Consentitemi in apertura un particolare ringraziamento a chi ha pensato e organizzato questo convegno.
Quella di oggi, infatti, è un’occasione preziosa per potersi accostare ad una materia di assoluta attualità – qual è quella delle valutazioni ambientali e in particolare della valutazione di impatto ambientale (VIA) – la cui trattazione riserva amplissimi spazi di confronto tra tutti coloro che, nei diversi ruoli, affrontano quotidianamente le connesse problematiche giuridiche.
I relatori che ora prenderanno la parola ne sono testimonianza, in quanto rappresentanti il mondo accademico, quello forense e quello della magistratura.
Ringrazio pertanto gli organizzatori per aver invitato un rappresentante della pubblica amministrazione ad assumere il ruolo di moderatore.
Se me lo permettete interpreto tale scelta come un segno di apprezzamento per le capacità di equilibrio che possiede la Regione nell’esercitare la propria azione amministrativa in materia di VIA.
Fuori dagli scherzi, sono davvero grato per l’invito e interessato in prima persona ad ascoltare gli interventi in programma, chiamati ad affrontare sul piano giuridico una valutazione tecnicamente molto complessa.
Lo è, complessa, perché sempre più inclusiva di matrici e di componenti che devono essere analizzate, in combinato disposto tra loro, per giungere all’espressione di un parere da cui origina, ai sensi dell’articolo 5 del Testo Unico Ambientale, il provvedimento amministrativo chiamato a determinarsi in merito agli impatti ambientali, ovvero, agli “effetti significativi, diretti e indiretti, che un determinato progetto può produrre:
- sulla popolazione e salute umana;
- sulla biodiversità;
- sul territorio, suolo, acqua, aria e clima;
- sui beni materiali, patrimonio culturale, paesaggio;
- sull’interazione tra tali fattori”.
Una valutazione, quindi, multidisciplinare (tendente per certi versi a una pretesa omnicomprensività) a cui il legislatore ha riconnesso, secondo lo schema disegnato dall’articolo 27-bis del Testo Unico Ambientale, un iter procedurale suddiviso in più fasi e con termini temporali dichiaratamente perentori.
Di tutto questo ci parleranno il Prof. Magri che si soffermerà sui principi costituzionali che ispirano la disciplina della tutela ambientale, l’Avv. Ceruti, l’Avv. Pozzati e il Prof. Calegari che analizzeranno le fasi delle procedure amministrative mediante le quali si sviluppa il giudizio di compatibilità ambientale, il Dott. Ramon che argomenterà in merito ai profili legittimanti o meno l’attivazione di una VIA postuma, la Prof.ssa Buoso che approfondirà le connessioni tra VIA ed impianti di produzione di energia elettrica da fonte rinnovabile.
Lascio subito loro la parola ma concedetemi ancora un paio di minuti per introdurre alcuni spunti di riflessione su cui, se l’orario ce lo permetterà, potremmo confrontarci al termine delle relazioni.
Un primo commento lo riferisco al riparto di competenze Stato-Regioni in materia ambientale e al principio più volte affermato dalla Corte Costituzionale secondo cui è riservato allo Stato il compito di fissare standard di tutela uniformi sull’intero territorio nazionale.
Mi chiedo quale lettura costituzionalmente orientata può avere determinato il legislatore a riservare esclusivamente allo Stato, ai sensi dell’articolo 23 del Testo Unico Ambientale, la possibilità di effettuare una valutazione di impatto ambientale scorporata dalle procedure di rilascio dei titoli autorizzativi necessari alla realizzazione del progetto. Alle Regioni tale possibilità viene negata, in quanto i procedimenti di valutazione di impatto ambientale di competenza regionale restano necessariamente racchiusi all’interno del procedimento, estremamente ampio e complesso, previsto dall’articolo 27-bis del Testo Unico Ambientale. Tale scelta, a mio avviso, non ha alcuna ricaduta sulla garanzia di mantenimento del livello di tutela dell’ambiente fissato dallo Stato, che non verrebbe messo minimamente a rischio se fosse consentito anche alle Regioni di procedere con la c.d. VIA pura. Rimarrebbero infatti immutati i contenuti e le condizioni espresse dalla fonte nazionale, in via esclusiva, a cui le Regioni devono attenersi nelle proprie istruttorie ambientali. Anche laddove si volesse ricondurre tale scelta unicamente alla volontà di semplificazione dell’azione amministrativa (armonizzazione del momento valutativo con quello autorizzativo) se ne trarrebbero esiti non brillanti. Pensiamo al caso delle concessioni di derivazione ad uso idroelettrico rilasciate ai sensi del Testo Unico sulle Acque e Impianti Elettrici. Le fasi di pubblicazione previste dal Regio Decreto n. 1775/1933, finalizzate all’acquisizione di eventuali istanze in concorrenza sul medesimo tratto di corso d’acqua, non si conciliano né per contenuti (il Regio Decreto non prevede infatti la pubblicazione integrale del progetto) né per tempistica con quelle previste dall’articolo 27-bis del Testo Unico Ambientale, finalizzate, invece, ad acquisire osservazioni proprio sul progetto e a garantire la massima partecipazione al procedimento.
Un secondo commento lo riferisco a quell’orientamento sempre più consolidato della giustizia amministrativa secondo cui la VIA non sostanzia una mera verifica di natura tecnica ma realizza un provvedimento con cui viene esercitata una funzione di indirizzo politico-amministrativo per la cura e il bilanciamento dei molteplici interessi pubblici coinvolti.
Tale rappresentazione, condivisibile o meno, pone un importante tema di competenze sul soggetto che deve rilasciare il provvedimento di VIA (dirigente quale responsabile del procedimento individuato nell’ambito dell’organizzazione amministrativa dell’ente o giunta quale organo che esprime l’indirizzo politico dell’ente?) e sui margini discrezionali che caratterizzano i contenuti del provvedimento.
Infine, una terza considerazione riferita all’individuazione della normativa applicabile al procedimento amministrativo che deve essere rinnovato a seguito di una sentenza di annullamento, totale o parziale, del provvedimento autorizzatorio unico e del presupposto provvedimento di VIA.
Il tema riveste una rilevanza centrale, in quanto il giudizio ambientale che viene prodotto attraverso l’emanazione del provvedimento di VIA, intercetta molteplici normative di settore che compongono il quadro di riferimento (programmatico, progettuale, ambientale) per la valutazione e che sono soggette, nel tempo, ad inevitabili modifiche ed aggiornamenti. Da qui i ricorrenti casi in cui il contesto giuridico successivo al passaggio in giudicato della sentenza di annullamento, risulta sostanzialmente mutato rispetto a quello vigente al momento dell’emanazione del provvedimento annullato.
Mi fermo qui e chiedo scusa per il prezioso tempo sottratto ai relatori cui cedo la parola.
Cesare Lanna
*Il presente intervento costituisce la relazione introduttiva svolta a Rovigo, il 18 settembre 2026, nell’ambito del convegno organizzato con il contributo dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, dal titolo: “La Valutazione di Impatto Ambientale”.