lo strumento con cui il diritto imputa la responsabilità a chi ha introdotto la macchina nel circuito giuridico senza assicurare un controllo umano effettivo. E il compito dell’avvocato, in questo scenario, non è opporsi alla tecnologia, ma piuttosto quello di governarla: riconoscere quando è la macchina a decidere dietro l’apparenza del «supporto», fare di quel riconoscimento un motivo di ricorso, difendere il cliente con gli strumenti che le pagine precedenti hanno messo a fuoco. Anche, e soprattutto, quando è la macchina, magari in sede di gara, a valutare.

Guglielmo Gattamelata [1]

 

[1] Avvocato del Foro di Roma. Il presente lavoro prende spunto dalla relazione tenuta dall’Autore al convegno «L’utilizzo dell’intelligenza artificiale nella professione forense», Ordine degli Avvocati di Roma – Commissione Informatica (in collaborazione con la Camera Civile di Roma e l’AIGA – Sezione di Roma), Roma, 16 giugno 2026.

[2] A corredo, e con identica ratio, la coeva sentenza n. 3742 del 2017 della stessa Sezione e relativa al medesimo filone della mobilità, conferma la continuità dell’indirizzo sin dal suo primo affacciarsi; trattasi del filone dei ricorsi legati alla c.d. “Buona Scuola” (L. 107/2015).

[3] In tale circostanza l’Amministrazione opponeva al richiedente che il codice sorgente non fosse assimilabile a un «documento amministrativo» ai sensi della L. n. 241/1990 e che il software, quale opera dell’ingegno, fosse coperto da proprietà intellettuale. Il Collegio respinge entrambe le obiezioni e perviene al «riconoscimento della diretta riconducibilità del software che gestisce l’algoritmo alla categoria del cd. atto amministrativo informatico di cui alla lett. d) dell’art. 22 della L. n. 241 del 1990». L’argomento decisivo è di ordine sostanziale: poiché «l’individuazione, in concreto, della concreta sede spettante al singolo docente nell’ambito della mobilità è individuata esclusivamente dal predetto algoritmo», gli atti istruttori e lo stesso provvedimento finale «si esauriscono nel solo funzionamento dell’algoritmo», cosicché negarne l’ostensione equivarrebbe a sottrarre al sindacato l’unico luogo in cui la decisione effettivamente si forma. Il principio si è consolidato.

[4] F. D’Alessandri, Sì all’accesso agli atti ai codici sorgente dei software della PA per la selezione del personale, in www.altalex del 25 settembre 2025.

[5] Cons. Stato, Sez. VI, 8 aprile 2019, n. 2270. In dottrina, S. Familiari, Controllabilità degli algoritmi nella P.A., 2019.

[6] Cons. Stato, Sez. VI, 13 dicembre 2019, nn. 8472, 8473 e 8474. In dottrina, A. Mascolo, Gli algoritmi amministrativi, 2020.

[7] Del resto il dispositivo di tali pronunce del Consiglio di Stato traduce i principi in conseguenza demolitoria: tanto nella n. 2270/2019 quanto nella n. 8472/2019, «l’impossibilità di comprendere le modalità con le quali, attraverso il citato algoritmo, siano stati assegnati i posti disponibili, costituisce di per sé un vizio tale da inficiare la procedura»; e la n. 8472 precisa altresì che, in quel caso, «la censura finisce per involgere il metodo in quanto tale per il difetto di trasparenza dello stesso».

[8] Tra le altre: TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 30 giugno 2020, n. 7370; id., 30 giugno 2021, n. 7769; TAR Puglia, Bari, Sez. III, 22 aprile 2022, n. 552 (procedure «robotizzate», deep learning).

[9] Cons. Stato, Sez. VI, 4 febbraio 2020, n. 881. Estensione della legittimità della decisione algoritmica all’attività discrezionale. A commento J. Della Torre, Le decisioni algoritmiche all’esame del Consiglio di Stato, in Riv. dir. proc., II, 2021, pp. 710.

[10] TAR Lazio, Roma, Sez. III stralcio, 21 giugno 2022, n. 8313; id., Sez. III bis, 16 maggio 2023, n. 8384; id., Sez. II ter, 14 aprile 2021, n. 4397; TAR Puglia, Lecce, Sez. II, 29 ottobre 2024, n. 1175.

[11] TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, 2 febbraio 2026, n. 1895. Fondamento negli artt. 3, 24 e 97 Cost.; AI Act quale fonte di indirizzo interpretativo. In dottrina, A. Di Filippo, Intelligenza artificiale nella PA: sfide, minacce, opportunità, in Azienditalia, 2024, 11, 1210.

[12] E il fronte del 2026 è più ampio: l’ordinanza TAR Lazio, Sez. III bis, 1° agosto 2025, n. 15202 -resa in un giudizio ex art. 116, comma 2, c.p.a.- afferma che «a chi richiede l’accesso non sono opponibili le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo […] di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata […] sussiste al riguardo una ineludibile necessità di trasparenza e conoscibilità, oltre che una irriducibile riserva di umanità»; principio ribadito dalla stessa Sez. III bis, 5 maggio 2026, n. 8334. Sul versante degli appalti pubblici, il TAR Marche (sentenza n. 758/2026 del 1° giugno 2026) àncora la riserva di umanità all’art. 30, commi 3 e 4, del d.lgs. n. 36/2023 e agli artt. 3, 24 e 97 Cost., e il TAR Sicilia (Catania, sez. III) n. 1157/2026 del 22 aprile 2026, ne fa un limite invalicabile all’automazione del ciclo di gara, saldando l’art. 30, l’AI Act e l’human in the loop. La riserva di umanità non è, dunque, un’affermazione isolata del giudice romano, ma un indirizzo che attraversa materie e fori.

[13] In dottrina, F. D’Alessandri, L’uso di procedure automatizzate per la gestione degli appalti nel nuovo codice, in Amministrativ@mente, 3, 2023.

[14] Come noto, la L. n. 132/2025 contiene, accanto a norme immediatamente precettive, ampie deleghe al Governo, da esercitare con decreti legislativi entro ottobre 2026. Alla data di redazione, tali decreti non risultano ancora adottati in via definitiva: il Consiglio dei Ministri ne ha approvato lo schema in via preliminare il 10 giugno 2026, ma l’iter -che prevede i pareri parlamentari e una seconda deliberazione- non è concluso. In ogni caso, si segnala che l’art. 14, in vigore dal 10 ottobre 2025, è norma autoapplicativa, indipendente dal completamento dell’iter dei decreti delegati.

[15] Regolamento (UE) (in corso di pubblicazione nella G.U.U.E. alla data di redazione) del Parlamento europeo e del Consiglio, che modifica i regolamenti (UE) 2024/1689, (UE) 2018/1139 e (UE) 2023/1230 per quanto riguarda la semplificazione dell’attuazione di regole armonizzate sull’intelligenza artificiale (Omnibus digitale sull’IA), 2025/0359(COD), PE-CONS 30/26; posizione del Parlamento europeo del 16 giugno 2026, approvazione definitiva del Consiglio del 29 giugno 2026. L’art. 113, terzo comma, lettera a), del Reg. (UE) 2024/1689, come modificato, fissa l’applicazione degli obblighi sui sistemi ad alto rischio del Capo III al 2 dicembre 2027 (Allegato III) e al 2 agosto 2028 (art. 6, par. 1, Allegato I); cfr. considerando 40.

[16] Cons. Stato, Sez. IV, 4 giugno 2025, n. 4857. Diniego di accesso al codice sorgente di piattaforma di e-procurement qualificata «algoritmo di mero supporto». La controversia nasceva dall’esclusione di un concorrente la cui «relazione tecnica parco mezzi» non corrispondeva, quanto all’impronta digitale, al file marcato temporalmente entro il termine assegnato; il Collegio osserva che la decisione di esclusione «è stata adottata dalla Commissione di gara […] in piena autonomia, sulla base dei dati registrati dalla Piattaforma», cosicché il software apparterrebbe «al genus degli algoritmi di mero supporto» e segnerebbe «una netta discontinuità» rispetto alle fattispecie della mobilità docenti, in cui l’algoritmo decideva i trasferimenti. L’appello è respinto e l’ostensione del codice negata.

Invero la distinzione era già stata applicata, cinque mesi prima, da TAR Lazio, Sez. II, 3 marzo 2025, n. 4546, che qualifica l’IA dell’aggiudicataria come strumento «solo […] di supporto matematico/statistico e di elaborazione di dati». La stessa pronuncia, per altro verso, censura la ricorrente che aveva fondato le proprie contestazioni «solo sulla base di “interrogazioni” di Chat GPT», ritenendole «prive di qualunque fondamento logico e giuridico»: è il rovescio processuale del filone hallucination (di cui infra § 7).

[17] Si badi, peraltro, che la n. 4857/2025 nega l’accesso su una duplice ratio: non soltanto per la qualificazione dell’algoritmo come «mero supporto», ma anche, e autonomamente, per difetto della «stretta indispensabilità» difensiva richiesta dall’art. 35, commi 4 e 5, del d.lgs. n. 36/2023. Ne discende che il criterio funzionale, pur necessario a dismettere l’etichetta di «supporto», non è di per sé sufficiente a fondare l’ostensione, restando impregiudicato il vaglio di indispensabilità.

[18] TAR Lazio, Roma, Sez. III bis, n. 1895/2026 del 2 febbraio 2026; TAR Lombardia, sez. V, n. 1602/2026 dell’8 aprile 2026. E lo stesso, sul versante dei concorsi, la TAR Lazio Sez. III bis, ord. n. 15202/2025 del 1 agosto 2025, là dove afferma che «a chi richiede l’accesso non sono opponibili le difficoltà conoscitive derivanti dall’utilizzo […] di algoritmi interamente gestiti in forma automatizzata», con la conseguenza che sussiste «una irriducibile riserva di umanità». nello stesso senso, id., 5 maggio 2026, n. 8334.

[19] Tribunal Supremo (Spagna), Sala de lo Contencioso-Administrativo, 11 settembre 2025, n. 1119/2025 (Rec. 7878/2024; ECLI:ES:TS:2025:3826; caso BOSCO, ric. Fundación Civio). La Corte cassa la sentenza dell’Audiencia Nacional, annulla la decisione amministrativa e «declara el derecho de la Fundación Ciudadana Civio a acceder al código fuente de la aplicación informática BOSCO, condenando a la Administración demandada a proporcionárselo». Si segnala, come ratio di particolare interesse, che il Tribunal Supremo fa propria la qualificazione della risoluzione dell’AEPD (il Garante spagnolo), che aveva ricondotto BOSCO a «decisión individual automatizada» ex art. 22.1 del RGPD («no es una mera herramienta de consulta, sino que adopta una decisión» sulla spettanza del bono social), valorizzando altresì l’esigenza di «explicabilidad» della logica della decisione automatizzata; il dispositivo di accesso è però fondato sugli artt. 14 e 16 della Ley 19/2013 (trasparenza, accesso e buon governo) e su una ponderazione di interessi che supera i limiti relativi a proprietà intellettuale e sicurezza. La qualificazione, sul piano testuale, corrobora il criterio funzionale sostenuto al § 4 (l’etichetta «strumento» cede dinanzi alla funzione decisoria). I virgolettati in lingua italiana nel testo riproducono la resa del commento dottrinale B.Marchetti e J.Ponce, nota a Tribunal Supremo n. 1119/2025, in Giornale di diritto amministrativo, 2026, 1, 76 ss.

[20] Invero reso non in materia di appalti, ma sulla revoca di un nulla osta al lavoro derivante da un automatismo informatico privo di atto formale che richiama Cons. Stato, n. 8472/2019 e TAR Veneto, Sez. III, n. 784/2025. In dottrina, A. Di Martino, Il soccorso procedimentale nelle gare telematiche e l’amministrazione automatizzata, in Giorn. Dir. Amm., 2022, 3, 363-374.

[21] Art. 14 della L. 23 settembre 2025, n. 132, come testualmente riportato nella motivazione della succitata decisione del TAR Veneto n. 1845/2025.

[22] Comunicazione Consip, maggio 2026, sull’uso dell’IA nel ciclo di vita dei contratti pubblici. Al riguardo dichiarando trentotto casi d’uso in fase di implementazione (dall’analisi dei fabbisogni alla progettazione della gara, dalla valutazione delle offerte al monitoraggio dell’esecuzione) e una compressione dei tempi di analisi delle offerte tale da trasformare attività «che prima richiedevano settimane» in elaborazioni «di pochi minuti», con una riduzione stimata della durata media delle procedure dell’ordine del sessanta per cento. E la stessa Consip presenta l’IA come strumento «a supporto della decisione» e non in sostituzione del fattore umano (in linea con la più volte citata sentenza del Consiglio n. 4857/25).

[23] Landgericht München I, ord. cautelare 28 maggio 2026. Inibitoria ex § 890 ZPO avverso le affermazioni diffuse tramite la funzione «Übersicht mit KI», cioè la «Panoramica con IA» di Google.

[24] BGH, 14 maggio 2013, VI ZR 269/12 (Autocomplete-Funktion); sulla competenza internazionale per le lesioni alla personalità delle persone giuridiche, BGH, 27 febbraio 2018, VI ZR 489/16.

[25] Il principio del Titelseitenleser, cioè del lettore che si arresta alla prima pagina, è richiamato dal Landgericht sulla scorta di BVerfG, 14 gennaio 1998, 1 BvR 1861/93: la «Panoramica con IA» è un’unità comunicativa autosufficiente, priva di disclaimer, che l’utente medio non è tenuto a verificare attraverso i link di fonte.

[26] Non operando il gestore come mero host provider ma come autore, non gli si applica l’esonero dell’art. 6, par. 1, del Reg. (UE) 2022/2065 (DSA), né il notice-and-take-down; specularmente, l’art. 6, par. 4, del DSA fa salva la facoltà del giudice di ordinare la cessazione o la prevenzione della violazione (così l’Oberlandesgericht di Francoforte, 4 marzo 2025, 16 W 10/25). Sul bilanciamento, il Landgericht rileva che la «Panoramica», esprimendo «il risultato di un algoritmo» e non «la convinzione di una persona», gode di protezione ridotta quando poggi su fatti falsi. Sull’inapplicabilità dell’AI Act, art. 113 e considerando 170 del Reg. (UE) 2024/1689.

[27] Un ulteriore profilo, estraneo al criterio di imputazione ma di interesse pratico, riguarda la persistenza del periculum. Il Landgericht respinge l’eccezione di cessata materia del contendere fondata sul fatto che l’output lesivo non era più visualizzabile dopo un aggiornamento del sistema: la rimozione «tecnica» non fa venir meno il pericolo di reiterazione, poiché «gli stessi algoritmi che hanno generato il testo lesivo potrebbero rigenerarlo» e la resistente non aveva assunto alcun impegno sanzionato. Per analogia con il periculum in mora dell’art. 55 c.p.a., se ne trae un potenziale argomento contro le eccezioni di improcedibilità sopravvenuta: la modifica spontanea dell’atto lesivo, se dipende da un automatismo rigenerabile, non estingue il periculum senza una rinuncia formale e verificabile.

[28] L’espressione «responsabilità funzionale» non è nuova: autorevole dottrina la impiega per indicare «una generale esigenza di rafforzamento delle competenze del decisore pubblico» (A. Cassatella, La responsabilità funzionale nell’amministrare, in Dir. amm., 2018, 3, 677 ss., spec. 738). La categoria qui proposta è altra cosa, donde la qualificazione «da output algoritmico»: non designa la responsabilità del decisore in ragione della funzione, ma il criterio che àncora la responsabilità, pubblica e privata, all’effettività del controllo umano sull’output, anziché alla forma dell’atto o del soggetto.

[29] Sul caso BOSCO, Tribunal Supremo (Spagna), Sala de lo Contencioso-Administrativo, n. 1119/2025, la decisorietà è affermata facendo propria la qualificazione del Garante spagnolo (AEPD), che aveva ricondotto l’applicazione alla «decisión individual automatizada» dell’art. 22, par. 1, del Reg. (UE) 2016/679, la stessa disposizione da cui il Consiglio di Stato trasse, nel 2019, la non esclusività e la non discriminazione, mentre l’ostensione del codice riposa sulla normativa interna di trasparenza (artt. 14 e 16 della Ley 19/2013) e su una ponderazione di interessi. Sul caso SyRI, Rechtbank Den Haag, 5 febbraio 2020, C/09/550982: la normativa sul sistema algoritmico anti-frode nel welfare è dichiarata in contrasto con l’art. 8 CEDU per difetto di fair balance, «insufficiently transparent and verifiable». In dottrina, M. Protto (a cura di), Pubblica amministrazione e tecnologie emergenti, in giur.it, 2022, 6, 1506; V. Neri, Diritto amministrativo e intelligenza artificiale, un amore possibile, in urb. app., 2021, 5, 581; E. Tagliasacchi, Il sindacato del giudice sull’attività amministrativa algoritmica tra etica benthamiana e “black box”: il futuro ha un cuore antico? in giustizia-amministrativa, 2024.

[30] Sul versante civilistico, la responsabilità affermata dal Landgericht troverebbe referente nell’art. 2050 c.c. (attività pericolose, con inversione dell’onere della prova, gravando l’esercente della dimostrazione di «aver adottato tutte le misure idonee a evitare il danno»): l’AI Act qualifica «ad alto rischio» i sistemi impiegati in settori sensibili, e il diritto interno potrebbe leggere quella classificazione come indice della «pericolosità» rilevante ex art. 2050 c.c., con inversione dell’onere a carico di chi immette il sistema. Applicazione qui proposta in via ricostruttiva e de iure condendo. Sul versante pubblicistico, artt. 2043 c.c. e 30 c.p.a.

[31] Per completezza, si segnala che con la comunicazione prot. n. 0007816 del 13-10-2025, il CNF ha reso disponibile uno schema di informativa in merito all’uso dei sistemi di Intelligenza Artificiale che può essere utilizzato dai Colleghi nella interlocuzione con il cliente e con la parte assistita.

[32] TAR Marche, Sez. I, n. 758/2026 (cfr. § 2.4); A. Di Filippo, Ok all’AI purché la decisione finale sia dell’uomo, in altalex.it, 1 luglio 2026. Nel caso il motivo è stato respinto perché la relazione del R.U.P. non costituiva la decisione finale.

[33] Corte di cassazione penale, Sez. VII, ord. ud. 27 febbraio 2026, dep. 26 marzo 2026, n. 11431. Citazioni ritenute frutto di «probabile allucinazione informatica»; ricorso dichiarato inammissibile.

[34] Tribunale di Rovigo, Sez. I, 8 maggio 2026, n. 278 (condanna ex art. 96, commi 3 e 4, c.p.c., senza investire l’ordine); Corte d’Appello di Bologna, Sez. I civ., 12 maggio 2026, n. 1352 (lite temeraria per colpa grave; condanna ex art. 96 e trasmissione al Consiglio dell’ordine degli avvocati di Roma); TAR Lombardia, Milano, Sez. V, 21 ottobre 2025, n. 3348 (trasmissione al COA di Milano ex art. 88 c.p.c., applicabile al processo amministrativo ex art. 39 c.p.a., senza condanna). Nello stesso senso, fra i giudici civili di merito, Trib. Torino, Sez. lavoro, 16 settembre 2025, n. 2120, e Trib. Siracusa, Sez. II, 20 febbraio 2026, n. 338.

[35] C.S.M., delibera plenaria 8 ottobre 2025 (Pratica n. 118/VV/2024), Raccomandazioni sull’uso dell’intelligenza artificiale nell’amministrazione della giustizia.