Indice.

1. Premessa: l’origine “storica” della legislazione del Piano Casa Regionale ed i tratti caratterizzanti della medesima; 2. Gli interventi giurisprudenziali del T.A.R. e del Consiglio di Stato: accenni alla natura del Piano Casa; 3. L’importante intervento della Corte Costituzionale: la sentenza n. 259/2014 del 7 ottobre – 5 novembre 2014.

Gentilissimi Colleghi, ringrazio, in primo luogo, il Presidente ed Amico Avv. Stefano Bigolaro nonché il Collega ed amico Avv. Enrico Gaz per avermi convolto in questa innovativa iniziativa, nonostante Loro sappiano quanto io sia restio a partecipare come Relatore in Convegni anche fra Noi appartenenti all’Associazione, giacchè mi sembra di non avere mai il tempo materiale per potermi preparare con adeguatezza.

Ma, stavolta, mi sono detto che lo spirito di servizio deve prevalere e, pertanto, eccomi qui, sperando di poter essere all’altezza del compito assegnatomi.

In secondo luogo, necessita preliminarmente effettuare una doverosa precisazione: il presente contributo non possiede alcuna finalità di natura sistematica bensì si ripromette di indagare – con tutta la possibile sintesi – la natura del Piano Casa della Regione Veneto, dapprima in termini generali ed, indi, con l’ausilio degli accenni che si rinvengono nella giurisprudenza, del Giudice Amministrativo e del Giudice delle Leggi.

A tali fini, anche seguendo il filo conduttore indicato dall’Avv. Gaz, articolo il mio intervento come segue.

1. Premessa: l’origine “storica” della legislazione del Piano Casa Regionale ed i tratti caratterizzanti della medesima.

Al fine di contestualizzare l’origine della Legge Regionale istitutiva devesi rilevare che il 31 marzo 2009, dopo mesi di lunghe trattative, Governo, Regioni ed Enti Locali siglavano l’intesa sul cc.dd. “Piano Casa”, ratificata poi nella Conferenza Permanente Stato – Regioni del 1 aprile 2009. Come stabilito dall’Intesa raggiunta in sede di Conferenza, le Regioni si impegnavano ad approvare – entro e non oltre 90 giorni da quella data – proprie Leggi, vòlte a favorire il rilancio dell’economia, rispondere ai bisogni abitativi delle famiglie ed introdurre incisive misure di semplificazione procedurale dell’attività edilizia.

La Regione Veneto onorò l’impegno assunto in data 8 luglio 2009 con la promulgazione della Legge Regionale n. 14, oggetto di successive proroghe e modifiche nel 2011 e 2013 (con Leggi Regionali n. 13 e 32, cc.dd. “Piano casa bis” e “Piano Casa ter”).

Anzitutto, devesi rilevare, su di un piano generalissimo ed ontologico, che la disciplina normativa dettata dalla L.R.V. n. 14/2009 e successive modifiche ed integrazioni, è una disciplina normativa eccezionale, straordinaria e transitoria la quale si applica “anche agli edifici soggetti a specifiche forme di tutela a condizione che gli interventi possano essere autorizzati ai sensi della normativa statale, regionale o dagli Strumenti Urbanistici territoriali” (cfr. Legge citata, Articolo 1, comma II^). In secondo luogo, trattasi di disciplina normativa speciale e derogatoria (cfr., ad esempio, l’Articolo 3, comma II^ della L.R.V. n. 14/2009, come sostituito dall’Articolo 3, comma II^, della L.R.V. 29 novembre 2013, n. 32 il quale prescrive quanto segue: “……….Gli interventi di cui al comma 1 finalizzati al perseguimento degli attuali standard qualitativi, architettonici, energetici, tecnologici e di sicurezza sono consentiti in deroga alle previsioni dei regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici territoriali, comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali. La demolizione e ricostruzione, purchè gli edifici siano situati in Zona territoriale omogenea propria, può avvenire anche parzialmente e può prevedere incrementi del volume o della superficie………… ”;  ed ancora Articolo 6, comma I^ prescrive che: “Le disposizioni della presente legge di carattere straordinario prevalgono sulle norme dei Regolamenti degli Enti Locali e sulle Norme Tecniche dei Piani e dei Regolamenti Urbanistici contrastanti con esse”; nonché l’Articolo 10, comma b) bis, della Legge sul Piano Casa Regionale, disciplinante gli interventi di ristrutturazione edilizia, prescrive quanto segue: “…… negli interventi di ristrutturazione edilizia la ricostruzione a seguito della demolizione può avvenire anche su area di sedime parzialmente diversa, purchè ciò non comporti una modifica sostanziale della localizzazione dell’edificio all’interno del lotto di pertinenza”.

Quindi: il “Piano Casa” è una Legge Regionale di carattere straordinario che prevale sulle previsioni dei Regolamenti Comunali e degli Strumenti Urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali, ivi compresi i piani ambientali dei parchi regionali nonché quelle in contrasto con essa (Art. 2, comma I^ ed Art. 6, comma I^ della L.R. Veneto 32/2013 e successive modifiche ed integrazioni). Pertanto, le distanze previste dai Regolamenti Edilizi sono tutte derogabili; si devono rispettare solamente le disposizioni in materia di distanze previste dalla normativa vigente di fonte statale (Art. 9, comma VIII^, della L.R. Veneto 32/2013 e successive modifiche ed integrazioni). Ciò risulta ulteriormente comprovato, nell’intenzione del Legislatore Veneto, dall’Articolo 64 della L.R.V. 30 dicembre 2016, n. 30, rubricata, “Interpretazione autentica dell’Articolo 2, comma 1, dell’Articolo 6, comma 1 e dell’articolo 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’energia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” a tenore della quale:

  • “1. Le norme di deroga alle previsioni dei Regolamenti comunali e degli strumenti urbanistici e territoriali comunali, provinciali e regionali di cui all’articolo 2, comma 1, e di prevalenza sulle norme dei regolamenti degli enti locali e sulle norme tecniche dei piani e regolamenti urbanistici di cui all’articolo 6, comma 1 della legge regionale 8 luglio 2009 n. 14 “Intervento regionale a sostegno del settore edilizio e per favorire l’utilizzo dell’energia sostenibile e modifiche alla legge regionale 12 luglio 2007, n. 16 in materia di barriere architettoniche” e successive modificazioni, devono intendersi nel senso che esse consentono di derogare ai parametri edilizi di superficie, volume, altezza e distanza, anche dai confini, previsti dai regolamenti e dalle norme tecniche di attuazione di strumenti urbanistici e territoriali, fermo restando quanto previsto all’articolo 9, comma 8, della medesima legge regionale 8 luglio 2009, n. 14 con esclusivo riferimento a disposizioni di emanazione statale;
  • Gli eventuali provvedimenti di rigetto o di annullamento emessi dal Comune sulla base di una interpretazione degli articoli 2, comma 1, 6, comma 1 e 9, comma 8, della legge regionale 8 luglio 2009, n. 14, diversa da quella indicata al comma 1, sono riesaminati alla luce di quanto previsto dai medesimi”.

Ossia il nuovo orientamento dell’Urbanistica di cui il cosiddetto “Piano Casa” e la relativa norma sono espressione e promuovono misure per il sostegno al settore edilizio attraverso interventi finalizzati al miglioramento delle qualità abitative per preservare, mantenere, ricostituire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’energia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili. Non si tratta di edilizia speculativa ma di edilizia destinata alle famiglie, ai proprietari di prima casa che dimorano all’interno della stessa abitazione ampliata. Il Piano Casa della Regione Veneto è stato prorogato piuttosto recentemente (in data 19 dicembre 2016) fino al 31 dicembre 2018.

2. Gli interventi giurisprudenziali del T.A.R. e del Consiglio di Stato: accenni alla natura del Piano Casa. 

Ora, a distanza di quasi 9 anni dall’entrata in vigore della Legge Regionale istitutiva del cc.dd. “Piano Casa”, può stilarsi un bilancio in merito, per vero del tutto sommario, in merito all’applicazione di detto corpus normativo. Ai numerosi interventi edilizi richiesti, in esecuzione di detta Legge Regionale, è del tutto inevitabilmente seguito un contenzioso importante ma nemmeno troppo consistente. Le questioni giuridiche su cui è stato chiamato a pronunciarsi il T.A.R. per il Veneto, in primo grado, ed il Consiglio di Stato, in grado di appello, hanno posto problematiche molto importanti relative alla interpretazione della Legge Regionale in commento dapprima con riferimento alla legittimità delle norme regolamentari attuative adottate dai Comuni. Le sentenze del T.A.R. Veneto, Sezione II^, avevano individuato, al riguardo, alcuni punti fermi per cercare di superare i contrasti tra gli Atti integrativi dei Comuni e la stessa legge. La nuova legge modificativa (L.R.V. n. 32/2013) ha superato questi problemi nel momento in cui li ha risolti, in apicibus, non demandando più ai Comuni la possibilità di limitare, in determinati ambiti, l’applicazione stessa del Piano Casa Regionale. Si trattava, da parte del T.A.R. di verificare se il potere del Comune di limitare l’applicazione della disciplina introdotta con la Legge Regionale de qua fosse stato esercitato legittimamente, soprattutto con riguardo alle esclusioni disposte dagli stessi Regolamenti Comunali od Atti della Pianificazione. Ora che questa problematica è stata superata, la giurisprudenza amministrativa si è potuta concentrare molto più direttamente sulle questioni relative al concetto di ampliamento e alle sue applicazioni, nonché a tutta la problematica concernente la disciplina delle distanze. In quest’opera esegetica certamente utile è stata, altresì, la Circolare Regionale 28 ottobre 2014 che sostituisce le precedenti per espressa previsione della stessa.

Passando in rassegna la giurisprudenza amministrativa vi sono talune sentenze del T.A.R. e del Consiglio di Stato dalle quali si desume la natura del Piano Casa Regionale, come ritenuta da parte dei Giudici Amministrativi medesimi.

Partiamo dalle pronunce più risalenti le quali avevano come parametro di riferimento normativo unicamente la L.R.V. n. 14/2009.

Nella sentenza del T.A.R. per il Veneto, Sezione II^, n. 2385/2010 del 25 marzo – 4 giugno 2010 (Presidente De Zotti, Estensore Bruno) a pagina 7 il Collegio così argomenta: “Sebbene la ratio dell’intervento legislativo in esame sia, come sopra evidenziato, quello di incentivare, in una congiuntura economica altamente critica, il settore dell’edilizia attraverso la promozione degli interventi privati per il recupero e la riqualificazione del patrimonio edilizio esistente nel territorio regionale, non vi è dubbio che la disciplina speciale introdotta tiene conto della necessità di evitare uno stravolgimento dell’assetto urbanistico esistente e, a tal fine, pone una serie di limitazioni. Nella stessa Circolare n. 4 del 29 settembre 2009 emanata dal Presidente della Giunta Regionale, contenente note esplicative della legge regionale in argomento, si afferma, peraltro, che la l.r. n. 14 del 2009 “non è una legge urbanistica né edilizia – pur avendo contenuti che incidono significativamente sulla disciplina di queste materie – ma è, prima di tutto, una legge economico-finanziaria che mira a promuovere gli investimenti privati” nel settore.

Sempre la medesima sentenza esprime il principio giuridico secondo il quale “Il Legislatore Regionale ha legittimato l’esecuzione di interventi di integrale demolizione e ricostruzione in deroga alle previsioni contenute nella disciplina urbanistica ed edilizia comunale in presenza di specifici presupposti”, indice della natura speciale e derogatoria della Legge del cc.dd. “Piano Casa” Regionale. 

Nella sentenza T.A.R. per il Veneto, Sezione II^, n. 2745/2010 del 6 maggio – 30 giugno 2010 (Presidente De Zotti, Estensore Perrelli) il Collegio Giudicante esprime i seguenti principi giuridici (pagina 3): “Orbene il Collegio, sulla scorta dei criteri di interpretazione letterale e teleologico, ritiene che l’art. 2, comma 2, della L.R. n. 14/2009 vada interpretato nel senso che l’ampliamento del 20 per cento, consentito dall’art. 1 della medesima legge, deve essere realizzato in continuità rispetto al corpo di fabbrica preesistente, ma non importa se in aderenza, in appoggio o in sopraelevazione. Invero, che ciò interessa al legislatore è che l’ampliamento ne sia una prosecuzione fisica e non costituisca una nuova entità distinta dal precedente edificio. A tale regola fa eccezione l’ipotesi in cui non sia possibile la costruzione in continuità con l’edificio preesistente o ne venga compromessa l’armonia estetica, nel qual caso il legislatore consente la realizzazione di un corpo edilizio separato di carattere accessorio e pertinenziale per ottenere il beneficio previsto dalla normativa sul piano – casa ……. Dalla lettura dell’art. 2, comma 2, però, appare chiaro, in ragione del suo tenore letterale e della finalità perseguita (limitare il consumo del territorio), che ciò che rileva per poter realizzare l’ampliamento di cui all’art. 1 della L.R. n. 14/2009 è la continuità edilizia, concetto nel quale non rientrano l’identità di dimensioni e di aspetto del nuovo corpo di fabbricata rispetto a quello preesistente”. Ossia, da detta statuizione giurisdizionale si desume che una delle finalità perseguite dalla normativa sul Piano Casa Regionale è anche la limitazione del consumo del territorio, con prescrizione, dunque, antesignana e già innovativa rispetto alla L.R.V. 6 giugno 2017, n. 14.

Nella successiva sentenza semplificata, ex Articolo 60 C.p.a., del T.A.R. per il Veneto, Sezione II^, n. 186/2011 del 13 gennaio – 1 febbraio 2011 (Presidente De Zotti, Estensore Bruno) il Collegio Giudicante si era nuovamente occupato della natura inerente alla legislazione del cc.dd. “Piano Casa” Regionale.

Il punto rilevante per quanto ci riguarda, a parere del sottoscritto, lo si rinviene a pagina 4 della citata decisione nella quale si legge quanto segue: “… Con tale limitazione (rectius, la compatibilità urbanistica rispetto alle fattispecie di ampliamento consentite, n.d.r.) il legislatore regionale ha inteso evidentemente evitare – in un’ottica di contemperamento delle esigenze sopra evidenziate con quelle di tutela e salvaguardia dell’assetto del territorio – che il regime straordinario introdotto possa incidere sulle scelte pianificatore operate, andando ben oltre la finalità, esplicitata nell’art. 1 della l.r. n. 14 del 2009, del “miglioramento della qualità abitativa per preservare, mantenere, ricostruire e rivitalizzare il patrimonio edilizio esistente nonché per favorire l’utilizzo dell’edilizia sostenibile e delle fonti di energia rinnovabili”.  

Nella successiva sentenza semplificata, ex Articolo 60 C.p.a., T.A.R. per il Veneto, Sezione II^, n. 151/2014 del 29 gennaio – 6 febbraio 2014 (Presidente, Estensore Settesoldi) il Collegio, sempre con riguardo alla natura del cc.dd. “Piano Casa” Regionale ha così argomentato a pagina 3: “Il Collegio ritiene che il ricorso sia fondato, non sussistendo ragione di discostarsi dal precedente orientamento che ha portato all’adozione di numerose sentenze che già si sono pronunciate in relazione alla insussistenza di un potere comunale di apportare limiti alle previsioni derivanti dalla legge regionale del cosiddetto secondo piano casa che consentono di derogare a tutte le norme in materia di distanze (diverse da quelle di fonte statale), poste da fonti locali in materia urbanistico edilizia per quanto concerne gli interventi sulla prima casa di abitazione. In particolare già con la sopra citata sentenza della seconda sezione n. 1213 del 2013 è stato espressamente affermato che ciò vale anche per le previsioni che subordinano la facoltà di costruire sul confine al previo consenso del vicino. In senso conforme anche la sentenza numero 835/2013 e numerose altre”. La medesima sentenza, nel dichiarare manifestamente infondata l’eccezione di incostituzionalità di talune delle prescrizioni del Piano Casa Regionale, definisce espressamente tale normativa come “straordinaria e derogatoria”. Ulteriore indice di come la giurisprudenza amministrativa della Sezione II^ del T.A.R. per il Veneto qualifichi la natura del corpus normativo in oggetto.

Viceversa, la sentenza semplificata del T.A.R. per il Veneto, Sezione II^, n. 205/2016 del 17 – 23 febbraio 2016 (Presidente f.f. Mielli, Estensore Morgantini) e la conseguente decisione d’appello del Consiglio di Stato, Sezione IV^, n. 3680/2017 del 22 giugno – 26 luglio 2017 denotano la estrema complessità del corretto coordinamento fra le fonti statali (nella fattispecie il cc.dd. Decreto Sviluppo) e le fonti regionali e, in specie, il Piano Casa.

La sintesi che si trae da taluni orientamenti giurisprudenziali è la seguente.

La normativa in oggetto, definita espressamente nella prima Circolare esplicativa come disciplina non urbanistica e non edilizia bensì disciplina di natura economico – finanziaria, è: 1) eccezionale; 2) straordinaria; 3) transitoria; 4) speciale e derogatoria. Peraltro, in ragione dei sopravvenuti mutamenti determinati dalle novelle del 2011, del 2013 ed anche del 2016 il contenzioso amministrativo, determinato da tale legislazione, ha vissuto diverse “stagioni”.

Come detto in precedenza, le questioni giuridiche su cui è stato chiamato a pronunciarsi il Giudice Amministrativo hanno, in una prima stagione (2010-2013 circa) posto problematiche molto importanti relative alla interpretazione della Legge Regionale in commento dapprima con riferimento alla legittimità delle norme regolamentari attuative adottate dai Comuni. Le sentenze del T.A.R. Veneto, Sezione II^, avevano individuato, al riguardo, alcuni punti fermi per cercare di superare i contrasti tra gli Atti integrativi dei Comuni e la stessa legge. La nuova legge modificativa del Piano Casa Regionale (L.R.V. n. 32/2013) ha superato questi problemi nel momento in cui li ha risolti, in apicibus, non demandando più ai Comuni la possibilità di limitare, in determinati ambiti, l’applicazione stessa del Piano Casa Regionale.

Superata questa problematica la giurisprudenza amministrativa si è potuta concentrare molto più direttamente sulle questioni “edilizie” relative al concetto di ampliamento e alle sue applicazioni, nonché a tutta la problematica concernente la disciplina delle distanze, dando avvio alla “seconda stagione interpretativa” del Piano Casa Regionale. Ovviamente, anche in questa “seconda stagione” il Legislatore Regionale, presumibilmente a fronte di talune pronunce giurisprudenziali, ha ritenuto di dover novellare la disciplina in disamina (vedasi, in modo particolare, l’Articolo 64 della L.R.V. 30 dicembre 2016, n. 30 norma di interpretazione autentica, per i rapporti pendenti, delle norme di cui agli Articoli 2, comma I^, 6, comma I^, e 9, comma VIII^, della L.R.V. n. 14/2009 e successive modifiche ed integrazioni).

Infine, si può individuare una “terza stagione” del contenzioso legato all’applicazione della normativa sul Piano Casa Regionale. Essa, mi pare, sia individuabile, in relazione soprattutto alla natura derogatoria delle norme del medesimo, nel necessario coordinamento fra la normativa, di fonte statale, e quella di fonte regionale (emblematiche di tale possibile contrasto sono le già citate sentenze T.A.R. Veneto, Sezione II^, n. 205/2016 e Consiglio di Stato, Sezione VI^, n. 3680/2017 nelle quali, se non erro, il contrasto o, meglio la mancata attuazione a livello regionale, era fra il Decreto “Del Fare” ed il Piano Casa).

3. L’importante intervento della Corte Costituzionale: la sentenza n. 259/2014 del 7 ottobre – 5 novembre 2014.

Questa mio intervento non potrebbe dirsi completo, sia pure nella sua sinteticità, se non operassi una disamina della sentenza della Corte Costituzionale n. 259/2014 del 7 ottobre – 5 novembre 2014 (Presidente Napolitano, Estensore Mattarella).

L’antefatto.

La Presidenza del Consiglio dei Ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale sugli artt. 7, comma 1, e 10, comma 6, nonché dell’art. 11, commi 1 e 2, della legge della Regione Veneto 29 novembre 2013, n. 32.

Ad avviso della Presidenza del Consiglio gli Articoli censurati avrebbero consentito gli interventi di demolizione e ricostruzione anche in violazione delle prescrizioni più restrittive contenute negli Atti di pianificazione di bacino le quali, ai sensi dell’art. 65, commi 4, 5 e 6, del Codice Ambiente (D.Lgs. n.152/2006), hanno carattere vincolante e sono sopra-ordinate ai piani territoriali ed ai programmi regionali. In particolare, avrebbero eliminato dette norme il riferimento, all’obbligo di rispetto della sagoma dell’edificio preesistente in relazione agli interventi di ristrutturazione edilizia, contrasto con l’Art. 117, secondo comma, lettera s), e terzo comma, Cost., nella parte in cui avrebbero consentito, in relazione alle modifiche aventi ad oggetto beni immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), interventi di ristrutturazione edilizia non rispettosi del limite della sagoma dell’edificio preesistente, in tal modo violando la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali ed il principio fondamentale di governo del territorio contenuto nell’art. 3, comma 1, lettera d), del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380.
La Corte Costituzionale rileva, nella sentenza in disamina, e sottolinea innanzitutto che non è chiaro, alla luce della stringata motivazione a supporto del ricorso, in quali termini la possibilità di demolire edifici ricadenti nelle aree dichiarate ad alta pericolosità idraulica o idrogeologica e di ricostruirli in zona territoriale omogenea propria, non dichiarata di pericolosità idraulica o idrogeologica, possa ledere le previsioni contenute nei piani di bacino di cui agli Artt. 64 e 65 del D.lgs. n. 152/2006.

In riferimento alla seconda questione, avente ad oggetto l’Art. 11, commi 1 e 2, della L.R.V. n. 32/2013, osserva la Corte che tali disposizioni, modificano le lettere a) e b) dell’Art. 10, comma I^, della L.R.V. n. 14/2009, (le quali regolano gli interventi di ristrutturazione edilizia previsti dall’art. 3 e dall’art. 10 del D.P.R. n. 380 del 2001) e la novità introdotta dalla legge regionale n. 32 del 2013 sta nell’aver eliminato il richiamo obbligatorio al rispetto della sagoma dell’edificio preesistente. In altre parole, può aversi ristrutturazione edilizia – senza ampliamento nel caso della lettera a) e con ampliamento nel caso della lettera b) – anche se la costruzione che ne risulta non rispetti più la sagoma dell’edificio preesistente, bensì solamente il volume.

Rispetto a ciò, la Corte si doveva pronunciare, da un lato, sulla eventualità che la soppressione comporti o meno la violazione dei criteri di riparto delle competenze, e dall’altro in merito alla possibile lesione della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dei beni culturali.

Rispetto alla prima questione, la Corte sottolinea che per costante giurisprudenza “nell’ambito della normativa di principio in materia di governo del territorio le disposizioni legislative riguardanti i titoli abilitativi per gli interventi edilizi (sentenza n. 303 del 2003, punto 11.2 del Considerato in diritto): a fortiori sono principi fondamentali della materia le disposizioni che definiscono le categorie di interventi, perché è in conformità a queste ultime che è disciplinato il regime dei titoli abilitativi, con riguardo al procedimento e agli oneri, nonché agli abusi e alle relative sanzioni, anche penali» pertanto, la definizione delle diverse categorie di interventi edilizi spetta allo Stato (sentenze n. 102 e n. 139 del 2013).
Tuttavia, come correttamente rilevato dalla Regione Veneto, l’allora recente intervento legislativo di cui all’Art. 30 del decreto Legge cc.dd. “del Fare” (D.L. 21 giugno 2013, n. 69), nell’apportare una serie di modifiche al D.p.r. n. 380/2001, ha disposto la soppressione – sia all’interno dell’art. 3, comma 1, lettera d), che all’interno dell’art. 10, comma 1, lettera c), del d.P.R. stesso – del riferimento al rispetto della sagoma: in altri termini, la normativa statale non contiene più, in relazione alla definizione della ristrutturazione edilizia, l’obbligo di rispetto della sagoma precedente, ma solo quello di rispetto del volume.
E prosegue la Corte chiarendo che il testo attuale dell’Art. 3, comma 1, lettera d), del D.p.r. n. 380 del 2001 – come risultante dalle modifiche apportate dal citato Art. 30 del D.L. n. 69 del 2013 – oltre ad aver eliminato, come detto, il riferimento all’obbligo di rispetto della sagoma nella definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia, ha tuttavia mantenuto fermo che “con riferimento agli immobili sottoposti a vincoli ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, gli interventi di demolizione e ricostruzione e gli interventi di ripristino di edifici crollati o demoliti costituiscono interventi di ristrutturazione edilizia soltanto ove sia rispettata la medesima sagoma dell’edificio preesistente».

A tale punto del proprio iter argomentativo la Corte Costituzionale evidenzia come quanto alla competenza concorrente in materia di tutela dei beni culturali le Regioni non possono emanare alcuna normativa, neppure meramente riproduttiva di quella statale. In altri termini, ove la Regione Veneto, nel rimodellare il concetto di ristrutturazione edilizia, avesse esplicitamente aggiunto che l’obbligo di rispetto della sagoma permane per i beni culturali assoggettati a vincolo, la norma regionale sarebbe stata costituzionalmente illegittima, perché sarebbe andata ad interferire in un ambito di competenza esclusiva dello Stato.

Ma nella fattispecie, invece, il silenzio della L.R.V. n. 32/2013 sul punto non può che essere interpretato nel senso della vigenza della disposizione statale di cui all’Art. 3, comma I^, lettera d), del D.p.r. n. 380/2001; e, quindi, nel senso che la disposizione statale in materia di obbligo di rispetto della sagoma preesistente nelle ristrutturazioni aventi ad oggetto beni culturali vincolati è necessariamente operativa anche nell’ambito regionale.

Preme sottolineare che il presente modesto contributo, certamente perfettibile, riporta fedelmente i contenuti di quanto in disamina.

Giovanni Attilio De Martin

*Relazione svolta nel corso del seminario, a cura dell’Associazione, tenutosi in Padova il 27 gennaio scorso e riguardante “Il Piano-casa veneto nella giurisprudenza“.

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