1 – Si vede ad un fine pagina d’un quotidiano la segnalazione d’una sentenza della Corte di Cassazione (sez. I, n.7893/20, Presidente Di Virgilio, Relatore Valitutti), su una strana vicenda del diniego, opposto dal Comune di Verona all’affissione “di dieci manifesti recanti la parola, a caratteri cubitali. “Dio”, con la “D” a stampatello barrata da una crocetta e le successive lettere “io” in corsivo, e sotto la dicitura, a caratteri più piccoli “10 milioni di italiani vivono bene senza D. E quando sono discriminati c’è l’UAAR al loro fianco”. Dove UAAR sta per “Unione degli Atei e Agnostici Razionalisti”.

Sempre dall’esposizione dei “fatti di causa” s’apprende che la Giunta Comunale aveva rifiutato l’affissione con la motivazione “risultando il contenuto della comunicazione potenzialmente lesivo nei confronti di qualsiasi religione”. Si legge altresì che UAAR aveva impugnato il diniego e che la domanda era stata respinta sia dal Tribunale che dalla Corte d’appello di Roma, donde il ricorso per Cassazione, accolto con l’ordinanza indicata, articolata in ben 20 pagine di sproloqui giuridici.

Il thema decidendum era (ed è) di estrema semplicità: quel manifesto “a caratteri cubitali” così articolato (ed il suo contenuto è tutto nell’esposto in fatto sopra trascritto) poteva considerarsi lesivo del sentimento religioso d’un qualsiasi viandante, quale che possa essere il suo credo religioso? Se sì non era opportuno esporlo solo per rispetto del sentimento religioso d’un qualsiasi “uomo della strada”. Questo, ripetesi, l’unico thema decidendum in causa. Che non è stato affatto deciso, donde il rancore della presente nota.

2 – A tacere delle stranezze tecniche che fan da contorno (si enuncia che i motivi del ricorso erano quattro, ma non se n’indica il contenuto, mentre, al punto 3 di pagina 19, si dichiara che “i primi tre motivi di ricorso devono essere accolti”: ma quale ne era il preciso dettagliato contenuto?), è sulle 17 pagine (17!) che precedono quell’enunciato che le critiche s’appuntano; dove la “massimite” regna sovrana: ogni passaggio dev’essere sorretto da almeno una sentenza -interna o europea- che ne renda ragione.

Una carrellata di enunciati di sconcertante ovvietà sui principi, sia costituzionali interni che europei, che ad un minimo di sensibilità giuridica brillano di sconcertante ovvietà, senz’alcun bisogno di essere sorretti da puntelli giurisprudenziali, che non sempre sorreggono il decisum.

Il punto focale della critica alla sentenza (che peraltro gode del conforto di nutrita giurisprudenza) è l’essenza del principio di laicità, che copre l’intera materia del valore religioso nel nostro Paese; esso ha un’ascendenza assai precisa, dovuta al Consultore in jure Paolo Sarpi (1554-1623) della Serenissima, col suo celebre apologo del 1609: “se il regno di Dio cammina su un sentiero diverso da quello dell’uomo, come panno dar di cozzo?). Fermo che, per preciso dettato costituzionale, la scelta religiosa spetta soltanto al singolo cittadino, la laicità è una guarentigia data al Cittadino non alla Religione ch’egli professa. Questa è l’essenza della quaestio, non di rado ignorata dalla giurisprudenza ivi compresa la sentenza annotata, nelle numerose stranezze di cui è generosamente disseminata la pletorica motivazione. Come l’affermazione di pag. 10, che, trattando del principio di laicità dello Stato-Repubblica, l’identifica in un “atteggiamento equidistante ed imparziale nei confronti di tutte le confessioni religiose e la parità nella protezione delle coscienze di ciascuna persona che si riconosce in una fede”. Ben si sa (e si dovrebbe sapere anche a Roma!) che il principio di laicità consiste solo nel dovere che – sia l’apparato pubblico ad ogni livello operante sia tutti indistintamente i cittadini – abbiano e manifestino un rigoroso rispetto sia per le convinzioni religiose che per i conseguenti comportamenti di tutti indistintamente i concittadini, purché e finché restano entro il limite dell’obiettivamente lecito. Torna l’essenza della laicità: protegge il singolo cittadino, non la religione ch’egli professa!

E questo anche nel propagandare il proprio “sentire religioso”, ch’è manifestazione ineliminabile di ogni “ideologia religiosa”: chiamiamolo “propagandare”, per evitare il termine “proselitismo”, che potrebbe suonare esaltazione del proprio con conseguente denigrazione d’ogni altro sentimento religioso.

3 – La critica mossa alla sentenza è di pura e semplice aberatio ictus; un qui pro quo motivazionale.

La stessa enuncia (pag. 3) che il rifiuto dell’affissione opposto dal Comune “non era affatto diretto a discriminare l’attività del sodalizio ricorrente (l’UAAR), essendo stato, per contro, determinato da una valutazione negativa solo della rappresentazione grafica, che, così come effettuata, era ‘tale da urtare la sensibilità del sentimento religioso in generale’. In apertura dell’esposizione dei “fatti di causa” (pag. 2), la sentenza descrive la grafia usata: “manifesti (dieci) recanti la parola, a caratteri cubitali “Dio” con la “D” a stampatello barrata da una crocetta e le successive lettere “io” in corsivo e sotto la dicitura, a caratteri più piccoli, ‘dieci milioni di italiani vivono bene senza D e quando sono discriminati c’è I’UAAR al loro fianco”.

Dov’era ben chiaro (e più chiaro di così il Comune non poteva essere!) ch’era la grafia ad essere considerata ostativa dell’affissione: la parola “Dio” con la “D” cancellata faceva rimanere solo un anodino “io”, che non significa nulla: è Dio che viene cancellato! Il che, per un credente a qualsivoglia credo religioso, rappresenta una vera e propria bestemmia.

Qui la motivazione della sentenza semplicemente deraglia, riducendosi ad una vera e propria “canonizzazione” (qui la terminologia religiosoide semplicemente dilaga!) dell’UAAR, che ha certo pieno diritto di “cittadinanza” nel nostro ordinamento del pari di ogni movimento ideologico che non debordi nell’illiceità sia penale che “civile”. Invero, cosa c’entrino le ben 15 pagine (da 3 a 18) di motivazione sui principi primi del nostro assetto costituzionale con l’unico ostacolo opposto dal Comune all’affissione dei dieci manifesti cubitali (che chiameremo quindi manifestoni) non s’è proprio in grado di comprendere, mentre sotto sotto serpeggia il sospettino che la sentenza sia stata l’occasione d’oro per proclamare la “canonizzazione” giuridico-costituzionale dell’UAARI

L’acme della devianza motivazionale è concentrata a pag. 15 (punto 2.9 della motivazione), laddove rimprovera alla Corte di merito d’avere “omesso di valutare se, anche in considerazione dell’assenza di affermazioni o giudizi critici verso altri culti, tale forma di manifestazione del proprio convincimento laico da parte della UAAR si traduca nella lecita espressione del proprio convincimento sul piano spirituale”. Ma, di grazia! cosa c’entra tutto ciò con l’unica motivazione solo grafica (nessuna valutazione di merito dell’Associazione ricorrente!) del rifiuto dell’affissione dei “manifestoni”, con la parala Dio violentemente mutilata? E fu l’unico motivo del diniego dell’affissione comunale; nessuna discriminazione ideologica dell’UAARI.

4 – Premesso che in linea di principio il ruolo istituzionale del manifesto è annunciare una novità (nessuno affigge un manifesto per annunciare che il sole sorge ogni mattina!), qui il novum sarebbe che “Dio non c’è più”; nessun Dio, e la stessa parola dovrebbe -a tenore del manifestone- essere tolta dal vocabolario; tolta la D di Dio, resta l’io, solo l’io. Questo, sempre secondo il manifestone, sarebbe il convincimento di “dieci milioni di italiani che vivono bene senza D”, e che UAAR vorrebbe liberare dal servaggio di quella nefasta D; disponibile essa UAAR a dimostrarglielo agli altri cinquanta milioni d’italiani, che, creduloni, ci credono ancorai

Poniamo che quei dieci “manifestoni” (“a caratteri cubitali”, li qualifica la sentenza) fossero stati (o siano, in forza dell’insana sentenza) affissi lungo le strade della città, per le quali ovviamente possono passare -oltre ai cinquanta milioni di creduloni- anche preti, frati, suore, che hanno dedicato a Dio l’intera vita e che, non essendo analfabeti, non potrebbero non leggerli; posto che pure loro sono cittadini italiani, titolari del diritto di laicità, di non vedere cioè offeso il loro personale diritto al rispetto del loro “credo” religioso così pesantemente offeso dalla “scoperta” (annunciata addirittura con manifesto stradale) dell’inesistenza d’un qualsivoglia Dio, si può (pardon: può un “giudice” di questa sventurata Repubblica) ritenere che l’affissione di quei manifestoni fosse doverosa in quanto rispettosa -o comunque non lesiva-del diritto di laicità, che (e non ci si stancherà mai di enunciarlo!) è un diritto del cittadino al rispetto del suo “credo religioso”, non dell’entità (quale che ne sia la natura giuridica) che lo rappresenta; tutelata – quell’entità- dalle disposizioni costituzionali di diritto comune, così pleonasticamente sciorinate nella ridondante motivazione della sentenza annotata.

Bene ha fatto quindi il Comune di Verona rifiutare l’affissione nei suoi spazi espositivi di quei manifestoni, in quanto offensivi del diritto dei suoi cittadini al rispetto del loro sentimento religioso (e che abbiano un qualche sentimento religioso è la stessa UAAR a dirglielo -al Comune- posto che solo 10 dei 60 milioni di cittadini italiani avrebbero scoperto l’inesistenza d’un qualche Dio). Per un credente in qualche valore/principio religioso (quale che ne sia la natura giuridica e/o etica), la dichiarazione dell’inesistenza di Dio è null’altro che una bestemmia.

Ecco il tristo auspicio d’un vecchio arnese del Foro (iscrizione all’Ordine forense 6 febbraio 1957): nelle sentenze -specie del Supremo Collegio- meno sfoggio di enunciazioni giuridiche e meno massimite, ma più attenzione nell’individuazione dei principi che effettivamente regolano fattispecie sub judice!

Ivone Cacciavillani

Sentenza

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