Con decreto del Presidente del Consiglio di Stato 5 maggio 2025, sono state introdotte alcune modifiche alla disciplina tecnica del P.A.T.
Alcune di queste modifiche sono entrate in vigore il 20 maggio 2025 (essenzialmente le norme attinenti alle modalità di accesso ai fascicoli telematici); le altre entreranno in vigore il giorno 1 febbraio 2026, dopo un periodo di “rodaggio” in cui il nuovo processo telematico verrà introdotto a scaglioni, secondo le diverse serie giudiziarie.
Riporto le novità che mi sembrano più significative, allegando, a mo’ di spigolatura, un mio breve commento a calce di ciascuna di esse.
Pertanto, quanto all’allegato 1 delle norme tecniche, viene modificato l’art. 9 (Atti delle parti e degli ausiliari del giudice) del previgente decreto del Presidente del Consiglio di Stato 28 luglio 2021:
«Ai fini della redazione degli atti processuali gli utenti potranno disporre di funzionalità di ausilio, anche in attuazione di specifiche previsioni normative».
Attenzione: qui stiamo parlando di atti processuali. Tanto quelli delle parti, tanto quelli del giudice.
Di fatto, la riforma autorizza l’impiego dell’intelligenza artificiale per redigere i ricorsi e le memorie. E pace: se un avvocato si fida e se la sente, lo faccia. Quando poi ci fossero degli svarioni, le conseguenze ricadranno su di lui e sul suo cliente.
Ma si autorizza anche l’impiego dell’intelligenza artificiale da parte dei magistrati per la redazione delle sentenze, delle ordinanze e dei decreti (magari, anche quelli di perenzione? Magari, soprattutto quelli?). Qui la cosa si fa più seria.
Sempre all’art. 9 viene inserito un comma 2 bis:
«2-bis. Il deposito degli atti e dei documenti di cui al comma 1 effettuato mediante Formweb è tempestivo quando entro le ore 24,00 del giorno di scadenza è generata dal portale la ricevuta di invio secondo quanto previsto dalle specifiche tecniche di cui all’art. 19, comma1. Se il messaggio PEC inviato dal sistema SIGA, che perviene entro le ore 24,00 del giorno lavorativo successivo all’invio del deposito, contiene l’informazione di mancato deposito, l’attività di deposito deve essere ripetuta e, ai fini dell’eventuale rimessione in termini da parte del giudice, ove la mancata consegna sia dipesa da cause non imputabili al depositante, deve essere allegato il messaggio di mancato deposito unitamente alla ricevuta del primo invio eseguito».
Questa è una cosa buona: viene abrogato l’ingiustificato e giugulatorio termine orario “delle ore 12.00” per i depositi.
Restiamo all’allegato I, di cui viene modificato anche l’art. 17, introducendosi questa previsione:
«I parametri tecnici sono adeguati e aggiornati in base all’evoluzione scientifica e tecnologica dal responsabile del SIGA, previa comunicazione al Consiglio di Presidenza della giustizia amministrativa.».
Questa novità è meno buona. Già era discutibilissimo che la disciplina del P.A.T. fosse affidata al Presidente del Consiglio di Stato, perché in questo modo è stata indebolita la terzietà dell’apparato giurisdizionale rispetto alla disciplina processuale (e, quindi, indirettamente e potenzialmente, anche rispetto alle parti).
Ma ora la competenza a introdurre la disciplina tecnica passa, almeno in parte, addirittura a un ufficio burocratico. Siamo, poi, sicuri che questa “subdelega” sia legittima?
Passiamo, adesso, all’allegato II, dove viene inserito un nuovo art. 6 bis:
«Art. 6-bis (Deposito tramite Formweb – art. 9 dell’allegato 1). – 1. L’inserimento dei dati e il deposito dell’atto introduttivo, dei relativi allegati e degli altri atti di parte tramite Formweb è effettuato secondo le tipologie offerte dal menu del portale.
2. L’inserimento dei dati, dei relativi allegati e degli altri atti di parte tramite Formweb può essere effettuato anche dai soggetti indicati dai difensori muniti di procura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, come collaboratori.
(…)
5. Il RiepilogoDepositoFormweb sottoscritto digitalmente potrà essere inserito sullo stesso portale ai fini del deposito dai difensori muniti di procura, nonché dai soggetti indicati dai medesimi difensori, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, come collaboratori».
Questa novità è cosa piuttosto delicata e potenziale fonte di alcuni risvolti giuridici.
È vero che essa è stata inserita su insistenza del Foro e di quegli avvocati che si sono dichiarati preoccupati di dover eseguire di persona l’accesso SPID al nuovo portale di deposito.
Non sono sicuro, però, che l’iniziativa sia felice.
Dopo l’introduzione del P.A.T. sono ragionevolmente certo, infatti, che il deposito non sia più un atto materiale, ma che sia un vero e proprio atto processuale, stante il fatto che esso soggiace a una precisa disciplina sulla sua validità. Spedire un deposito per via telematica, dunque, non è giuridicamente equivalente a quel che si faceva un tempo, quando si mandava un proprio collaboratore al T.A.R. perché questi depositasse il faldone con le carte.
Ebbene, un praticante, un avvocato che non sia in procura, un collaboratore di studio possono sottoscrivere atti processuali, i quali, per definizione e per superiore volontà di legge, sono di stretta competenza del difensore?
Viene, infine, modificato anche l’art. 18 dell’Allegato II. Esso riguarda l’accesso al fascicolo telematico:
«2. Fermo quanto disposto dall’art. 17, comma 2, dell’Allegato 1, gli ausiliari del giudice accedono ai servizi di consultazione del fascicolo processuale, nei limiti dell’incarico ricevuto, attraverso una sezione riservata del sito istituzionale denominata «Ausiliari del giudice», utilizzando i sistemi di identità digitale resi disponibili, in conformità alle previsioni del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82».
Ecco che fanno capolino gli addetti all’Ufficio del Processo e i tirocinanti. È previsto che costoro possano accedere ai fascicoli telematici delle cause a loro “affidate”.
Non che, nei fatti, non sia già così.
Ma, finché accede al fascicolo un magistrato o un addetto delle segreterie del T.A.R. o del CdS, sta bene.
Quando accede al fascicolo un terzo, sta meno bene, se non sono previste delle cautele.
Soprattutto, non sta bene che le parti ignorino chi abbia concretamente avuto accesso al fascicolo e tanto più sarebbe corretto che questi ausiliari fossero identificabili, se poi i medesimi dovessero concretamente collaborare alla stesura dei provvedimenti giurisdizionali.
Così come le parti hanno diritto di conoscere i nomi dei magistrati che giudicano la loro causa, non vedo perché non debbano conoscere anche l’identità degli ausiliari che concorressero a istruire la redazione della decisione.
Sarebbe dunque auspicabile stabilire che ogni volta che un ausiliario acceda al fascicolo, il medesimo fascicolo dia atto dell’accesso e indichi chi effettivamente l’abbia compiuto. Non mi sembra una implementazione troppo gravosa e sarebbe, invece, ragione di trasparenza circa il modo con cui è esercitata la funzione giurisdizionale.
Francesco Volpe