Forse taluno dei venticinque lettori ricorderà la straordinaria esperienza vissuta dal Foro Veneto tra la fine del secolo scorso e l’inizio di questo, della dozzina di “crociere giuridiche” celebrate verso metà settembre: veri convegni giuridici naviganti in altro Adriatico. Memorabile quella dell’estate 2000, tenuta a commento della sentenza delle Ss. Uu. della Cassazione n. 500/1999 -ben definibile “storica”- sulla risarcibilità del danno causato da atto amministrativo illegittimo, senz’uopo della previa rimozione dell’atto lesivo.

Il tema era stato annunciato nell’invito e ci fu ressa all’imbarco, presente la crema della Dottrina amministrativistica e civile. Franco Gaetano Scoca assicura di ricordarli perfettamente quegli scontri impietosi e titanici su una tesi decisamente rivoluzionaria, ora ripresa nel suo ultimo libro, L’interesse legittimo — storia e teoria, Giappichelli, settembre 2017. 500 pagine irte di note che fanno la storia del diritto amministrativo nel secolo e mezzo della sua vigenza, riassunta -ed è certamente insolito per un trattato di quella mole- in una nota (2 di pag. 400): “questa è la storia dell’interesse legittimo; ed è la storia della evoluzione della reciproca posizione, in termini generali, dell’Amministrazione nei confronti di privati e dei privati nei confronti dell’Amministrazione. E, se si vuole, la storia della lenta trasformazione del suddito in cittadino e del progressivo potenziamento della cittadinanza giuridica”; affermazione perentoria pianamente da condividere, anche se proprio a chiusura -ultima riga di pag. 487- tra il rassegnato e il patetico afferma che “ciò è quanto basta per ritenere che l’interesse legittimo sia una valida ed autonoma figura dí teoria generale“; appunto: un’anticaglia giuridica di valore (solo) storico.

E ce ne volle per arrivare (a settant’anni dal suo avvento, partiti dall’art. 5 dello Statuto Albertino del 1848, “solo al Re appartiene il potere esecutivo”) agli articoli 1 (“la sovranità appartiene al popolo”) e 98.1 (“í pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione”) della Costituzione!

E quanto travaglio per giungerci!

Bene ha fatto l’illustre Maestro ad andare a ritroso fino al 1865, documentando il lento e sofferto travaglio della Dottrina, impegnata a far evolvere una giurisprudenza che proprio la sentenza 500/1999 non esitò a definire “ingessata”; in cui l’atto amministrativo era sempre e per definizione ottriato dalla sacra Maestà del Re: nessun diritto del suddito, ma mero interesse di fatto, tutelabile sempre e per definizione solo nel quadro del rispetto dell’assolutamente prevalente interesse pubblico generale (sostanzialmente “del Re”).

Non sarà mai sufficientemente considerata l’assoluta centralità dell’art. 2 Cost., che “riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell’Uomo sia come singolo“.

Vero è che lo splendido volume di Franco Scoca ci porta ai confini del diritto amministrativo; tocca al lettore saltare quel confine addentrandosi nel campo del diritto civile e rivedere la teoria generale della responsabilità risarcitoria. Vi s’insegna ch’essa può nascere ex contractu o ex contactu, come dire da atto negoziale o da (cont)atto illecito. Dall’assimilazione organica (o anche solo sistematica) dell’attuale assetto costituzionale -o meglio dalla digestione culturale dei due articoli 1 e 98, debitamente coordinati con l’art. 54.2 Cost., secondo cui “i cittadini cui sono affidate pubbliche funzioni devono adempierle con disciplina o onore” va ritenuta la responsabilità civile appunto ex functione, in caso di non corretto adempimento della funzione di competenza (ex art. 97.2)

Ecco l’archiviazione senza rimpianto del mantra dell’interesse legittimo.

Ivone Cacciavillani

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