[diapo 1] Ringrazio sentitamente l’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, il suo Presidente Stefano Bigolaro, e in particolare l’avvocato, professore e caro amico Alessandro Calegari, che mi ha invitato a questo prestigioso tavolo, con la migliore dottrina in tema di diritto dei beni culturali ed ambientali, Marino Breganze, Gian Franco Cartei, Diego Vaiano, dottrina che spero sia con me clemente nell’ascoltare la mia esposizione introduttiva, con cui cerco di tratteggiare aspetti legati ai principi e alle norme costituzionali (e alla prassi).

Ringrazio il Presidente di questa sessione, ma soprattutto presidente dell’Unione nazionale avvocati amministrativisti, Umberto Fantigrossi e attraverso lui desidero ricordare il Maestro del diritto amministrativo Umberto Pototschnig, grande cultore di questi luoghi montani, Maestro che ho avuto l’onore e la fortuna di frequentare e di aiutare in un’ampia opera di riordino normativo della quale mi iniziò a parlare, nel lontano 1984, proprio da queste parti, presso la sede della Magnifica comunità cadorina, a Pieve di Cadore, durante il Convegno sulle Comunità montane, organizzato da uno dei giuristi più esperti di diritto pubblico riguardante le aree montante, Gian Candido de Martin.

Inizio col chiedermi: Il turismo nella Costituzione c’è o non c’è?

Manca la parola turismo nel testo della Costituzione: la parola non c’è ma c’è stata sino al 2001.

 

[diapo 2] Il turismo con l’industria alberghiera (una sorta di endiadi) è stato, com’è noto, materia di competenza legislativa ripartita, tra legislatore statale e legislatori regionali, come espressamente disponeva il testo originario dell’articolo 117 Costituzione, in vigore dal 1948, sino alla revisione costituzionale del 2001, revisione approvata in nome della maggiore autonomia delle Regioni (e degli enti locali), da una risicatissima maggioranza di centro-sinistra. E revisione approvata con il sostanziale intento di attrarre la Lega e il suo elettorato, che invece si accingeva a governare con il Cavaliere nei suoi anni ruggenti.

Nel testo dell’articolo 117 in vigore dal 2001, il turismo e l’industria alberghiera sono scomparsi, non con l’intento di sottrarre competenza legislativa alle Regioni; bensì con l’intento opposto, di estendere il potere legislativo regionale nella materia, non più subalterno alla legislazione statale di cornice, recante i principi fondamentali, come invece era naturale prima della riforma, in presenza di competenza legislativa ripartita o concorrente, tra Stato e Regioni.

 

[diapo 3] Sappiamo, però, che la competenza legislativa regionale nelle materie non elencate dall’articolo 117 riformato (le materie residuali), non è competenza legislativa piena, cioè capace di escludere ogni norma legislativa statale in siffatte materie, tra le quali il turismo.

Resta attribuito alla legislazione statale il largo versante del diritto privato, della disciplina dei rapporti tra privati, che vuol dire in materia di turismo, la disciplina dei contratti del turismo organizzato, la disciplina dei contratti d’albergo, delle locazioni turistiche, del lavoro subordinato, dei contratti di trasporto, di noleggio autoveicoli, di diporto nautico e tanto altro ancora.

Che cosa rimane pertanto alla legislazione regionale nella materia residuale del turismo?

Rimane la disciplina di diritto amministrativo e neppure tutta, in quanto – è noto – vi sono aspetti che sono comunque riservati alla legislazione statale, attraverso tre categorie normative:

prima categoria: i principi fondamentali in materie contigue, che interferiscono o si intrecciano con la materia turismo, ma che sono di competenza legislativa anche statale, ripartita o concorrente, come:

  • la valorizzazione dei beni culturali e ambientali e la promozione e l’organizzazione di attività culturali;
  • il governo del territorio;
  • i porti e gli aeroporti civili;
  • le grandi reti di trasporto e di navigazione;
  • le professioni (pensiamo al classico caso delle guide turistiche);
  • il coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario.

Seconda categoria: norme in materie di esclusiva competenza statale, che assumono le sembianze di super-principi fondamentali in senso trasversale, ovvero in relazione all’esercizio della potestà legislativa regionale in qualsiasi materia di competenza della Regione:

  • norme sulla tutela della concorrenza;
  • norme sulla determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni;
  • norme sulla armonizzazione dei bilanci pubblici; e sulla perequazione delle risorse finanziarie.
  • norme sulla tutela ambientale (ed altro).

 

[diapo 4] Terza categoria (quella che più sottrae spazio legislativo alle Regioni, tanto da poter sostenere che la competenza legislativa di diritto amministrativo in materia di turismo, sia rimasta in pratica di tipo concorrente o ripartito, tra Stato e Regioni, nonostante la pronuncia della Corte costituzionale numero 80 del 2012, che ha ampiamente mortificato il codice “brambillaneo” del turismo, … riconoscendo così a Brambilla quello che è di Brambilla, come da sempre riconosciamo a Giustiniano quello che è di Giustiniano”)

La terza categoria (dicevo) consiste nelle norme legislative statali necessarie per esercitare funzioni amministrative reputate di rilievo nazionale e pertanto condotte (in base al principio di sussidiarietà ascendente dell’articolo 118 Costituzione) presso la stessa amministrazione statale.

Si tratta (come pure è noto) della categoria di norme legislative statali formatasi attraverso la dotta, acuta e raffinata sentenza 303 del 2003, della Corte costituzionale, redatta dal giudice Carlo Mezzanotte. Si direbbe oggi, trascorsi quindici anni di prassi applicativa dell’articolo 118 della Costituzione, come interpretato nella sentenza 303, che la lettura fornita dal giudice Mezzanotte sia stata fin troppo raffinata e sottile, per organi di legislazione statale che non sono abituati ad andare tanto per il sottile al fine di riaccentrare funzioni amministrative (e relative funzioni legislative).

Nella prassi successiva alla sentenza 303, il virtuoso disegno istituzionale racchiuso in tale sentenza, si è paradossalmente rivelato come “la “notte che continua” per il regionalismo italiano”; ed ha acuito la già consistente frustrazione e lo scetticismo sociale verso il sistema pluricentrico o semplicemente plurale delle istituzioni, ancorché la Costituzione ponga, all’articolo 5, la pluralità istituzionale come principio fondamentale, pressoché naturale.

In sintesi, almeno con riguardo alle Regioni ordinarie, si direbbe che la potestà legislativa, anche di carette più intenso, nelle materie residuali tra cui il turismo, rimane di modesto e minuto significato, tanto che ci si potrebbe chiedere se per siffatte norme regionali non sia sufficiente – in base alla nozione di riserva di legge – una potestà regolamentare per l’attuazione di discipline legislative statali: legge statale di principio, e regolamenti regionali di dettaglio, potendo essere così superato gran parte del contezioso Stato-Regioni in Corte costituzionale, che se è comprensibile per gli eminenti operatori (giudici e avvocati), risulta del tutto incomprensibile e ingiustificabile per la comunità dei cittadini.

Prima di proseguire sul versante della amministrazione pubblica per il turismo, in base all’articolo 118 della Costituzione, desidero però intrattenervi un momento sul turismo come valore costituzionale.

Della presenza in Costituzione del “turismo” come materia, in relazione all’assetto dei poteri pubblici, ho detto: presenza esplicita sino al 2001; presenza implicita dal 2001 in avanti.

 

[diapo 5] Del turismo come valore, nella prima parte della Costituzione o nei suoi principi fondamentali, nessuna menzione. Tuttavia, anche come valore (allo stesso modo che come materia) il turismo può dirsi implicitamente presente nella Costituzione, sotto tre angolature:

[prima angolatura] turismo come notevole fenomeno imprenditoriale di amplissima “utilità sociale” (da una ricognizione dell’estate 2017 si apprende che «il turismo complessivamente vale più di 70 miliardi di euro, pari al 4,2% del Pil italiano, e la cifra sale a quasi 173 miliardi di euro, cioè al 10,3% del Pil, se si aggiunge l’indotto. Dal punto di vista occupazionale, sono circa 2 milioni e settecentomila i lavoratori nel settore».

A pieno titolo quindi il turismo trova implicitamente sede nell’articolo 41 della Costituzione sulla garanzia della libertà di iniziativa economica e sul sostegno pubblico alle attività imprenditoriali di particolare utilità sociale.

[seconda angolatura] necessità, anche allo scopo di continuare ad accreditare il turismo in Italia, … necessità di conservare e di valorizzare il patrimonio culturale italiano, costituito dai beni culturali e dai beni paesaggistici.

 

[diapo 6] Le motivazioni o le pulsioni che inducono a viaggiare sono molteplici, ma quelle nettamente prevalenti nella scelta del viaggio in Italia si legano alla conoscenza di classici ed incantevoli luoghi della storia e della natura, in cui anche trascorrere suggestivi periodi di riposo.

Pertanto, il fondamentale interesse pubblico alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, enunciato all’articolo 9 della Costituzione, assume significato anche al fine di poter continuare a qualificare i luoghi, come preziose mete turistiche.

Ma il sorprendente incremento dei flussi turistici pone – da qualche tempo ormai – il turismo (inteso sia come bisogno sociale, sia come fenomeno imprenditoriale) in termini di problema, di rilevante problema per buona parte del patrimonio culturale italiano.

Anche se può sembrare paradossale, si osserva che il turismo si pone non in favore, ma contro le mete turistiche. Si pone come minaccia per monumenti, opere d’arte, palazzi e luoghi fragili ed antichi.

E se non si pone come concreta minaccia, il turismo tende tuttavia a sfruttare le mete turistiche senza alcuna sensibilità, anzi con volgarità, tanto da offendere anche i simboli del patrimonio culturale del Paese.

I casi, gli episodi sono numerosi: la carnevalata permanente dei centurioni sotto il Colosseo; il bivacco dei turisti sui gradini del sagrato di Santa Croce, a Firenze; gli irrefrenabili bisogni fisici dei turisti (dalla minzione, all’amplesso) lungo le rive del Canal Grande, a Venezia.

Il caso veneziano è del resto emblematico della forza dell’onda turistica, tale da produrre la metamorfosi sociale del centro storico, non più città ma sito turistico in ogni dove, lasciato in balia di imprenditori e operatori turistici prevalentemente cinici e rozzi (cambio di destinazione d’uso in modo ufficiale e in modo occulto, di svariati palazzi, edifici storici, porzioni di edifici popolari, a fini di alloggio turistico: alberghi, appartamenti, affittacamere ovunque, con o senza colazione; progressiva diminuzione quasi sino alla scomparsa degli esercizi commerciali e delle attività artigianali di vicinato, sostituiti da negozi di maschere e di vetri (anche falsamente muranesi), o da improbabili ristoranti veneziani; carosello di gondole e di taxi acquei per il dondolio di turisti attratti dalla giostra ed ingenui nel pagare (in nero) cifre spropositate rispetto al servizio reso.

Si può dire che anche gli ultimi veneziani residenti siano ormai parte dell’attrazione turistica del centro storico: alcuni, perlopiù anziani, se ne rendono conto e con mesta ironia si lasciano ascoltare e guardare nelle loro misurate movenze e nel loro melodico ed affettuoso dialetto, d’altri tempi.

Il passaggio delle grandi navi tra l’isola di San Giorgio e Palazzo Ducale? I tornelli? Zucchero in Piazza San Marco? La vendita di intere isole lagunari per forme di turismo esclusivo? Non entro certo nel merito di tutto questo.

 

[diapo 7] Come studioso di diritto costituzionale, osservo in generale, non solo per Venezia ma per tutto il territorio italiano, che si ripete in molteplici casi, alcuni dei quali giunti all’attenzione della Corte costituzionale, un conflitto tra valori costituzionali, tra interessi costituzionalmente protetti: quello all’attività imprenditoriale (articolo 41) e quello alla tutela dei beni culturali e ambientali (articolo 9).

La Corte è piuttosto chiara e costante sul punto: in caso di insanabile contrasto tra questi valori o interessi, deve prevalere l’interesse alla conservazione del patrimonio culturale (e cede pertanto l’interesse imprenditoriale).

Aggiungerei che, in caso di insanabile contrasto tra interessi, il giudizio della Corte, più che seguire il criterio del bilanciamento tra valori costituzionali in latente conflitto, fa applicazione del criterio gerarchico dovendo necessariamente essere subordinato l’interesse delle imprese all’interesse alla tutela del paesaggio e del patrimonio storico e artistico della Nazione, in quanto questo secondo interesse si pone come valore costituzionale assoluto (articolo 9), laddove invece la garanzia costituzionale dell’attività imprenditoriale funziona sin tanto che essa non metta a repentaglio valori costituzionali supremi (come la conservazione del patrimonio culturale).

Tra diverse e interessanti pronunce della Corte, desidero segnalare la sentenza del 2012 che ha giudicato non lesiva dell’articolo 41 della Costituzione (sulla libertà d’impresa) la legge della Regione Umbria che limita l’utilizzabilità degli edifici per attività agrituristiche a quelli «già esistenti» presso l’azienda, prima dell’entrata in vigore della stessa legge regionale che risale al 1997.

Il criterio gerarchico di posizionamento dei valori costituzionali, secondo attenta lettura sistematica delle relative disposizioni, trova applicazione finanche in relazione ad una attività turistica che mai parrebbe potersi mettere in conflitto con la ambita meta turistica.

Invece, l’attività agrituristica, per quanto possa essere inclusa fra le iniziative imprenditoriali “ideali” nella prospettiva dello sviluppo sostenibile, deve essa stessa misurarsi con la conservazione del paesaggio (aperte virgolette): «interesse primario, sia della comunità nazionale, sia di quella regionale che, nella fattispecie, consiste nell’interesse a che le campagne non diventino luoghi di edificazioni massicce che facciano ad esse perdere la loro intrinseca natura, per trasformarle in parchi turistici, nei quali l’attività agricola non sarebbe più reale e operante, ma solo fittizia e subalterna ad attività alberghiere»; «ciò determinerebbe l’alterazione del paesaggio, che deve invece essere tutelato e mantenuto, pure nella cura e nel rinnovamento delle strutture esistenti, nella sua essenziale natura agreste». (chiuse virgolette).

L’ umanesimo della Corte costituzionale sembra ancora sconosciuto a molti che con baldanza esercitano potere normativo e potere amministrativo nelle diverse istituzioni pubbliche. D’altro canto, se per ricoprire cariche pubbliche non è necessario essere umanisti, nell’esercizio del potere è tuttavia necessario attenersi scrupolosamente ai principi e agli indirizzi costituzionali, resi ufficialmente evidenti dalla Corte.

 

[diapo 8] vengo alla terza angolatura del turismo come valore costituzionale] dopo il turismo nella prospettiva delle attività imprenditoriali turistiche e il turismo nella prospettiva delle mete turistiche, il turismo nella prospettiva di chi lo pratica: il turista.

Il turismo è solo una libertà o è anche un diritto che va garantito, almeno in qualche misura e circostanza?

La domanda, che può apparire stravagante e suscitare ilarità in tempi di acuta crisi della finanza pubblica e di dottrina economia del “fai da te” già per cercare di soddisfare decentemente i primari bisogni sociali, richiederebbe (in particolare in una assemblea assai dotta ed assai esperta come questa) una risposta non breve, minuziosamente argomentata, in termini di scienza del diritto costituzionale.

Al momento, nell’osservare che si fa turismo principalmente per il bisogno di benessere psico-fisico e per il bisogno di apprendere, di conoscere, di migliorarsi, desidero evidenziare l’articolo 32 della Costituzione, sul diritto alla salute (che vuol dire in primo luogo capacità di poter prevenire ogni patologia fisica e psichica, anche attraverso forme di vacanza), e rammento che l’articolo 32 è riferito all’intera comunità; e desidero inoltre evidenziare gli articoli33 e 34 della Costituzione, sul diritto all’istruzione, sui caratteri e metodi di apprendimento.

So di non scoprire nulla di nuovo: possiamo evocare nel primo senso le vacanze termali (come paradigma del turismo a fini di riposo e salute); e nel secondo senso i proverbiali viaggi scolastici (come paradigma del turismo culturale e – si potrebbe aggiungere – delle prime esperienze sentimentali). Nulla di nuovo, ma segnalerei che siffatte (e consimili) forme ed esigenze turistiche trovano la loro implicita radice nei principi costituzionali relativi ai diritti sociali.

 

[diapo 9] Conclusa la breve riflessione sul turismo come valore nella Costituzione, torno al turismo come materia per l’esercizio dei poteri pubblici.

Dopo le mie iniziali indicazioni sulla distribuzione del potere legislativo, mi soffermo sulla distribuzione del potere amministrativo (in materia di turismo).

Come per qualsiasi altra materia, anche per il turismo valgono i principi dell’articolo 118 della Costituzione, riformato nel 2001.

E in primo luogo il principio di sussidiarietà verticale secondo cui, in materia di turismo (come in ogni altra materia), nello statuire che i compiti amministrativi sono, in linea di principio, attribuiti ai Comuni, viene subito appresso sgonfiata la potenzialità demagogica della norma (demagogica in considerazione delle piccole dimensioni territoriali di gran parte dei comuni italiani) affermando che in caso di inadeguatezza del livello amministrativo comunale, il compito amministrativo debba essere conferito al livello amministrativo via, via più esteso (nella prospettiva di stabilizzare il compito al livello più adeguato): dell’amministrazione provinciale; o regionale; o (se proprio necessita) statale.

Stabilire quale sia l’adeguato livello per l’allocazione di compiti amministrativi è atto di natura essenzialmente politica.

A questo proposito, mi limito ad osservare che la Lega nei primi anni ’90 inneggiava alla soppressione del Ministero del turismo, che venne effettivamente soppresso nel 1993, mediante referendum abrogativo della relativa legge.

La soppressione del Ministero fu motivata per illogicità della attribuzione allo Stato di compiti amministrativi di sicura dimensione regionale e locale.

Attualmente la Lega fa però parte del Ministero dei beni, delle attività culturali e del turismo, nella persona della senatrice Lucia Borgonzoni (sottosegretario): Ministero a cui sono quindi assegnati compiti amministrativi in materia di turismo.

Negli anni, la Lega passa, quindi, dal contestare aspramente la conservazione dei compiti amministrativi in capo allo Stato, all’esercizio di quei compiti nel governo dello Stato.

E’ difficile, di fronte a prassi politiche tanto ondivaghe, che possa essere percepita una lettura costituzionalmente orientata, della distribuzione delle funzioni amministrative.

La Costituzione accredita l’amministrazione locale e spinge quindi alla riduzione o al restringimento dell’amministrazione statale, idonea a provvedere ai soli compiti che richiedono un esercizio unitario su tutto il territorio nazionale.

In questa prospettiva, direi (con Massimo Severo Giannini) che non trova legittimazione un Ministero del turismo, neppure come appendice di altro Ministero (sulla cui legittimazione si potrebbe pure dubitare seguendo lo stesso indirizzo costituzionale; e sulla cui scarsa efficacia non ci sono dubbi, solo a considerare il grado di incisività delle soprintendenze ai beni culturali e paesaggistici, che danno spesso l’impressione di essere olimpici osservatori dello sfacelo).
Pochi compiti amministrativi statali, perlopiù di controllo, di sostegno e sostitutivi in materia di turismo, in caso di difficoltà o di ritardi nell’azione amministrativa di determinate amministrazioni regionali, non giustificano il mantenimento di un Ministero.

Si insiste spesso sulla necessità di coordinamento delle iniziative degli enti territoriali e di un’azione di promozione unitaria del turismo italiano, ad opera dello Stato. Può anche essere, ma in via transitoria sin tanto che le Regioni non matureranno nel comprendere che, per determinare azioni amministrative unitarie in tema di turismo, e non soltanto per finalità di promozione, di informazione e di accoglienza turistica in Italia, anche per finalità più complesse come la gestione dei flussi, o il coordinamento di servizi per il turista, ed altro, esse (Regioni) sono legittimate ad agire senza lo Stato, mediante atti d’intesa tra le sole Regioni, come venne riconosciuto circa un anno dopo la riforma della Costituzione del 2001, attraverso decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, prodotto in base all’ultima legge cornice statale in vigore al momento della riforma costituzionale. Di ciò, le Regioni (e non solo le Regioni) sembrano essere ignare.

 

[diapo 10] Piuttosto, lo Stato in relazione al turismo come in qualsiasi altra materia di competenza amministrativa delle Regioni e degli enti locali è insistentemente atteso, in particolare dalle Regioni ordinarie, per la dotazione finanziaria a beneficio degli enti territoriali.

E’ chiaro che la questione si connette al tema dell’autonomia finanziaria delle Regioni e degli enti locali.

Le due Province autonome di Trento e di Bolzano (che funzionano come due Regioni) trattengono circa il 90% del gettito tributario relativo ai loro territori. La Regione Friuli-Venezia Giulia, facendo una media delle percentuali dei principali tributi, trattiene circa il 60% del gettito. Tutto ciò, com’è noto, grazie alle norme di favore contenute nelle leggi costituzionali statutarie di autonomia speciale.

Con il sistema della finanza derivata valevole per le Regioni ordinarie, nella Regione Veneto accade l’opposto: circa l’80% del gettito veneto va nelle casse statali e i trasferimenti finanziari conseguenti, dallo Stato alle Regioni ordinarie, non favoriscono, anzi tormentano l’ente Regione Veneto (dati della Confederazione Italiana degli Artigiani).

Non c’è dubbio, quindi, che i Comuni di confine della nostra Regione, specialmente quelli turistici montani, siano attratti dalla Regione e dalle due Province speciali.

La secessione tentata, avviata, da vari blasonati Comuni, fiore all’occhiello del turismo veneto-montano, e riuscita al Comune di Sappada, ora aggregato alla Regione Friuli-Venezia Giulia, può anche essere motivata dalla più coerente collocazione identitaria, culturale, linguistica, folcloristica nella Regione (o nella Provincia autonoma) agognata; ma non può essere negato che probabilmente il può forte elemento di attrazione è dato dalla capacità finanziaria, delle Regioni sorelle.

In effetti, un altro elemento di attrazione per i comuni montani veneti (indubbiamente correlato alla maggiore capacità finanziaria oltre confine, ma non solo ad essa: correlato anche ad una diversa sensibilità) è dato dall’indirizzo politico-amministrativo, in particolare della Provincia autonoma di Bolzano, indirizzo che è principalmente volto (per il benessere dalla comunità) alla pratica e allo sviluppo del turismo sostenibile.

Il consistente e capillare sostegno della Provincia autonoma, alle aziende agricole alto-atesine, che consente il mantenimento di attività in perfetta simbiosi con l’ambiente, ambiente così vagheggiato e frequentato dai turisti, per la sua pittoresca continuità paesaggistica, … (ecco) questo consistente sostegno volto allo sviluppo locale sostenibile, è pure un elemento di richiamo per le comunità venete di vallata.

La Regione Veneto si giustifica affermando che non dispone di finanze tanto cospicue, da poter sostenere con pari vigore i propri comuni montani. Ed è vero.

Ma pare di poter dire che la Regione, anche con la dotazione finanziaria limitata, avrebbe potuto e potrebbe dedicare maggiore e più concreta attenzione alla montagna, alle sue identità, ai suoi valori, assai importanti per lo sviluppo socio-economico locale, attraverso il turismo, come categoria d’impresa finale di una più articolata filiera.

La lodevole tenacia con cui sono stati condotti a Cortina i Campionati del mondo di sci del 2021, non compensa – a mio modo di vedere – il mediocre impegno in favore della montagna veneta dei governi regionali che si sono succeduti dall’anno di avvio dell’ente (1970) sino ad oggi.

Il grande evento può in effetti risultare assai benefico per Cortina e per tutto il Cadore, ma solo se ci sarà il coraggio di attrezzare, di preparare la fiabesca conca ampezzana e le vallate adiacenti, seguendo con rigore i criteri e le raccomandazioni evidenziati dell’Alleanza italiana per lo sviluppo sostenibile, di Enrico Giovannini.

Criteri e raccomandazioni che in primo luogo impongono di utilizzare tutti gli impianti e tutte le costruzioni esistenti possibili, considerando quindi a pieno titolo anche quelle dismesse, semiabbandonate, da ristrutturare, da risanare, pubbliche e private, dal Falzarego a Lorenzago, al fine di evitare o almeno di minimizzare altro consumo di suolo (in aderenza del resto ai principi recati dalla recente legge veneta sul contenimento del consumo di suolo).

E’ necessario quindi un cospicuo, articolato e meticoloso intervento volto a finanziare i lavori, volto a sovvenzionare i privati implicati nella vasta azione di riqualificazione edilizia ed urbana.

Se l’ente regionale, la Provincia di Belluno, il Comune di Cortina e gli altri numerosi comuni delle vallate, riusciranno ad allestire con questo metodo i campionati mondiali di sci, avranno finalmente ricompensato le comunità locali da lungo tempo marginalizzate ed avranno reso il territorio assai attraente in chiave turistica e in coerenza con la tutela del paesaggio (valore costituzionale supremo).

Ci vuole coraggio, dicevo … molto coraggio e una profonda coscienza sociale.

 

[diapo 11] Infine, dell’articolo 118 della Costituzione sui compiti amministrativi, desidero evidenziare il principio di sussidiarietà orizzontale che consiste nel favorire le organizzazioni private nell’esercizio di compiti della pubblica amministrazione.

Classici compiti delle amministrazioni locali in materia di turismo, sono quelli dell’informazione turistica e del controllo di qualità degli esercizi turistici, in particolare alberghieri.

La storia leggera (del turismo italiano) ci parla dapprima di enti provinciali del turismo, e di aziende autonome di cura, soggiorno e turismo, poi di aziende di promozione turistica e di uffici di informazione e di accoglienza turistica, ed ancora di agenzie per il turismo e di sistemi turistici locali; per l’altro profilo, di uffici igiene presso le Unità sanitarie e di commissioni locali per l’assegnazione delle stelle.

Le organizzazioni private da sempre esercitano generosamente, con passione e competenza, compiti di informazione e promozione turistica: proverbiale il Touring Club Italiano, e la miriade di associazioni-pro loco.

Si direbbe che per i compiti di informazione e di promozione turistica la sussidiarietà orizzontale sia sempre stata praticata, a supporto degli organismi pubblici.

Ma nel tempo presente, della privatizzazione, della rete, e della semplificazione, sembra tutto spazzato, superato, organismi pubblici e organismi privati della tradizione.

L’informazione e il controllo relativi alle diverse strutture ricettive turistiche (dagli alberghi ai campeggi; dai ristoranti alle baite) sono di fatto prerogativa di internet, della rete, prevalentemente attraverso motori di ricerca e siti internet privati.

Se, in ipotesi, desidero una camera ad Imperia (che non conosco), cerco in Trivago o in Tripadvisor o in altri siti che mi forniscono informazioni dettagliate, non solo sui prezzi, anche sulla posizione, sulla tipologia delle camere, dei servizi, sulle colazioni e sui materassi.

Gli stessi siti generano un implicito controllo di qualità.

Al di là del numero di stelle (che possono essere tante), se ripetutamente si leggono recensioni negative, lo scetticismo si diffonde e i potenziali clienti, di un hotel così recensito, via, via diminuiscono.

Sono le nuove leggi della tecnologia (nel seguire l’espressione di Alessandro Calegari nella sua acuta traccia introduttiva al convegno: lui “leggi dell’economia”, io “leggi della tecnologia”) che determinano questa torsione di fatto del sistema di informazione e di controllo sulla offerta e sulla qualità dell’offerta turistica.

Che poi, attraverso questi siti o anche attraverso i siti internet degli hotel, la prenotazione alberghiera (che dipende sempre più dalla frequente variazione della tariffa) sia diventata simile all’attività di acquisto di quote azionarie, è ulteriore segno dei tempi, ed è pratica a cui ci si deve benevolmente abituare.

Grazie Presidente. Grazie a tutti Voi per la pazienza.

Maurizio Malo

 

* In allegato, per mezzo del link sottostante, è possibile visualizzare le slides predisposte dal prof. Maurizio Malo (e richiamate come “diapo”): il testo e le schede riprendono la relazione svolta dall’autore al XXVIII  Convegno annuale dell’Associazione Veneta degli Avvocati Amministrativisti, sul tema : “La dimensione giuridica del turismo: dal territorio al mercato, al web” (Cortina d’Ampezzo, 6 luglio 2018)

Cortina 6 luglio 2018

 

 

 

 

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