Da più parti, in questi giorni di emergenza, si discute della sospensione delle regole sugli appalti pubblici o quanto meno di introdurre, per gli appalti al di sotto della soglia comunitaria, regole che consentano di ricorrere liberamente alla procedura negoziata senza bando.

Qualche giorno fa, per esempio, è apparso su un quotidiano di rilevanza nazionale l’appello di quattro importanti giuristi affinché, cito testualmente, “… Come è stato sospeso il Patto di stabilità ed è stato mitigato il controllo sugli aiuti statali alle imprese, così possono essere sospese alcune regole sugli appalti. Un’altra proposta concerne gli appalti al di sotto della soglia di valore stabilita dalle direttive europee: le nostre istituzioni possono fin da ora delineare e applicare procedure negoziate anche senza bando”.

A ben vedere, il tanto vituperato Codice dei Contratti Pubblici, che periodicamente assurge al capro espiatorio di tutti i mali burocratici di questo paese, prevede già ampie possibilità di non pubblicare il bando: per i lavori di valore inferiore a 1.000.000 di euro; per i servizi e le forniture al di sotto della soglia comunitaria.

Anzi, per i lavori fino a 150.000 euro nei lavori e per i servizi e le forniture fino alla soglia comunitaria, è previsto persino l’affidamento diretto, ovverosia la possibilità per la Pubblica Amministrazione di scegliere il contraente non solo senza il bando ma anche senza la procedura negoziata (che è pur sempre una gara…!).

Stiamo parlando della nuova formulazione dell’art. 36 comma 2 lett. b) introdotta, non più tardi di un anno fa, dal cd. decreto sblocca cantieri (D.L. 39/2012 convertito con L. 55/2019).

Usiamo il condizionale perché, purtroppo, non sono poche le incertezze che, a causa delle sua non felicissima formulazione, ne hanno accompagnato l’applicazione.

Ci riferiamo in particolare al settore dei servizi e delle forniture cui, secondo una diffusa lettura, sarebbe rimasta preclusa la possibilità di ricorso all’affidamento diretto.

Con la conseguenza di vanificare il meritevole intento semplificatorio che animava la novella legislativa del 2019, dato che – nel dubbio – molte stazioni appaltanti si sono tenute alla larga dall’affidamento diretto, optando in via prudenziale per soluzioni concorsuali analoghe a quelle già praticate prima della sua entrata in vigore.

Quindi, anziché produrre nuove norme, si chiariscano intanto quelle vigenti e in particolare dica il legislatore se, per servizi e forniture sotto la soglia comunitaria, l’affidamento è diretto o no.

E, dal momento che la semplificazione delle procedure di affidamento dei piccoli appalti è un valore accettato non solo in questo particolare momento storico, perché muove dall’esigenza – consolidata nel pensiero comune – di favorire il tessuto delle piccole e medie imprese, si chiarisca una volta per tutte che anche i servizi e le forniture, come per i lavori under 150.000 euro, sono affidabili direttamente, senza bando e senza procedura concorsuale, dopo aver vagliato una rosa di preventivi.

Sarebbe già un bel risultato, con il minimo dello sforzo legislativo.

Per quanto riguarda poi gli appalti sopra la soglia (di 1.000.000 per i lavori e comunitaria per i servizi e le forniture), ben venga una norma che, quanto meno in questo periodo emergenziale, muti la procedura senza bando da strumento eccezionale a modalità ordinaria di affidamento.

Si obietta che un siffatto sistema potrebbe indurre a condotte abusive e fraudolente mirate a favorire il solito circuito di operatori?

Esiste il principio di rotazione. Nessuno lo tocca. E tanto basti.

Gianluca Ghirigatto
Paola Piccoli

 

Si riporta per esteso il testo dell’art. 36 comma 2 lett. b) del D.lgs. n. 50/2016.

  1. L’affidamento e l’esecuzione di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35 avvengono nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30, comma 134 42, nonché del rispetto del principio di rotazione degli inviti e degli affidamenti e in modo da assicurare l’effettiva possibilità di partecipazione delle microimprese, piccole e medie imprese. Le stazioni appaltanti possono, altresì, applicare le disposizioni di cui all’articolo 50.
  2. Fermo restando quanto previsto dagli articoli 37 e 38 e salva la possibilità di ricorrere alle procedure ordinarie, le stazioni appaltanti procedono all’affidamento di lavori, servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all’articolo 35, secondo le seguenti modalità:
  3. a) per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta;
    b) per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiore a 150.000 euro per i lavori, o alle soglie di cui all’
    articolo 35per le forniture e i servizi, mediante affidamento diretto previa valutazione di tre preventivi, ove esistenti, per i lavori, e, per i servizi e le forniture, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta, fatto salvo l’acquisto e il noleggio di mezzi, per i quali si applica comunque la procedura di cui al periodo precedente. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
    c) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro e inferiore a 350.000 euro, mediante la procedura negoziata di cui all’
    articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
    c-bis) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 350.000 euro e inferiore a 1.000.000 di euro, mediante la procedura negoziata di cui all’
    articolo 63 previa consultazione, ove esistenti, di almeno quindici operatori economici, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici. L’avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l’indicazione anche dei soggetti invitati;
    d) per affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 di euro e fino alle soglie di cui all’
    articolo 35, mediante ricorso alle procedure di cui all’articolo 60, fatto salvo quanto previsto dall’articolo 97, comma 8.

 

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