Con ordinanza n. 1166 del 12 dicembre 2018, la Sezione Seconda del Tar per il Veneto ha sollevato “questione di legittimità costituzionale dell’art. 64 della legge regionale 30 dicembre 2016, n. 30, per contrasto con gli artt. 3, 5, 114, comma 2, 117, comma 2, lett. l), e comma 6, nonché 118 della Costituzione”.

Riprende quindi piena attualità la vexata quaestio della derogabilità – in virtù della normativa regionale riguardante il cd. “Piano-Casa” – della disciplina in materia di distanze dal confine.

Come si ricorderà, una prima interpretazione del Tar Veneto aveva affermato che le norme del piano casa regionale derogano alle disposizioni comunali e non alle disposizioni statali, e che quelle sulle distanze dei confini andavano inquadrate come disposizioni comunali – dunque derogabili – mentre le distanze tra fabbricati, riconducibili al D.M. n. 1444 del 1968, integravano disposizioni statali e dunque inderogabili.

Successivamente, con la sentenza n. 1128 del 2016, il Tar Veneto ha mutato il proprio orientamento, giungendo alla conclusione che le norme regionali sul piano casa non possano comunque derogare alle distanze dai confini previste dalla regolamentazione locale.

Per sottrarsi alle conseguenze di questa nuova interpretazione, la Regione, con l’art. 64 della legge n. 30 del 2016, diede un’interpretazione autentica delle proprie norme affermando che esse devono intendersi nel senso di consentire la deroga anche ai parametri di distanza dai confini previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali.

La sentenza in parola valorizzava, inter alia, l’argomento sistematico per cui le distanze dai confini sono in realtà riconducibili alle distanze tra costruzioni, cosicché il legislatore regionale non potrebbe incidere su di esse a pena di travalicare i limiti costituzionali della propria competenza.

Il punto, non superato, viene ora rimesso all’attenzione della Consulta, per uno scrutinio sulla costituzionalità dell’art. 64 in esame.

E’ superfluo rimarcare che in tal modo si sta “vivacizzando” come non mai il delicato tema dei rapporti tra le sentenze del Tribunale Amministrativo, l’intervento del legislatore regionale e  – soprattutto – le difficoltà delle amministrazioni locali, degli operatori e dei cittadini interessati alla e dalla questione.

E.G.

 

* Si allega copia integrale dell’ordinanza T.A.R. Veneto n. 1166 del 12 dicembre 2018

ordinanza TAR Veneto 1166 del 2018

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