STATUTO dell’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti

art.1 (Oggetto)

  1. Il presente atto disciplina lo Statuto dell’Associazione Veneta Avvocati Amministrativisti, già costituita con atto rep. 579 racc. 114 del Notaio Franco Cardarelli in Padova, in data 14 novembre 1979. Dalla sua approvazione il presente Statuto sostituisce ed abroga ogni precedente atto di regolamentazione dell’Associazione. Non incide sulle consuetudini e sui costumi di buona colleganza già vigenti tra gli associati.

art.2 (Scopi dell’Associazione)

  1. L’Associazione si propone di promuovere lo studio, l’accrescimento professionale e l’approfondimento dei problemi giuridici nella disciplina del diritto amministrativo; di favorire la migliore organizzazione del lavoro professionale e la mutua assistenza tra gli associati. Si propone altresì di rappresentare gli interessi e le istanze del Foro amministrativo avanti alle Autorità Istituzionali.
  2. L’Associazione non ha scopi di lucro. Essa si finanzia per mezzo delle quote dei propri associati, così come determinate ai sensi del presente Statuto, nonché sulla base degli eventuali contributi e delle donazioni che all’Associazione siano destinati e che da questa siano accettati.

art.3 (Durata e sede dell’Associazione)

  1. L’Associazione ha sede presso lo studio del Segretario-Tesoriere pro tempore e durata no al 31 dicembre 2030.

art.4 (Ammissione all’Associazione)

  1. L’Associazione è aperta a quanti  tra gli Avvocati iscritti agli Ordini professionali del Veneto, tra gli Avvocati e Procuratori dello Stato operanti presso l’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia e tra gli Avvocati che esercitano costantemente avanti alle giurisdizioni amministrative del Veneto  coltivano un interesse professionale per il diritto amministrativo.
  2. L’ammissione di nuovi associati spetta al Presidente dell’Associazione che, uditi anche per via breve i componenti del Consiglio Direttivo, decide sulla base della maggioranza delle opinioni espresse.

art.5 (Organi dell’Associazione)

  1. Sono organi dell’Associazione: a) l’Assemblea degli associati; b) il Consiglio Direttivo; c) il Segretario-Tesoriere; d) il Vicepresidente dell’Associazione; e) il Presidente dell’Associazione.

art.6 (L’Assemblea degli associati)

  1. L’Assemblea è composta da tutti gli associati e dai soci onorari. Essa è presieduta dal Presidente dell’Associazione che la convoca almeno una volta all’anno, nel mese di gennaio, per l’approvazione del rendiconto, per l’approvazione delle quote associative, nonché per l’esame dell’attività svolta e da svolgere.
  2. L’Assemblea viene altresì convocata quando il Presidente ne ravvisi la necessità, nonché su richiesta di un quinto degli iscritti o di un terzo dei componenti il Consiglio Direttivo.
  3. All’Assemblea spetta inoltre: a) di approvare lo Statuto e le sue modicazioni; b) di eleggere i componenti elettivi del Consiglio Direttivo; c) di fornire al Consiglio Direttivo e al Presidente gli indirizzi generali sull’attività dell’Associazione; d) di revocare il Consiglio Direttivo.
  4. Le deliberazioni dell’Assemblea vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il quorum strutturale è ssato in un quarto più uno degli associati, salvo che per le modiche allo Statuto e per la revoca del Consiglio Direttivo, per le quali deliberazioni il quorum strutturale è ssato nella maggioranza più uno degli associati. Non è richiesto alcun quorum strutturale per l’elezione dei componenti il Consiglio Direttivo. È ammessa la partecipazione per delega: ciascun associato non può ricevere più di tre deleghe. Non possono essere delegati i membri del Consiglio.

art.7 (Il Consiglio Direttivo)

  1. Il Consiglio Direttivo è composto da nove membri elettivi ed è integrato da ulteriori membri cooptati.
  2. I Consiglieri elettivi vengono designati dall’Assemblea dell’Associazione.
  3. Ad ogni associato spetta, a tal ne, la facoltà di indicare tante preferenze quanti sono i Consiglieri da eleggere. Vengono nominati Consiglieri gli associati che abbiano ricevuto il maggior numero di preferenze, tenuto conto del numero di Consiglieri posti in votazione.
  4. In occasione del rinnovo del Consiglio, i membri elettivi, non appena insediati e sotto la presidenza del Consigliere Anziano, decidono se procedere alla cooptazione no ad un massimo di altri tre Consiglieri, individuati tra gli iscritti all’Associazione e tenuto conto dell’opportunità di assicurare all’organo la rappresentatività di speciche gure professionali. Il Consiglio Direttivo, così integrato, procede quindi, con votazione, alla nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario-Tesoriere. Il Consiglio Direttivo può cooptare anche in séguito ulteriori Consiglieri, purché il loro numero complessivo non ecceda quello sopra stabilito.
  5. Sono Anziani, ciascuno nei rispettivi organi collegiali, il Consigliere e l’Associato che vantano la più lunga iscrizione all’Associazione. Nel caso in cui vi sia pari anzianità d’iscrizione all’Associazione, hanno la precedenza il Consigliere o l’Associato che vantano la più lunga iscrizione all’Albo professionale o la più lunga assunzione in ruolo, se Avvocati o Procuratori dello Stato.
  6. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica di uno o più Consiglieri elettivi, subentra automaticamente il primo dei non eletti. Il Consigliere surrogato resta in carica no alla scadenza del Consiglio.
  7. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del Presidente dell’Associazione, egli viene sostituito dal Vicepresidente, che provvede ai sensi dell’art. 9 dello Statuto. Nel caso di anticipata cessazione dalla carica del Vicepresidente o del Segretario Tesoriere, il Consiglio Direttivo procede alla ricostituzione delle cariche sociali vacanti. Le funzioni di Vicepresidente, ove cessato, vengono concentrate ad interim in quelle del Presidente; nel caso di cessazione del Presidente e del Vicepresidente, le funzioni presidenziali vengono assunte ad interim dal Consigliere Anziano. Le funzioni di Segretario-Tesoriere, ove cessato, vengono assunte ad interim dal Presidente dell’Associazione; in mancanza anche del Presidente, le funzioni del Segretario-Tesoriere vengono assunte, nell’ordine, dal Vicepresidente e, quindi, dal Consigliere Anziano.
  8. Nel caso di cessazione congiunta dalla carica di Consigliere e dalla carica di Presidente o di Vicepresidente o di Segretario-Tesoriere, il Consiglio Direttivo procede alla copertura delle cariche vacanti. Le cariche vacanti vengono ricoperte, per l’interinato, ai sensi del comma precedente.
  9. Il Consiglio Direttivo rimane in carica tre anni. Con la scadenza del mandato, cessano dalla carica anche il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere dell’Associazione, salvo quanto necessario al disbrigo degli aari correnti o urgenti e salvo quanto necessario alla convocazione dell’Assemblea per lo svolgimento delle nuove elezioni. Con la scadenza del Consiglio, cessano dalla carica anche i Consiglieri cooptati.
  10. In caso di revoca del Consiglio, il Presidente, il Vicepresidente e il Segretario-Tesoriere cessano immediatamente dalle loro funzioni. In tal caso, l’Assemblea, sotto la presidenza dell’Associato Anziano, procede nel più breve tempo possibile all’elezione del nuovo Consiglio Direttivo.
  11. In occasione di un singolo mandato del Consiglio Direttivo, il medesimo Consigliere può ricoprire più volte e senza limiti le cariche di Presidente, di Vicepresidente o di Segretario-Tesoriere.
  12. Il singolo Consigliere non può ricoprire la medesima carica  di Presidente, di Vicepresidente o di Segretario-Tesoriere  per più di due mandati consecutivi del Consiglio Direttivo.
  13. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente dell’Associazione quando ne ravvisi la necessità e, comunque, almeno tre volte all’anno. Il Presidente convoca altresì il Consiglio quando un terzo dei suoi componenti ne faccia richiesta.
  14. Al Consiglio Direttivo spettano: a) la nomina del Presidente, del Vicepresidente e del Segretario-Tesoriere dell’Associazione, designandoli tra i propri componenti; b) la predisposizione del rendiconto; c) l’attuazione degli indirizzi ssati dall’Assemblea; d) le deliberazioni sulle iniziative dell’Associazione e sui problemi che la interessano; e) il componimento delle eventuali controversie tra gli associati; f) le proposte all’Assemblea di eventuali indicazioni comportamentali sull’attività degli associati; g) ogni ulteriore competenza non riservata dallo Statuto ad altro organo dell’Associazione.
  15. Le deliberazioni del Consiglio vengono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente. Il quorum strutturale è ssato in un terzo più uno dei Consiglieri in carica.

art.8 (Il Presidente dell’Associazione)

  1. Il Presidente rappresenta l’Associazione nei rapporti con i terzi e con le Istituzioni. Egli è chiamato a dare esecuzione alle deliberazioni del Consiglio e dell’Assemblea.
  2. Il Consiglio Direttivo può delegare particolari incarichi ad altro Consigliere.

art.9 (Il Vicepresidente dell’Associazione)

  1. Il Vicepresidente svolge funzioni vicarie del Presidente e cura i singoli aari a lui delegati dal Presidente.
  2. Nel caso in cui il Presidente dell’Associazione cessi dalle proprie funzioni, il Vicepresidente convoca il Consiglio Direttivo per la designazione di un nuovo Presidente.

art.10 (Il Segretario Tesoriere)

  1. Il Segretario-Tesoriere coadiuva il Presidente e il Vicepresidente nell’esercizio delle loro funzioni. Tiene il Registro degli associati, gestisce il patrimonio dell’Associazione in base alle indicazioni del Consiglio Direttivo e del Presidente, forma i verbali dell’Assemblea e del Consiglio Direttivo.

art.11 (Cancellazione degli associati )

  1. Con deliberazione del Consiglio Direttivo e previa dida, sono cancellati dall’Associazione gli associati che non provvedano al pagamento della quota sociale. Chi sia stato cancellato dall’Associazione può chiedere di essere nuovamente associato solo dopo aver regolarizzato i pagamenti rimasti inadempiuti.

art.12 (Cariche onorarie)

  1. L’Assemblea degli associati può riconoscere a uno dei propri iscritti, che si sia eccezionalmente illustrato per doti umane, di colleganza e professionali, il titolo di Presidente Onorario dell’Associazione.
  2. L’Assemblea degli associati può conferire a chi si sia particolarmente illustrato, per doti umane e nella disciplina del diritto amministrativo, il titolo di socio onorario. Non possono assumere il titolo di socio onorario i Magistrati della Repubblica in servizio attivo. Ai soci onorari spettano le facoltà e le prerogative degli associati ordinari, ma essi non possono accedere alle cariche elettive. I soci onorari sono esentati dal pagamento della quota sociale.

art.13 (Destinazione del patrimonio)

  1. Nel caso in cui l’Associazione venga ad estinguersi, il suo patrimonio è devoluto all’Ordine degli Avvocati di Venezia.

art. 14 (Disposizione di chiusura)

  1. Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme stabilite dal Codice civile in materia di associazioni non riconosciute.

art.15 (Disposizioni transitorie e finali)

  1. Allo scopo di favorire la formazione del Registro degli associati e di compiere una denitiva anagrafe dei medesimi, il Segretario-Tesoriere, entro due mesi dall’approvazione del presente Statuto, invita tutti coloro che risultano associati a confermare la propria adesione all’Associazione.
  2. Non saranno considerati associati, e saranno perciò esclusi, coloro che entro sei mesi dal ricevimento dell’invito non confermino l’adesione all’Associazione.
  3. Con l’approvazione del presente Statuto da parte dell’Assemblea, tutti gli organi elettivi attualmente in carica permangono sino all’eettuazione delle elezioni del nuovo Consiglio Direttivo. Le elezioni dovranno essere indette nel più breve tempo possibile dall’approvazione del presente Statuto e debbono svolgersi secondo le modalità dallo stesso previste.
  4. L’Assemblea può, con proprio regolamento assunto con il quorum strutturale di un quarto più uno dei propri componenti, disciplinare le modalità di elezione dei membri elettivi del Consiglio anche in deroga al presente Statuto, in modo tale da favorire la rappresentatività territoriale dei componenti il Consiglio.