Secondo le bozze del d.l. che sarebbe stato approvato ieri sera, 6 luglio 2020,  in Consiglio dei ministri (salvo intese, naturalmente), si andrebbe a modificare l’art. 10 – bis della legge generale sul procedimento.

La riforma avrebbe questo contenuto: “All’articolo 10-bis, comma 1, il terzo e il quarto periodo sono sostituiti dai seguenti: “La comunicazione di cui al primo periodo sospende i termini di conclusione dei procedimenti, che ricominciano a decorrere dieci giorni dopo la presentazione delle osservazioni o, in mancanza delle stesse, dalla scadenza del termine di cui al secondo periodo. Qualora gli istanti abbiano presentato osservazioni, del loro eventuale mancato accoglimento il responsabile del procedimento o l’autorità competente sono tenuti a dare ragione nella motivazione del provvedimento finale di diniego indicando, se ve ne sono, i soli motivi ostativi ulteriori che sono conseguenza delle osservazioni. In caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato”.

Se entrerà in vigore, questa norma, anziché semplificare il rilascio delle autorizzazioni a favore dei privati, la complicherà.

Vediamo perché, trascurando la questione della sostituzione del regime interruttivo con quello sospensivo.

Poniamo questo caso.

Io chiedo l’autorizzazione “AUT” e l’Amministrazione mi contesta, come ostativi al suo rilascio, i motivi “alfa” e “beta”. Io presento osservazioni contro la contestazione.

A questo punto, nel regime vigente, l’Amministrazione può dirmi di no solo per gli stessi motivi “alfa” e “beta”, dimostrando che le mie osservazioni non sono persuasive. Non può, invece, negarmi AUT per il diverso motivo “gamma”.

Con la nuovo formulazione, invece, l’Amministrazione può dirmi di no anche per il motivo “gamma” se esso emerga proprio dalle stesse osservazioni che ho inviato.

Sia pure di poco, ma le possibilità di diniego, per l’Amministrazione, si sono ampliate e toccherà stare molto attenti a come si formulano quelle osservazioni.

Ma non è finita.

La nuova disposizione dice anche che “in caso di annullamento in giudizio del provvedimento così adottato, nell’esercitare nuovamente il suo potere l’amministrazione non può addurre per la prima volta motivi ostativi già emergenti dall’istruttoria del provvedimento annullato”.

Ripartiamo dallo stesso esempio di prima. Io chiedo l’autorizzazione AUT, l’Amministrazione mi osta i motivi “alfa” e “beta”. A questo punto io presento osservazioni, dimostrando che “alfa” e “beta” non bastano a dirmi di no.

E, infatti, l’Amministrazione mi nega il provvedimento per il diverso motivo “gamma” che non mi è mai stato contestato.

A questo punto, io faccio ricorso, sollevando la violazione di legge per violazione del 10 – bis e il giudice annulla.

Dopo l’annullamento, nel regime vigente, da dove dovrà ripartire il procedimento?

Secondo la regola generale, ripartirà del primo atto del procedimento non viziato: vale a dire proprio dalla contestazione dei motivi alfa e beta e quindi l’Amministrazione non potrà dirmi di no per motivi diversi da “alfa” e da “beta”.

Più precisamente, se tornasse a dirmi di no per il motivo gamma (già considerato dal giudice con la sentenza di annullamento) il nuovo diniego sarebbe violativo del giudicato e questo aprirebbe le porte del rito dell’ottemperanza. Se mi dicesse di no per un motivo “delta”, forse l’atto sarebbe semplicemente illegittimo, proprio perché AUT è stato negato sulla base di un motivo diverso da alfa e da beta. Comunque, però, delta non potrebbe essere utilizzato.

Con la nuova disposizione, invece, cosa succederà, dopo l’annullamento del giudice?

Succederà che, se l’Amministrazione, sulla base dell’istruttoria già in suo possesso, potrà in qualche modo giustificare un motivo di diniego “delta”, “eta” o anche lo stesso “gamma” (per cui era già stato disposto l’annullamento), essa potrà dirmi tranquillamente e del tutto legittimamente di no: non solo per “alfa” o per “beta”, ma anche per questi ulteriori motivi.

In sostanza, la nuova disposizione farà sì che, dopo l’annullamento giurisdizionale, cada, di fatto, anche la comunicazione dei motivi ostativi non viziata e che era posta a garanzia della parte privata, definendo il perimetro dei motivi di diniego.

Questa è davvero semplificazione?

Francesco Volpe

 

 

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