Nella lingua italiana, l’atto che pone termine a una lite è la sentenza.
La sua etimologia sembra chiara. Deriva dal latino sentire.
Dunque, la sentenza è un’opinione. Ci penserà la legge a qualificarla, attribuendole la forza di vincolare il risultato della lite a quello che pare bene a chi ha pronunciato quell’opinione stessa. Ma è una vincolatività che deriva dall’esterno, cioè dalla legge. Essa non è propria dell’atto in sé.
Gli inglesi sono abbastanza simili a noi, ma già sono più assertivi. Nel penale la parola è verdict che, curiosamente, ha una radice latina: verum dicere. Nelle controversie civili si usa, invece, judgement, anche in questo caso di derivazione latina: ius dicere, come il nostro vocabolo «giudizio» (che però usiamo per esprimere il processo come serie di atti che compongono la definizione della lite e non come atto che pone fine a essa).
Judgement, dunque, è il giudice che si fa oracolo della legge. Ma guarda un po’, direbbe qualcuno.
Che sia verdict o che sia judgement, cambia poco, però. Chi pronuncia quell’atto enuncia, a seconda dei casi, quel che è vero o quel che è la regola di diritto. Abbiamo un po’ di forza in più rispetto alla nostra sentenza. Chi definisce la causa non si limita a esprimere un’opinione. Dice, piuttosto, quel che è e quel che non è.
Passiamo ai Galli, presso i quali si usa spesso arrêt (a fianco del meno intenso jugement). Arrêt deriva anch’esso dal latino: ad restare, fermarsi presso qualcosa; stabilire un punto fermo, pertanto.
A me pare che, in questo caso, il grado di coercitività da riferirsi all’atto sia ancora maggiore e che esso derivi proprio dalla pronuncia in sé e non dalla forza che la legge le attribuisce.
Infine, i tedeschi: Urteil. Qui il latino non c’entra più. La radice pare che sia attestata nell’antico tedesco (forse le Glosse di San Gallo, formatesi a partire dal IX secolo) e nel sassone e che significhi far uscire (prefisso Ur: fuori) una parte (Teil) dall’insieme, emettere (erteilen); per traslato anche (far) partorire. Urteil, pertanto, significa estrarre la decisione dall’insieme di elementi sottoposti a valutazione.
Niente più opinioni e nemmeno asserzioni. Qui c’è la dinamis di una socratica levatrice
La stessa radice di Urteil ha dato luogo al termine, in inglese antico, di ordeal, di cui si ha traccia, ad esempio, nella raccolta della normativa ecclesiastica curata su iniziativa di Edgar, il quale regnò su Albione fino al 975 e si raccomandava che dell’ordalia non si facesse uso nei giorni festivi (can. 24). Su questo termine, come importato in Inghilterra, si è innestato un significato simbolico. Poiché l’estrarre la decisione su quel che bene o è male non appartiene all’uomo, ordeal indica, specificamente, il giudizio di Dio. Da qui è derivato l’italico lemma «ordalia».
Siete curiosi di sapere in che modo? Ce ne dà un esempio la legislazione di Atelstano, re inglese fino al 939 (Leges, IV, de Ordalio): «Sull’Ordalia, in nome di Dio, e per ordine dell’arcivescovo e di tutti i vescovi, nessuno entri in chiesa dopo che è stato acceso il fuoco per riscaldare il ferro del giudizio, tranne il prete e colui che dovrà sottoporsi al giudizio. Siano misurati nove piedi (…) secondo la misura dei piedi di colui che deve affrontare il giudizio(…). Quando il giudizio sarà pronto, entrino da entrambe le parti due uomini e attestino che non vi sia alcun maleficio (…) siano tutti a digiuno e si siano astenuti dalle proprie mogli quella notte; il prete asperga con l’acqua benedetta tutti loro, ciascuno si inchini davanti all’acqua benedetta da entrambe le parti, e a tutti venga dato di baciare il testo del Santo Vangelo e il segno della Santa Croce. Nessuno alimenti il fuoco più a lungo dopo che sia iniziata la benedizione, ma il ferro sia posto sui carboni (…) e non vi sia lì altra parola se non la preghiera al solo Dio Padre Onnipotente, affinché si degni di manifestare (…) la sua verità. L’accusato beva l’acqua benedetta, poi si asperga la mano con cui dovrà portare il giudizio, e così si avvicini. Nove piedi misurati siano delimitati tra i termini. Al primo segno (…) tenga il piede destro; al secondo, il sinistro; al terzo segno, getti il ferro e si affretti verso il santo altare, perché la mano sia sottoposta a giudizio» (passo tratto dall’edizione diplomatica riportata in Ancient laws and institutes of England, II, London, 1840, 495).
Tutto questo per descrivere il diverso modo con cui ciascun popolo si avvicina all’atto che decide chi abbia torto o chi abbia ragione tra due o più contendenti.
Un italiano dice sentenza, che è come dire: sì, va bene, questa è l’opinione di chi si è pronunciato. Ma, se non ci fosse la forza della legge a dire che quell’opinione va rispettata, quell’opinione varrebbe tanto quanto la mia.
Poi assistiamo a un crescere della forza intrinseca della decisione, che si trasforma dapprima in assertiva (verdict, judgement, jugement), poi in determinativa (arrêt), per diventare quindi un vero atto fisico (Urteil) e, infine, un atto di volontà divina (ordeal).
A ciascuno il modo di vedere le cose che preferisce.
Resta però un punto ancora ignoto.
Quando, a breve, non solo le difese delle parti saranno scritte da una IA, ma lo saranno anche le pronunce del giudice, in un processo che sarà sempre più un dialogo tra sole macchine, come sarà appropriato definire l’atto che vi pone termine?
Francesco Volpe