– Con la recente ordinanza n. 77 del 2019, il TAR Piemonte ha ammesso l’intervento di alcune associazioni di avvocati amministrativisti nel giudizio nel corso del quale pende avanti alla CGUE questione pregiudiziale, relativa alla compatibilità con la disciplina comunitaria del nostro, ormai famigerato, art. 120 comma 2-bis c.p.a., norma che prevede il c.d. rito superaccelerato in materia di appalti pubblici con onere di impugnazione diretta ed immediata di ammissioni ed esclusioni dei concorrenti.

– La pronuncia è piuttosto singolare sotto il profilo processuale, in quanto ha ritenuto ammissibile l’intervento ad adiuvandum delle associazioni forensi in un processo che era già sospeso in virtù dell’avvenuta devoluzione della questione pregiudiziale alla Corte di Giustizia, e quindi in cui, a rigore, avrebbe dovuto essere ritenuta preclusa ogni ulteriore attività giudiziale.

Sul punto, il TAR ha affermato “l’esigenza per le associazioni di categoria di intervenire nel giudizio si manifesta proprio a causa del rinvio pregiudiziale che ha dato origine alla sospensione del processo”.

Praticamente, è proprio la sospensione ed il connesso rinvio pregiudiziale alla Corte ad aver creato le condizioni, nel ragionamento del collegio torinese, per l’ammissibilità dell’intervento.

L’ordinanza in sostanza afferma un principio generale, di applicazione piuttosto delicata, riferibile a tutti i casi in cui penda una questione pregiudiziale avanti alla CGUE: la categoria di professionisti interessati può intervenire, anche tardivamente, nel giudizio a quo (previa verifica delle coerenza tra le proprie finalità statutarie e il problema devoluto alla Corte), usandolo come “trampolino” per arrivare a far sentire le proprie ragioni in sede europea.

– In tema di concretezza e attualità dell’interesse ad adiuvandum in capo alle associazioni, l’ordinanza ha affermato:

“Ritiene il Collegio che le diverse associazioni rappresentative degli interessi della categoria degli avvocati amministrativisti hanno un interesse specifico ad intervenire nel presente giudizio in virtù dello scopo espressamente indicato nei loro statuti (…) di tutelare gli interessi comuni alla categoria anche assumendone la difesa dinanzi agli organi giurisdizionali.

Esse hanno, inoltre, un interesse concreto a partecipare al giudizio dinanzi alla Corte di Giustizia per contribuire, in virtù del principio di leale collaborazione, alla formazione di un autorevole precedente di immediata e diretta applicazione nell’ordinamento interno che investe direttamente, così come posto in luce dall’ordinanza di rimessione alla Corte del T.A.R. Piemonte del 17 gennaio 2018, n. 88, ‘i fondamentali principi di efficacia, celerità, non discriminazione ed accessibilità’ della tutela.

Sostiene il Collegio che le associazioni esponenziali dell’interesse della categoria degli avvocati amministrativisti rivestano un ruolo di primaria importanza nella elaborazione delle buone regole per la predisposizione di un ricorso efficace nella materia dei contratti pubblici”.

Il plauso alla categoria e al ruolo nel nostro ordinamento delle associazioni esponenziali degli amministrativisti va certamente considerato positivamente: tuttavia, viene da chiedersi quanto sia effettivo ed efficace il ruolo di tali associazioni nella fase di predisposizione delle regole, se una norma irragionevole e lesiva del diritto di difesa quale l’art. 120 comma 2-bis ha potuto trovare ingresso nel nostro sistema processuale.

– Sul merito della questione, il TAR Piemonte è sceso chiaramente in campo contro la norma, affermando senza mezzi termini:

“La previsione di un termine così esiguo, quale quello di cui all’articolo 120, comma 2 bis, c.p.a. per elaborare una difesa tecnicamente complessa, senza l’ausilio di tutta la documentazione utile e per la tutela di un interesse procedimentale del singolo operatore economico alla corretta formazione ed alla certezza della platea dei concorrenti, in una fase prodromica in cui non è stata ancora definita la loro posizione in graduatoria per cui lo stesso potrebbe non concretizzarsi mai nell’interesse legittimo ad ottenere l’aggiudicazione, contribuisce a rendere più oneroso l’accesso alla giustizia promosso dall’articolo 47 C.D.F.U.E. e dagli articoli 6, 13 e 35 C.E.D.U..

Più chiaro di così, verrebbe da dire, si muore…

– In definitiva, il TAR ha certamente forzato i principi in tema di interesse ad agire e legittimazione all’intervento ad adiuvandum nel processo amministrativo, ma lo ha fatto “per una buona causa”, ossia far arrivare in CGUE le istanze di categoria che – si spera – contribuiranno a far valutare alla Corte le criticità dell’attuale onere di immediata impugnazione imposto ai concorrenti in assenza di lesione concreta e attuale.

Del resto, se l’obbiettivo era quello di provare a eliminare una regola che impone un ricorso quando l’interesse non c’è proprio, non era il caso di andare troppo per il sottile nei confronti delle associazioni e della loro posizione.

Adesso, con l’arrivo della “cavalleria” in battaglia, non resta che attendere le valutazioni della Corte…

Alberto Salmaso

Ordinanza TAR Piemonte 88-2018

Ordinanza TAR Piemonte 77-2019

 

*Nota di commento a TAR Piemonte, sez. I, ord. 24 gennaio 2019, n. 77

 

 

 

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