1. L’attività professionale che svolgo ormai da 35 anni, gli stimoli che mi vengono dai Colleghi del Comitato Scientifico di UNAA che indegnamente coordino nonché dal Direttivo UNAA, il prezioso convegno di Cortina dello scorso giugno 2025, il tema del prossimo Congresso UNAA di Trieste, hanno nuovamente fatto emergere in me la esigenza di condividere una pur sintetica riflessione circa la professione di avvocato e di avvocato amministrativista, dinanzi alla sua rapida evoluzione (rispetto non solo agli “inizi” della stessa da parte del Sottoscritto ma anche solo al periodo pre-Covid), ed alla necessità di cogliere -attraverso l’analisi dei segnali di novità- la esatta direzione verso cui orientarla.

1.1. Credo che la lettura dei segni dei tempi e il contestuale esercizio della professione non sia conciliabile con una ipotetica strategia attendista, che porterebbe a subire il tempo facendo terminare nel grigiore un percorso professionale iniziato tempo addietro; non può esistere infatti concettualmente il “vivere di rendita” con l’esercizio della professione di avvocato, poiché la natura stessa della professione forense ha in sé una forza dinamica che stimola a (ed impone di) guardare avanti e, per un verso, continuare a crescere, studiando, approfondendo ed aggiornando sé stessi, con la curiosità e la volontà di sempre; per altro verso cavalcando, e se possibile anticipando, le innovazioni che provengono dall’esterno, cogliendone i profili di positività e sapendo valutare senza timore quelli viceversa negativi. In questo senso si tratta di correre con il tempo, anche quando questo sembra accelerare troppo rispetto al nostro modus vivendi ovvero alle nostre aspettative o auspici. Insomma: o si “cavalca” il tempo e (per “domarlo”) si cerca di comprenderlo e dunque si accettano le sfide che esso propone, o il tempo si subisce; ma in questo secondo caso terminano le prospettive intellettuali prima ancora che le soddisfazioni professionali.

1.2. Volendo continuare ad “essere avvocato”, che poi significa essere sé stessi per chi lo è, la risposta alle sfide del tempo appare scontata: affrontiamole e vinciamole. Del resto, già Carlo Goldoni[1], noto letterato ed avvocato veneto, avendo forti preoccupazioni al momento di accedere alla carriera forense, le superava nella convinzione che “bisognava porsi al cimento ed entrare senza timore nel caos forense, ove la fatica e la probità conducono al tempio della fortuna”.

2. Le sfide e cioè “il cimento” di oggi, sono molte, hanno natura poliforme, investono tematiche tecnico-giuridiche che impingono profondamente nell’etica e nella deontologia; ove l’etica è il come del quotidiano e la deontologia è il come della professione.

3. Una sfida è quella della specializzazione nella professione, come noto, disciplinata dalla normativa vigente[2]; pare lecito chiedersi se la professione dell’avvocato amministrativista non sia già di per sé una sufficiente specializzazione[3], essendo essa esistente nei fatti prima ancora che nei titoli, tanto da essere riconosciuta se esistente nella sostanza dal mercato e dai Colleghi. Ciò che implica naturalmente per l’avvocato che voglia essere riconosciuto come specialista, la consapevolezza dei propri limiti, l’umiltà di conoscerli e lo stimolo ad un continuo aggiornamento; è solo dunque dal profilo soggettivo che il tema della specializzazione può essere affrontato e superato da un singolo avvocato, essendo il profilo oggettivo nella disponibilità del legislatore.

3.1. Non è dunque sufficiente per l’amministrativista la mera conoscenza delle nozioni giuridiche (ovviamente presupposto necessario per svolgere la professione), ma allo stesso serve anche una visione e non solo della propria materia specialistica; è ben vero che essa si acquista con gli anni di esperienza, ma a ben vedere essa prescinde dall’età anagrafica e dal dato esperienziale, poiché implica il porsi sempre in discussione, pur nella piena consapevolezza di sé stessi. Ed allora: potrebbe essere utile per un avvocato che volesse svolgere attività c.d. litigation e dunque processuale, porsi la domanda (quasi da esterno, a mente fresca se possibile e dopo aver lasciato “sedimentare” l’atto redatto) “sono convincente con quello che affermo?”; come pure potrebbe essere utile per un amministrativista che segue un procedimento e che dunque è chiamato a supportare l’agire dell’amministrazione avere la consapevolezza del distinto ma anche parallelo ruolo delle parti che fossero appunto in dialogo procedimentale.

4. E qui sorge (in un crescendo di attenzione da porre) un ulteriore tema rilevante da affrontare e che configura una vera e propria sfida. Si assiste ad una progressiva modificazione del ruolo dell’avvocato amministrativista nella sua attività consulenziale e di dialogo “istituzionale” e “procedimentale” con l’amministrazione. Tanto più è complesso il procedimento, tanto più è delicato e di responsabilità il ruolo dell’avvocato che assiste una delle parti, poiché nel suo operare deve tenere a mente che l’obiettivo da perseguire è sempre e comunque “comune” al privato ed all’amministrazione, e cioè quello di raggiungere un provvedimento legittimo, che nell’affermare e perseguire l’interesse pubblico (che è naturalmente primario per la P.A.) soddisfi correttamente le istanze del richiedente; si pensi ad esempio ad un progetto imprenditoriale che abbia utilità non solo per il proponente ma anche e soprattutto per la locale collettività.

Un ruolo, dunque, in evoluzione quello dell’avvocato amministrativista, tanto importante quanto delicato, che implica non solamente una profonda conoscenza del procedimento amministrativo ma anche una elevata consapevolezza della propria funzione di legale, vieppiù connotata da eticità[4]. Ciò anche considerando che l’avvocato amministrativista può assistere (ovviamente non nello stesso procedimento e tenendo a mente le incompatibilità) sia la P.A. sia l’Istante privato, cosicchè il fondamento etico dell’attività del legale è vieppiù necessario. La conoscenza della normativa è anche qui ineludibile e presupposta[5]; ma l’obbiettivo sopra descritto va tenuto a mente poiché implica (e può implicare) per un verso il saper condurre la parte privata ad accettare soluzioni tecniche e giuridiche che magari non ottimizzano -come da essa ipotizzato originariamente- il profilo economico-finanziario dell’investimento, ma che tuttavia rendono praticabile e legittimo il progetto nel suo insieme. Per altro verso implica il saper prospettare alla parte pubblica una soluzione normativa che conforti la scelta da adottare sotto l’aspetto della legittimità e della pubblica utilità. Un ruolo di equilibrio, responsabilità, serietà, autorevolezza, quello dell’amministrativista nel procedimento amministrativo, che paradossalmente diviene un po’ terzo rispetto alle parti in dialogo procedimentale. Una “terzietà anomala” quella appena descritta -e che potrebbe essere ulteriormente approfondita- poiché ovviamente non fa venire meno l’avvocato al proprio mandato, nel rispetto del principio di fedeltà di cui all’art. 10 del Codice deontologico.

4.1. E’ evidente in questo la rilevanza della deontologia ed ancora di più dell’etica personale. Non è strano parlare di giustizia e di carità; di professione e di bene comune (naturalmente anche del bene del singolo, legittimamente da perseguire e che si ottiene operando serenamente come qui si illustra …; ma il bene comune non è la somma esatta dei beni singoli, è qualcosa in più …). Ecco la rilevanza sociale dell’avvocato e la sua responsabilità sociale. Il nostro agire -vieppiù in un procedimento amministrativo- non è dunque indifferente ed anzi incide sugli altri e su chi ci circonda; del resto il mondo va avanti per le “cose” quotidiane la cui sommatoria incide su tale andamento. Da qui la rilevanza del come operiamo[6]. Ma tutto questo ci porterebbe lontano; torniamo dunque alle sfide.

5. Ancora. Una terza sfida ed anzi la vera sfida che ci si presenta, è quella della c.d. Intelligenza artificiale (o meglio delle “Intelligenze artificiali”[7]).

Iniziamo ad esempio con l’assumere una decisione (che ci sembra una non decisione, o comunque una scelta obbligata, e cioè) se partecipare (come? in che misura?) ai social con ciò valutando una differente presenza sul mercato della nostra professione legale con una modalità anche virtuale. Non si tratta di prendere troppo alla larga il tema dell’IA, poiché detta eventuale opzione virtuale (come per la IA) non può far venire meno la sostanza sottesa … bisogna riempire di contenuti ciò che si illustra, e dunque presupposto di affidabilità del professionista e garanzia di correttezza dell’agire, rimane la elevata qualità della prestazione professionale. In definitiva, dunque, il protagonista del mezzo social, rimane pur sempre la persona del professionista.

Ebbene: la suddetta qualità della prestazione professionale oggi non è più solo correlata alla soluzione giuridicamente corretta del quesito che viene sottoposto al legale (o dell’azione giudiziale da compiere), ma anche alla definizione dello stesso in tempi brevi. Il fattore tempo fa ormai parte della qualità del prodotto professionale; e solo chi lo ha ben a mente e riesce a bilanciare qualità della prestazione e tempi della stessa, risponde ai nuovi stimoli del mercato e riesce a coglierne l’evoluzione o quanto meno un suo significativo profilo di novità.

5.1. Ecco allora la tentazione o, meglio, la necessità di ricorrere alla IA; ma come ed in che termini? quanto ciò impatta sull’in sé della professione? e la scelta involge anche temi di etica ovvero di deontologia professionale? E’ questa -si ripete- l’ulteriore e la vera grande sfida che ci si presenta che si innesta anche sui temi appena esposti (in primis sul procedimento amministrativo e sul ruolo dell’avvocato in esso), poiché, anche qui, è sempre il professionista il protagonista dell’utilizzo dell’IA, caratterizzata comunque -per quanto perfetta- da un divario incolmabile con la persona umana; si tenga a mente che la tecnica è fattore indispensabile da coltivare per progredire, ma essa va pur sempre controllata[8].

5.2. Si è detto che cavalcare i tempi è fattore necessario, e l’IA fa ormai parte del vivere comune ancor prima del vivere professionale. Da essa non si può dunque prescindere neppure nella professione di avvocato. Va detto -ma qui vado oltre le competenze ed anche l’oggetto della riflessione- che IA è una denominazione che individua svariate modalità tecniche che vanno dalla ricerca di precedenti giurisprudenziali (dunque da una banca dati pur evoluta) fino alla individuazione di (presunte) soluzioni a problemi ovvero alla redazione di atti; dunque per IA si intende una intelligenza di natura compilativa ovvero aggregativa, fino ad una intelligenza creativa[9].

5.3. Come accennato l’IA è presente già nella nostra professione, ma anche nell’azione dell’amministrazione. Basti il richiamo agli artt. 19 e ss. (sulla digitalizzazione del ciclo di vita dei contratti) ed in particolare all’art. 30 del d.lgs. n. 56/2023, per comprendere come l’IA rilevi al fine dell’agire amministrativo e dunque nel procedimento. Non è casuale allora se la necessità di una regolazione della materia emerge dal grande dibattito che vi è al riguardo in sede internazionale[10], europea[11] ovvero nazionale ove il Legislatore sembra condivisibilmente orientato[12] circa la strumentalità dell’IA per il professionista, che certo non deve sostituire l’apporto del singolo professionista o del giudice né le scelte dalla p.a.. E qui alcune sollecitazioni sono pervenute da tempo e perverranno anche da UNAA[13]. Analogamente il tema è stato affrontato anche in sede di processo amministrativo[14] e dunque dalla relativa magistratura anche ad esempio nella recente riforma del processo amministrativo telematico[15], che pure pone temi sensibili, non a caso oggetto di dibattito ed approfondimento con gli avvocati medesimi, sia in alcune pronunce[16].

6. La risposta circa le modalità dell’utilizzo della IA ma anche alle sfide sopra sinteticamente descritte, credo che ancor prima che dal legislatore o dal regolatore, passi attraverso una riflessione personale per cui la professione di avvocato (ma qualsivoglia professione) non può prescindere dalla persona che la svolge[17].

Il tema che ci si pone è allora sempre il medesimo; l’uomo ed il professionista sono un unicum, che opera in diversi contesti. In ogni contesto in cui si opera e si vive si avrà pure una foggia diversa a seconda delle circostanze e dei luoghi, ma la “maglia” rimane (e deve rimanere) la medesima.

Dunque l’utilizzo della IA (come pure l’apporto che un professionista può dare in un procedimento amministrativo) passa attraverso il “come” della professione e presuppone una riflessione su sé stessi e sulla persona, unita da pensiero ed azione e profondamente relazionale. Del resto nelle scelte quotidiane l’aspetto tecnico e professionale è strettamente correlato a quello umano; nella professione le risposte alle domande che vengono poste -come detto- devono essere svolte sempre più nell’immediatezza, nella ristrettezza dei tempi a disposizione, e nella correttezza giuridica cosicchè ancor più oggi i parametri di riferimento dell’azione umana e professionale devono essere radicati nell’avvocato.

Ecco l’aiuto che l’IA ma anche il pericolo che l’IA può rappresentare: se l’avvocato la dovesse subire ed erroneamente utilizzare, perché potrebbe rappresentare la via “larga” e facile, si farebbe vivere dal quotidiano sostituendo sé stesso (nel senso della sua scelta) con quella di un (non) soggetto terzo, appunto l’IA[18]. Se invece l’avvocato “vive” la scelta e la effettua in autonomia intendendo l’IA come supporto alla stessa e come facilitatrice della conoscenza, ecco che appare come un utile strumento a supporto della professione.

Solo noi (e non la IA) possiamo apporre le “pennellate” sulla galleria che possiamo immaginare sia la nostra vita (anche) professionale, per disegnare un affresco (che è la nostra magnifica professione) che si dipinge con lo studio, la maestria, la pazienza e la genialità ma anche e soprattutto assieme agli altri che si incontrano sul proprio percorso professionale ed umano[19], poiché la professione è certamente un valore per la vita e della vita ma è pur sempre uno strumento, determinante e necessario, per l’autorealizzazione e per la realizzazione di un progetto relazionale.

Stefano Gattamelata

 

 

[1]Memorie di Carlo Goldoni per l’istoria della sua vita e del suo teatro”, Firenze, 1831, ed in particolare cap. XXIII, “Mio ricevimento nel corpo degli avvocati” a margine della commedia del Goldoni medesimo, “L’avvocato veneziano”, Venezia, 1827, riedita dall’Ordine degli avvocati di Venezia e dall’Associazione avvocati amministrativisti veneti, nel 2009.

[2] Ci si riferisce al D.M. Giustizia, 1 ottobre 2020, n. 163 denominato Regolamento concernente modifiche al DM Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell’articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247.

[3] Il Comitato Tecnico Scientifico di UNAA così si è espresso nella seduta plenaria del 15 luglio 2025: “si è convinti della inutilità delle sottocategorie previste dalla norma ed anzi del fatto che esse appaiono non aderenti alla realtà professionale e per la stessa persino penalizzanti, individuandosi una via mediana tra le posizioni generaliste e iper specialistiche; sembra opportuno non già effettuare una battaglia di retroguardia contro il sistema normativo, ma unire gli sforzi per valorizzare la (sola) specializzazione in diritto amministrativo, senza dunque alcun “bollino” per le sottocategorie attualmente previste”. Nello stesso senso nella sostanza si è espresso il Direttivo di UNAA il 26 luglio 2025, in vista del Congresso di Torino del CNF.

[4] Per un approfondimento su tali profili si rinvia a S. Bigolaro: La Torre Eiffel non si farà. Le «sliding doors» del potere. Introduzione non troppo tecnica al mondo del diritto amministrativo, Padova, 2024, 137 e ss.

[5] Non si è credibili se non si è competenti; e ciò è già di per sé etico; competenza, efficienza, correttezza scientifica e relazionale, portano dunque ad un unicum professionale, e la loro assenza rappresenta un disvalore morale. Ecco dunque la funzione attiva e propositiva dell’avvocato, la cui attività non si limita all’esecuzione fedele di un mandato nell’ambito della legge, poiché -come si legge nel Preambolo art. 1.1. del Codice di deontologia degli avvocati europei, CCBE, Bruxelles, 2010, con traduzione del CNF- in uno “Stato di diritto l’avvocato è indispensabile alla giustizia” e la sua crescita professionale è una garanzia di legalità, e quindi necessaria e doverosa. I punti che Goldoni in avvio della sua carriera professionale aveva indicato -e cioè la fatica e la probità- sono proprio l’aggiornamento e la correttezza professionale, al riguardo rinviandosi al Codice Deontologico (il cui testo adottato nella seduta amministrativa del CNF del 23 febbraio 2024, nel testo pubblicato sulla G.U. n. 102 del 3 maggio 2024 ed entrato in vigore il 2 luglio 2024, è stato integrato con le modifiche pubblicate su G.U. n. 202 del 1 settembre 2025) ed in particolare all’art. 14, che va letto in uno sia con l’art. 15, che impone all’avvocato il dovere di aggiornamento professionale (di “formazione continua”), specie con riferimento ai settori nei quali svolge la propria attività prevalente, sia con l’art. 26 (1° e 2° comma) che correlano l’accettazione del mandato alla competenza a svolgerlo.

[6] Non a caso l’art. 9, comma 2, del Codice Deontologico precisa che “l’avvocato anche al di fuori dell’attività professionale deve osservare i doveri di probità, dignità e decoro, nella salvaguardia della propria reputazione e della professione forense”. Del resto le ricette di migliore operatività personale devono essere trovate da ciascun professionista su una strada che diventa vocazionale e presuppone un continuo sforzo di crescita da un punto di vista scientifico e da un punto di vista umano; ove ciò non fosse si creerebbe uno iato tra l’azione ed il pensiero (che sarebbe compresso nei suoi fondamenti di eticità) poichè “senza linfa spirituale il nostro patrocinio sarebbe infedele alle sue più profonde potenzialità” (E. Gaz in Infedele patrocinio, Feltre, 2001, 79).

[7] V. Paglia, L’algoritmo della vita, Milano, 2024, 10.

[8] L’IA investe temi come libertà e democrazia, privacy e verità, governance, etc.; approfondire tali tematiche ci porterebbe troppo lontano, ma il cenno serve per avere presente che il tema trascende la nostra professione ma che pure le nostre risposte concettuali alle problematiche che l’IA pone non sono indifferenti alla professione medesima ed alla società.

[9] Attendiamo di leggere al riguardo A. Bartolini, Amministrare l’innovazione. Il diritto amministrativo dell’innovazione tecnologica, di prossima pubblicazione.

[10] Di grande rilievo è il Protocollo d’intesa denominato Rome call for AI ethics sottoscritto presso in Roma – SCV il 28 febbraio 2019, con il suo Addendum sottoscritto ad Hiroshima il 10 luglio 2024, in cui per garantire un uso etico dell’IA vengono indicati i principi di trasparenza, inclusione, responsabilità, imparzialità affidabilità, sicurezza e privacy. Lo stesso G7 ha trattato il tema dell’IA il 14 giugno 2024.

[11] Ci si riferisce all’importante Regolamento (Ue) 2024/1689 (c.d. AI Act).

[12] Al fine di correttamente tenere conto del suddetto Regolamento (Ue) 2024/1689, il 20 marzo 2025 il Senato ha approvato il disegno di legge in materia di intelligenza artificiale, a sua volta approvato il 25 giugno 2025 dalla Camera dei Deputati (DDL 2316) ma con modificazioni, cosicchè il testo è stato nuovamente trasmesso al Senato, ove attualmente è in esame. Per quello che qui rileva l’art. 13, comma 1, del DDL dispone per le professioni intellettuali che “l’utilizzo di sistemi di intelligenza artificiale nelle professioni intellettuali è finalizzato al solo esercizio delle attività strumentali e di supporto all’attività professionale e con prevalenza del lavoro intellettuale oggetto della prestazione d’opera”; il DDL tratta anche dell’utilizzo dell’IA nella p.a all’art. 14.

[13] Basti solo ricordare la Mozione sull’IA che UNAA ha predisposto in vista del Congresso CNF di Lecce del 2022 e la Mozione approvata nel Congresso UNAA di Bari nel novembre 2024.

[14] F. Volpe Le trasformazioni indotte dall’I.A. nel giudizio amministrativo in www.amministrativistiveneti.it dell’11 aprile 2025.

[15] Il D.P.C.S. 9 maggio 2025, prevede nuove modalità di accesso al fascicolo informatico e di deposito degli atti; dal 1° gennaio 2026 la piattaforma Formweb per il deposito degli atti sarà a regime e nelle more coesisteranno i due sistemi di deposito tramite pec (ma utilizzando i moduli di deposito che si modificano in progress) e tramite Formweb. Significativo è sul punto l’art. 15 del DDL di cui alla nota che segue, che al comma 1 precisa che “nei casi di impiego dei sistemi di intelligenza artificiale nell’attività giudiziaria è sempre riservata al magistrato ogni decisione sull’interpretazione e sull’applicazione della legge, sulla valutazione dei fatti e delle prove e sull’adozione dei provvedimenti”.

[16] Tra tutte, si richiama la sentenza Cons. Stato, sez. III, 25 novembre 2021, n. 7891, per cui da un lato “l’algoritmo è una sequenza finita di istruzioni, ben definite e non ambigue, così da poter essere eseguite meccanicamente e tali da produrre un determinato risultato. Tale nozione quando è applicata a sistemi tecnologici, è ineludibilmente collegata al concetto di automazione ossia a sistemi di azione e controllo idonei a ridurre l’intervento umano”; dall’altro e dunque “Cosa diversa, invece, è l’intelligenza artificiale. In questo caso l’algoritmo contempla meccanismi di machine learning e crea un sistema che non si limita solo ad applicare le regole software e i parametri preimpostati (come fa invece l’algoritmo “tradizionale”) ma, al contrario, elabora costantemente nuovi criteri di inferenza tra dati e assume decisioni efficienti sulla base di tali elaborazioni, secondo un processo di apprendimento automatico”. Per un commento ad essa si veda M. Iaselli: Consiglio di Stato: quando si può parlare di intelligenza artificiale? apparso su altalex.com il 10 dicembre 2021.

[17] E’ un tema caro a chi scrive; così sia consentito un richiamo a precedenti contributi su cui questo pure si fonda: Riflessioni sulla professione di avvocato: un percorso di crescita umana e professionale, in Dir. e proc. amm., 2009, 4, 1013 e ss.; Pennellate di deontologia forense, in Amministr@tivamente.it, 2013, 6 e ss.; Note brevi sulla deontologia dell’avvocato in Studi in Onore di I. Cacciavillani, 2018, 37 e ss.

[18] Forse è ciò che è successo al collega dello Utah, che nel maggio 2025 è stato sanzionato dalla locale Corte d’Appello per aver inserito in un proprio atto giudiziario il riferimento ad un precedente mai esistito, invero redatto da ChatGPT. La Corte ha ribadito in tale circostanza che “l’utilizzo dell’IA nella preparazione dei documenti rimane uno strumento di ricerca legale che continuerà a evolversi con i progressi della tecnologia. Tuttavia, sottolineiamo che ogni avvocato ha il dovere costante di rivedere e garantire l’accuratezza dei propri documenti giudiziari“. Analogamente precedenti giurisprudenziali inesistenti sono stati riportati negli atti di una causa proposta innanzi al Tribunale di Firenze, per l’errato ed incontrollato utilizzo dell’IA (cfr. ordinanza del Tribunale di Firenze, Sezione Imprese, pubblicata il 14 marzo 2025); l’avvocato ometteva nella specie la verifica dei precedenti da esso stesso richiamati, configurandosi la c.d. allucinazione giuridica creata dall’IA.

[19] Il discrimen nel comportamento corretto o meno è dato dunque dal come si considera l’altro e come si considera sé stessi; per il resto, per disciplinare e ad attuare normativamente i principi di comportamento dell’avvocato esiste -come già detto – il Codice deontologico.