La recente deliberazione della Corte dei Conti – Sezione Autonomie – n. 9/SEZAUT/2026/QMIG del 23 marzo 2026 apre uno squarcio su una prospettiva che dovrebbe finalmente consentire alle società a controllo pubblico di operare in maniera più efficace anche sotto il profilo della loro organizzazione, latamente intesa (in dottrina si è osservato che “Le società pubbliche hanno dovuto competere in situazioni di conclamato svantaggio, non potendo garantirsi amministratori debitamente remunerati”: R. Camporesi, “Le problematiche irrisolte sui compensi degli amministratori delle società a partecipazioni pubblica”, in www.dirittodeiservizipubblici.it). Il clamoroso e ingiustificabile ritardo – oramai decennale – del legislatore nel dare adempimento a quanto previsto dall’art. 11, c. 6, d.lgs. 175/2016 (cd. T.U.S.P.), costringe(va), infatti, a fare i conti con un criterio (oramai) del tutto anacronistico (testualmente: Corte conti Lombardia, Sez. controllo, 10.10.2025, n. 320) come quello “di cui all’articolo 4, comma 4, secondo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e successive modificazioni, e al decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 24 dicembre 2013, n. 166” (art. 11, c. 7, T.U.S.P.; è solo il caso di osservare – quale mero dato empirico – come l’andamento cumulato dell’inflazione nel periodo 2013-2026 sia addirittura superiore al 25%). Risulta persino inutile sottolineare, tanto evidente è la sua intima stortura, come il parametro dell’80% (rispetto agli emolumenti complessivi del 2013) sia del tutto illogico: individuare sic et simpliciter l’annualità di riferimento nel 2013, senza alcuna possibilità di calcolo mediato o di individuazione di un parametro diverso da quello storico (arbitrariamente individuato dalla legge in un’unica, specifica, annualità), risponde solo (e soltanto) ad esigenze di taglio della spesa pubblica, con buona pace dei principi di ragionevolezza ed efficacia (sul punto si veda, oltre alla copiosa dottrina intervenuta sul punto, l’«Atto di indirizzo ex art. 154, c. 2, TUEL» dell’Osservatorio sulla finanza e la contabilità degli enti locali del 25.6.2021). È solo il caso di osservare come gli abrogati (dall’art. 28, c. 1, lett. e), TUSP) parametri di cui ai commi 725, 726 e 728 dell’art. 1 l. 296/2006 alla prova dei fatti restituissero, in molti casi, grandezze economiche più congrue, agganciandole alle indennità previste per i sindaci/presidenti di provincia. Dopo l’entrata in vigore del T.U.S.P., la Corte dei Conti si è per lo più assestata su posizioni di sostanziale inderogabilità del limite in parola, salve rare e circostanziate eccezioni (quali, ad esempio, l’inesistenza o l’esiguità dei compensi per il 2013: “ … in assenza di emolumenti erogati nel 2013, si vada a considerare, a ritroso, l’onere sostenuto nell’ultimo esercizio nel quale risulti presente un esborso a tale titolo con l’indeffettibile vincolo della “stretta necessarietà” enucleato dalla sopra citata deliberazione n. 1/2017/QMIG, resa in sede nomofilattica dalla Sezione delle Autonomie”: Corte conti Veneto, Sez. controllo, 5.2.2018, n. 31). Per queste ragioni, il recente intervento della Sezione Autonomie della Corte dei conti – oltre che l’ennesimo pungolo al legislatore inadempiente (si veda, altresì, il monito della Corte Costituzionale nella sentenza 3.6.2022, n. 135) – costituisce un faro in grado di orientare finalmente l’interprete cui, fino ad oggi (in attesa del famigerato decreto), erano sostanzialmente preclusi slanci innovativi (i.e. sull’onda dell’efficientamento dell’azione amministrativa), vedendosi opposto (quasi ossessivamente, verrebbe fatto di dire: si vedano, tra le più recenti, Corte conti Lombardia, Sez. controllo, 10.10.2025, n. 320) il mantra del contenimento della spesa pubblica. Nessuna deroga era concessa, neppure a fronte di operazioni societarie di una certa rilevanza: in un’ipotesi di newco (in house), derivante dalla fusione per incorporazione di due società pubbliche comunali per la gestione di servizi pubblici locali, la Corte dei conti, sezione regionale di controllo per il Veneto, aveva escluso la derogabilità del limite previsto dall’art. 4, c. 4, l. 95/2012, in ragione della presunta “indisponibilità degli interessi costituzionalmente protetti” (nello specifico, era stata altresì espressamente scartata la possibilità di sommare, in capo ai componenti del nuovo c.d.a., i compensi percepiti dagli amministratori delle due originarie società). Si tratta, a ben vedere, di una pronuncia in linea con l’orientamento fino ad oggi sostanzialmente prevalente: il limite de quo non poteva essere “derogato in conseguenza di un’evoluzione rispetto alla configurazione originaria della società – ovvero in presenza di situazioni nuove e contingenti come, ad esempio, le aumentate competenze della società o l’ampliamento della relativa struttura in esito a operazione di aggregazione derivate dalla necessità di dare attuazione a piani di razionalizzazione delle partecipazioni societarie, di implementazione delle attività rientranti nell’oggetto sociale della società, di correlate e accresciute responsabilità manageriali (in termini, anche Sezione regionale di controllo per la Liguria, deliberazione n. 29/2020/PAR. Si richiamano anche: Corte dei conti, SRC Lombardia n. 88/2015/PAR; SRC Emilia – Romagna n. 19/2015/PAR; SRC Abruzzo n. 80/2016/PAR)” (Corte Conti Veneto, Sez. controllo, 16.5.2023, n. 160). Ora, seppure entro una cornice comunque improntata a criteri di proporzionalità, adeguatezza e congruità (il che si traduce nella necessità di uno stringente onere motivazionale in sede assembleare), la Corte dei Conti apre le porte ad un adeguamento – rispetto al criterio del costo storico – dei compensi degli amministratori, aderendo di fatto all’orientamento più aperturista e (fino ad oggi) minoritario (“il Collegio rammenta che, secondo l’orientamento prevalente della giurisprudenza di questa Corte «il limite di spesa sostenuto per i compensi degli amministratori nell’anno 2013 non può essere superato, ovvero aumentato, in considerazione di nuovi o maggiori incarichi posti in capo agli amministratori della società e della complessità delle funzioni svolte, in quanto tale limite è preordinato a garantire il coordinamento della finanza pubblica»: Corte conti Emilia-Romagna, Sez. controllo, 17.11.2025, n. 153). Presupposti, condizioni e parametri (oltre che formalità necessarie) sono tratteggiati dallo stesso giudice contabile (cfr., in particolare, pagg. 7-8 della deliberazione) che compendia così delle fondamentali «linee guida» per l’aggiornamento degli emolumenti. In particolare, si dovrà fare riferimento a “indicatori dimensionali, confrontando, in primis, il compenso con il volume d’affari, il patrimonio netto e l’utile della società; di poi, evidenziando dell’incarico la sua complessità, valutando la responsabilità assunta e la professionalità specifica richiesta; ancora, analizzando i compensi medi per posizioni simili in aziende dello stesso settore e area geografica ed, infine, armonizzando il compenso rispetto alla retribuzione dei dipendenti e degli altri dirigenti, entro limiti che salvaguardino l’equilibrio economico complessivo”. Per tale via, e a patto di tenere bene a mente principi come «ragionevolezza», «equilibrio» e «sana gestione finanziaria», la Corte dei conti ritiene si possa “ovviare … ad un’evidente disfunzione del sistema” (deliberazione n. 9/2026). Come accennato, la pronuncia in commento aderisce all’orientamento (minoritario) consolidatosi attorno alla deliberazione n. 15/2020 della sezione controllo del Friuli-Venezia Giulia: “altro indirizzo, invece, prendendo le mosse dagli stessi presupposti che inducono a ritenere che il vincolo non operi laddove il dato relativo al 2013 non sia disponibile, considera assimilabile a siffatta fattispecie quella in cui il dato di riferimento indicato dalla norma sia assolutamente privo di significatività; fattispecie che ricorre in tutti quei casi in cui il valore del costo sostenuto nel 2013 sia talmente esiguo da poter essere considerato sostanzialmente inesistente, così come nel caso di una società dall’oggetto sociale e/o dalla governance e/o dalla struttura talmente modificati (rispetto al 2013) da non poterla che considerare come soggetto nuovo. Nello specifico, la SRC Friuli-Venezia Giulia, del. n. 15/2020/PAR, ritiene tale dato privo di importanza, in quanto le vicende societarie accadute nel frattempo sono assimilabili alle c.d. sopravvenienze e tali da far considerare la società medesima un nuovo soggetto giuridico, con un nuovo oggetto societario e una nuova governance: pertanto, l’ente pubblico può procedere alla determinazione dell’emolumento da corrispondere al professionista, col consueto parametro dell’autolimitazione per i principi di ragionevolezza ed economicità” (Corte dei Conti, Sez. Autonomie, “Gli organismi partecipati dagli enti territoriali e sanitari”, deliberazione n. 10/SEZAUT/2024/FRG). In attesa del cd. “decreto fasce” (bozza del quale è reperibile al sito https://www.gruppodelfino.it/news/schema-dm-compensi-amministratori-societ%C3%A0-partecipate), la Corte dei conti traccia, dunque, il perimetro entro il quale le società a controllo pubblico potranno rivedere i compensi per gli amministratori, adeguando il parametro del mero costo storico dell’annualità 2013. Un approdo tanto necessario quanto opportuno, perché l’inerzia del legislatore non finisca con il sacrificare sine die l’efficienza dell’azione amministrativa (che passa anche attraverso il riconoscimento di un adeguato compenso agli amministratori) sull’altare del contenimento della spesa pubblica.
Alberto Gaz