Le brevi righe che seguono traggono spunto dal tentativo di dare una lettura logica e coerente all’art. 11 della L.R. 14 del 2019, nella parte in cui, al comma 2, prevede che “qualora gli interventi di cui agli articoli 6 e 7 comportino la realizzazione di un edificio con volumetria superiore ai 2.000 metri cubi o con altezza superiore al 50 per cento rispetto all’edificio oggetto d’intervento, (…) gli stessi sono sempre autorizzati previo rilascio del permesso di costruire convenzionato di cui all’articolo 28 bis” del D.P.R. 380/2001.
Ora se la ratio della norma appare comprensibile, nel senso che gli ampliamenti superiori ad una determinata soglia, implicando un impegno sul territorio di una certa rilevanza, scontano il necessario vaglio consiliare tendente al riequilibrio dell’assetto urbanistico anche attraverso l’adeguamento delle infrastrutturazioni (oltre che per l’incasso dell’oramai immancabile “beneficio pubblico”), meno chiari ne risultano i risvolti applicativi.
Nel rinviare al condivisibile contributo dell’avv. Enrico Gaz, “Veneto 2050 e obbligo di permesso convenzionato” del 6 dicembre 2022 (in questo sito), sull’operatività della soglia limite, si intende qui sinteticamente indagare sui profili procedimentali di corretta applicazione della disposizione in questione.
Ora, giova muovere dalla considerazione che, in base al comma 4 dello stesso art. 11, “gli ampliamenti e gli incrementi di volume e superficie di cui agli articoli 6, 7 e 9 sono determinati sulla base dei parametri edificatori stabiliti dallo strumento urbanistico”, di modo che per il concreto calcolo del volume e della superficie occorre sempre rifarsi alle definizioni del regolamento edilizio comunale (il quale, peraltro, dovrebbe aver recepito il noto quadro delle definizioni uniformi).
In ogni caso, rimane del tutto evidente che un conto è parlare di volume e un altro è trattare della superficie: si tratta di nozioni chiaramente distinte che non possono venire accomunate o confuse e nemmeno astratte l’una dall’altra con l’utilizzo di formule di prassi (il riferimento è alla classica divisione del volume per l’altezza convenzionale di 3 metri onde ricavare la superficie).
Sicché, quando la legge parla di volume si deve intendere proprio volume e non superficie e viceversa.
Tant’è che gli artt. 6 e 7 della L.R. 14 tengono distinti tali parametri parlando di appunto di ampliamento “del volume o della superficie coperta”, dove la “o” ha chiaramente valenza disgiuntiva.
Ma, allora, come si deve leggere il secondo comma dell’art. 11 allorquando l’intervento in aumento della preesistenza coinvolge la superficie e non il volume?
In altri termini, la soglia dei 2.000 metri cubi, chiaramente riferibile al volume, può trovare applicazione anche ad un ampliamento di un immobile produttivo da calcolarsi in metri quadri?
La risposta, a parere di chi scrive, non può che essere negativa.
Diversamente, si finirebbe inevitabilmente con l’operare un’indebita mescolanza tra i parametri di volume e superficie, laddove invece la norma ha inteso fare chiaro riferimento solo al primo dei due.
Dunque, il limite del 2.000 metri cubi pare più acconcio agli ampliamenti degli immobili che si misurano in termini di cubatura, come le abitazioni, ma risulta difficilmente applicabile agli ampliamenti produttivi che, di norma, si calcolano in termini di superficie.
D’altro canto, occorre tenere presente che l’art. 6, comma 9, della L.R. 14 del 2019 pone un diverso limite per tali ultimi interventi fissato in 1.500 metri quadri, oltrepassato il quale (o superato il limite del 20% della superficie esistente) scatta necessariamente l’applicazione delle procedure di SUAP ex L.R. 55 del 2012.
Ecco, quindi, che così inteso il sistema acquista una sua logica coerenza: da una parte gli interventi che da calcolare in metri cubi e, dall’altra, quelli che si esprimono in metri quadri.
In definitiva, due diversi sistemi di misura con due limiti differenziati, oltrepassati i quali muta rispettivamente il procedimento approvativo dell’intervento.
Stefano Canal